Canosa: perseguita la ex, ammonimento del Questore
La vittima ha trovato la forza ed il coraggio ed è riuscita a ripercorrere i mesi di paura
lunedì 10 luglio 2023
16.23
Nell'ambito delle attività di prevenzione della violenza di genere, il Questore di Barletta Andria Trani, Roberto Pellicone, ha emesso un ammonimento nei confronti di un uomo, residente a Canosa di Puglia, per atti persecutori nei confronti della ex, dopo la denuncia della vittima. Su proposta del Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia l'Ufficio Anticrimine della Questura ha curato l'istruttoria conclusasi con l'emissione del provvedimento di ammonimento ai sensi dell'art. 8 Legge n. 38/2009. Il provvedimento è stato notificato ad un uomo di circa 50 anni che risiede a Canosa di Puglia, che non accetta la fine della relazione con la sua ex fidanzata e da mesi la importuna, l'offende, si apposta e la segue nei suoi spostamenti. La vittima ha trovato la forza ed il coraggio ed è riuscita a ripercorrere i mesi di paura, tensione, incapacità di avere una vita normale. Al termine dell'attività istruttoria il Questore ha emesso il provvedimento che intima all'autore delle condotte persecutorie di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva nei confronti della donna . Nel medesimo provvedimento è stato anche rammentato all'uomo che l'eventuale violazione del dispositivo, comporta la procedibilità d'ufficio nei suoi confronti. L'ammonimento del Questore è un efficiente deterrente per contrastare la violenza di genere, prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, di tipo fisico o psicologico, anche quando accadono in ambito familiare.
Il D.L. n. 11 del 2009, convertito in Legge n. 38/2009, ha introdotto il delitto di "atti persecutori" di cui all'art. 612 bis c.p. Prima dell'intervento del legislatore, il fenomeno dello stalking (termine anglosassone, letteralmente "fare la posta alla preda") veniva ricondotto in altre fattispecie, quali la violenza privata (art. 610 c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.) e la molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.). Il delitto ex art. 612 bis c.p è stato inserito nel Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione III, posto a tutela del bene giuridico della "libertà morale", specifica declinazione della libertà individuale, che trova copertura costituzionale nell'art. 13 Cost., e che si può definire come il diritto di ogni individuo a determinarsi liberamente, ossia senza coartazioni psichiche. La locuzione "libertà morale" ricomprende, in particolare, sia la libertà di autodeterminazione sia la conseguente libertà di azione. Il delitto di atti persecutori (c.d. stalking) è un reato comune, realizzabile da parte di "chiunque". La fattispecie di atti persecutori è incentrata sul ripetersi necessario di una condotta di minaccia o di molestia, causativa di uno dei tre eventi alternativi tipizzati dalla norma: il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima; il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata; la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Riproduzione@riservata
Il D.L. n. 11 del 2009, convertito in Legge n. 38/2009, ha introdotto il delitto di "atti persecutori" di cui all'art. 612 bis c.p. Prima dell'intervento del legislatore, il fenomeno dello stalking (termine anglosassone, letteralmente "fare la posta alla preda") veniva ricondotto in altre fattispecie, quali la violenza privata (art. 610 c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.) e la molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.). Il delitto ex art. 612 bis c.p è stato inserito nel Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione III, posto a tutela del bene giuridico della "libertà morale", specifica declinazione della libertà individuale, che trova copertura costituzionale nell'art. 13 Cost., e che si può definire come il diritto di ogni individuo a determinarsi liberamente, ossia senza coartazioni psichiche. La locuzione "libertà morale" ricomprende, in particolare, sia la libertà di autodeterminazione sia la conseguente libertà di azione. Il delitto di atti persecutori (c.d. stalking) è un reato comune, realizzabile da parte di "chiunque". La fattispecie di atti persecutori è incentrata sul ripetersi necessario di una condotta di minaccia o di molestia, causativa di uno dei tre eventi alternativi tipizzati dalla norma: il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima; il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata; la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
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