Canosa: sotto sequestro una cava di tufo
Eseguito dalla Polizia Locale in Contrada Tufarelle
martedì 30 marzo 2021
12.54
Nella mattinata di ieri nel corso di un'operazione di controllo del territorio effettuata dalla Polizia Locale di Canosa di Puglia è stata posta sotto sequestro una cava per l'estrazione di tufo in Contrada Tufarelle. I sigilli sono scattati in quanto l'esercizio di attività estrattiva avveniva in assenza di autorizzazioni. Del sequestro è stata informata l'Autorità Giudiziaria.
In Puglia, la Legge Regionale n. 33 del 23 novembre 2016, indicante le "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva" ha modificato l'articolo 1 della Legge Regionale n. 21 del 12 novembre 2004, (Disposizione in materia di attività estrattiva). Ai fini della corretta applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come codificata dalla direttiva 2011/92/UE del Consiglio del 21 maggio 1992, a sua volta modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, sono assoggettate alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove previsto, di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche): le attività estrattive in esercizio ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave), in attesa di conseguire il formale provvedimento; le attività estrattive autorizzate ai sensi della I.r. 37/1985 con provvedimento formale conseguito a partire dal 3 luglio 1988 senza aver ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto, di VINCA; le domande di rinnovo di autorizzazione all'esercizio di attività estrattive autorizzate ai sensi della I.r. 37/1985.
Mentre, la Legge Regionale n. 22 del 5 luglio 2019, disciplina la pianificazione e l'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali appartenenti alla seconda categoria di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere) nel territorio della Regione Puglia, nel rispetto dei valori ambientali, paesaggistici e del corretto sviluppo del territorio. Le disposizioni dettate perseguono tra l'altro le finalità di pianificare l'attività estrattiva in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, al fine di contemperare l'interesse pubblico all'utilizzo delle risorse del sottosuolo, risorse primarie - unitamente all'attività estrattiva – per lo sviluppo socio-economico del territorio, con quello alla salvaguardia e difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e della geodiversità, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio.
In Puglia, la Legge Regionale n. 33 del 23 novembre 2016, indicante le "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva" ha modificato l'articolo 1 della Legge Regionale n. 21 del 12 novembre 2004, (Disposizione in materia di attività estrattiva). Ai fini della corretta applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come codificata dalla direttiva 2011/92/UE del Consiglio del 21 maggio 1992, a sua volta modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, sono assoggettate alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove previsto, di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche): le attività estrattive in esercizio ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave), in attesa di conseguire il formale provvedimento; le attività estrattive autorizzate ai sensi della I.r. 37/1985 con provvedimento formale conseguito a partire dal 3 luglio 1988 senza aver ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto, di VINCA; le domande di rinnovo di autorizzazione all'esercizio di attività estrattive autorizzate ai sensi della I.r. 37/1985.
Mentre, la Legge Regionale n. 22 del 5 luglio 2019, disciplina la pianificazione e l'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali appartenenti alla seconda categoria di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere) nel territorio della Regione Puglia, nel rispetto dei valori ambientali, paesaggistici e del corretto sviluppo del territorio. Le disposizioni dettate perseguono tra l'altro le finalità di pianificare l'attività estrattiva in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, al fine di contemperare l'interesse pubblico all'utilizzo delle risorse del sottosuolo, risorse primarie - unitamente all'attività estrattiva – per lo sviluppo socio-economico del territorio, con quello alla salvaguardia e difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e della geodiversità, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio.