Consiglio comunale: approvato il “Regolamento disciplinante l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia”

Il sindaco Ernesto La Salvia: Come promesso in campagna elettorale. Ci sarà la possibilità per un numero maggiore di imprese di lavorare per il Comune

giovedì 2 maggio 2013 10.21
A cura di Francesca Lombardi


Il Consiglio comunale, nella seduta del 29 aprile scorso, ha approvato il "Regolamento disciplinante l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia" (ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. n. 207/2010).

"Come promesso in campagna elettorale – ha dichiarato il sindaco Ernesto La Salvia – il Comune intende munirsi di un "Regolamento disciplinante l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia" impartendo disposizioni al Dirigente del IV Settore "Lavori Pubblici e Manutenzioni – Protezione Civile – Ambiente" affinché il nostro Ente possa dotarsi di "elenchi di operatori economici" suddivisi per categorie, ai quali poter attingere per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, secondo quanto stabilito dal Regolamento stesso e di un "elenco riservato alle cooperative sociali di tipo B" (ex art. 5 comma 1 della Legge n. 389/1991, ndr).

Gli elenchi sono aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale. In tale maniera sarà formulato un "albo dei fornitori" che semplificherà l'accesso alle forniture per lavori minori e, soprattutto, a rotazione, ci sarà la possibilità per un numero maggiore di imprese di lavorare per il Comune".
"L'articolo 125 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 – ha proseguito il vicesindaco Pietro Basile - , recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori effettuati, sia mediante amministrazione diretta che mediante procedura di cottimo fiduciario. Tale regolamento (comma 5 dell'art. 125 sopra citato, ndr) fissa l'importo massimo ammesso per l'esecuzione dei lavori in economia pari a 200.000 euro mentre, i lavori assunti in amministrazione diretta, non possono comportare una spesa complessiva superiore a 40.000 euro.

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, il comma 8 dell'articolo 125, dispone che l'affidamento mediante cottimo fiduciario debba avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti, possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento".
"I lavori eseguibili in economia – recita il Regolamento - sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori".

La selezione degli operatori economici avviene, di norma, garantendo la massima economicità per l'Ente appaltante. "Il Comune di Canosa – conclude il vicesindaco Basile – si riserva la facoltà di stipulare convenzioni ex articolo 5 della Legge n. 381/1991 con le cooperative sociali di tipo "B", che svolgono attività agricole, commerciali, industriali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le convenzioni possono essere stipulate per la fornitura di beni e servizi, con esclusione della esecuzione di lavori pubblici e della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica. L'iscrizione all'albo regionale, effettuata sulla base della ricorrenza di un insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico finanziaria delle cooperative sociali, è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni, per le cooperative sociali aventi sede in Italia ed i loro consorzi. Nell'ambito della programmazione dell'attività contrattuale, il Comune si impegna a individuare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante le convenzioni. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito dell'Amministrazione, l'Ente predisporrà un elenco riservato alle cooperative sociali di tipo "B", all'interno del quale saranno riportate le cooperative, in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 381/1991, da invitare alle procedure di cottimo fiduciario, garantendo nella scelta il criterio della rotazione e della non discriminazione. L'elenco sarà aggiornato con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dall'Ente".


ufficio stampa
Francesca Lombardi