Agricoltura: al via i corsi di formazione in materia di sicurezza

Al corso prendono parte 45 iscritti. Parte oggi, 23 gennaio, il corso di formazione

martedì 24 gennaio 2012 12.30
A cura di Francesca Lombardi
Parte oggi, 23 gennaio, il corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro, che si svolge alle ore 15.30 presso la sede del Centro Servizi Culturali, sito in via Parini n. 48.

Al corso prendono parte 45 iscritti, che operano tutti in campo agricolo, suddivisi in "datori di lavoro" (che seguiranno 16 ore di corso) e "rappresentanti dei lavoratori" (che parteciperanno a 32 ore di seminario).

Il corso si svolgerà secondo il seguente calendario:

DATORI DI LAVORO (16 ore)
Ø Dal 23 al 26 gennaio ore 15,30-19,30


RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI (32 ore)
Ø Dal 23 al 27 gennaio ore 15,30-19,30
Ø Dal 30 gennaio al 1° febbraio. ore 15,30-19,30

Le lezioni saranno tenute dai docenti:

Pasquale Napoletano, Gaetano Iurilli, Maria Giovanna Miccoli, Vincenzo Ciniero, Benedetto Zinetti, tutti medici della Asl Bat; e dal tecnico della Prevenzione, Cataldo Azzariti, e dal tecnico della Prevenzione, Michele Patruno.

"Per dare un contributo alla riduzione del fenomeno infortunistico del settore delle lavorazioni agricole, il Comune di Canosa ha promosso un percorso formativo rivolto ad agricoltori e tecnici in materia di sicurezza – ha detto l'assessore all'Agricoltura, Nunzio Pinnelli - . Il corso è diretto sia ai datori di lavoro che ai rappresentanti dei lavoratori agricoli. Così come prevede la Legge 626[1], infatti, il datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi[2], che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa (concetto di gestione aziendale della sicurezza). Altra novità introdotta dal D.Lgs. 626/94 è l'introduzione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 18) che deve essere eletto dai lavoratori stessi e deve essere consultato preventivamente in tutti i processi di valutazione dei rischi. Tutti questi adempimenti devono poi essere sempre affiancati dai disposti dell'art. 41 della Costituzione Italiana e dall'art. 2087 Codice Civile che obbligano i datori di lavoro a garantire l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori tenendo conto della miglior tecnologia applicabile e tutto ciò che può essere fatto per evitare potenziali infortuni[3]. Il mio invito – ha ribadito l'assessore -a occuparci concretamente della sicurezza nel lavoro agricolo, quindi, lo rivolgo a tutta la categoria, in linea con la legge, per rispondere al numero di incidenti che colpiscono gli operatori del settore".



ufficio stampa
francesca lombardi


[1] Per legge 626 si intende, in Italia, un decreto legislativo introdotto nel 1994 per regolamentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il decreto non fu il primo a regolamentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, normata sin dagli anni cinquanta, ma superò alcune leggi precedenti, dando una forma organica alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pur non abrogandole formalmente. Il D.Lgs. n. 626/94 è stato completamente trasfuso nel cosiddetto Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. 81/2008), a sua volta successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009[1] recante disposizioni integrative e correttive. Le norme contenute nel cosiddetto "decreto correttivo" sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.

[2] (che viene documentata in un apposito "documento di valutazione dei rischi" in riferimento all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94).

[3] (cfr. testo art. 2087 codice civile).