Al via i saldi di fine stagione
L’assessore allo Sviluppo economico, Delli Noci: “Un’occasione importante per gli esercenti e per i cittadini”
mercoledì 5 luglio 2023
22.17
A seguito della decisione approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, i saldi di fine stagione partiranno da giovedì 6 luglio e si concluderanno il 15 settembre 2023. "Si tratta di un momento molto atteso sia dai nostri commercianti sia dai cittadini – ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci -. Un'occasione per sostenere la ripresa del commercio e supportare le attività commerciali dopo anni difficili a causa della pandemia. Invito tutti i pugliesi a favorire il commercio di prossimità, perché ciascuno di noi contribuisca a sostenere il tessuto economico locale".
I saldi riguardano quei beni, a carattere stagionale o legati alla moda, che subiscono un notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Una regola comune a tutte le vendite disciplinata direttamente dalla normativa nazionale è quella che riguarda l'esposizione del prezzo. L'esercente deve sempre esporre: il prezzo originale, il prezzo scontato e la percentuale di sconto applicata. Il prezzo originale è quello normalmente applicato dal medesimo esercente, da non confondersi con il prezzo di listino del prodotto, ovvero del prezzo suggerito dal produttore del bene. Con sentenza del 12 settembre 2019, il Tribunale di Milano ha considerato integrare una pratica commerciale ingannevole (art. 21 Codice del Consumo) l'apposizione di un bollino indicante un prezzo scontato rispetto a quello stampato sulla medesima confezione. Secondo i giudici meneghini, la condotta ingannevole consiste nell'aver omesso di chiarire che il prezzo sulla confezione rappresenta meramente quello consigliato dal produttore e non quello applicato dal venditore prima della promozione. Occorre quindi fare molta attenzione a come vengono comunicati gli sconti, poiché è molto facile incorrere in una condotta ingannevole ai danni dei consumatori. A seconda di come lo sconto viene comunicato, potrebbe essere percepito dal consumatore come vendita promozionale e quindi essere soggetto ai limiti previsti dalla legge regionale. Inoltre, la comunicazione di un prezzo di favore deve essere sempre posto in relazione con il prezzo generalmente applicato dall'esercente.
I saldi riguardano quei beni, a carattere stagionale o legati alla moda, che subiscono un notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Una regola comune a tutte le vendite disciplinata direttamente dalla normativa nazionale è quella che riguarda l'esposizione del prezzo. L'esercente deve sempre esporre: il prezzo originale, il prezzo scontato e la percentuale di sconto applicata. Il prezzo originale è quello normalmente applicato dal medesimo esercente, da non confondersi con il prezzo di listino del prodotto, ovvero del prezzo suggerito dal produttore del bene. Con sentenza del 12 settembre 2019, il Tribunale di Milano ha considerato integrare una pratica commerciale ingannevole (art. 21 Codice del Consumo) l'apposizione di un bollino indicante un prezzo scontato rispetto a quello stampato sulla medesima confezione. Secondo i giudici meneghini, la condotta ingannevole consiste nell'aver omesso di chiarire che il prezzo sulla confezione rappresenta meramente quello consigliato dal produttore e non quello applicato dal venditore prima della promozione. Occorre quindi fare molta attenzione a come vengono comunicati gli sconti, poiché è molto facile incorrere in una condotta ingannevole ai danni dei consumatori. A seconda di come lo sconto viene comunicato, potrebbe essere percepito dal consumatore come vendita promozionale e quindi essere soggetto ai limiti previsti dalla legge regionale. Inoltre, la comunicazione di un prezzo di favore deve essere sempre posto in relazione con il prezzo generalmente applicato dall'esercente.