Equitalia:rottamazione delle cartelle

Interviene l'Associazione dei Consumatori Adoc

mercoledì 9 novembre 2016 17.29
Al via la possibilità di pagare "scontate" le cartelle esattoriali stabilito dall'art. 6, del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, pubblicato nella G.U. n.249 del 24 ottobre 2016, che consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione per gli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'art. 30, c. 1, del D.P.R. n. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 21, c. 1, del D.P.R. n. 602 del 1973: delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle somme di cui in precedenz e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Il comma 2 dispone che, ai fini della definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad 1/3 e la terza e la quarta ciascuna pari ad un 1/6 delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

È di particolare rilevanza per l'Associazione dei Consumatori Adoc di Andria fare chiarezza su alcuni aspetti riguardanti la tanto discussa "rottamazione delle cartelle esattoriali". Tutti gli uffici di Equitalia presenti sul territorio, all'apertura dei battenti, dovranno mettere a disposizione i moduli per richiedere la «definizione agevolata». Ma l'invio della domanda potrà essere fatto anche con una semplice e-mail o con posta elettronica certificata. Qualche modifica potrebbe ancora essere possibile: proprio questa settimana la Commissione Bilancio della Camera esaminerà le proposte di modifica al decreto, che prevedono tra l'altro un allungamento del periodo di rateizzazione. L'adesione che è partita dal 7 novembre dovrà essere fatta entro il 23 gennaio 2017 . Sul modulo di adesione, che ha il codice 'DA1' i contribuenti, dopo essersi identificati, devono indicare le cartelle Equitalia ed i relativi "carichi" per le quali chiedono la definizione agevolata, definendo la modalità di pagamento che potrà essere effettuata in unica soluzione o dilazionata in un massimo di quattro rate, l'ultima delle quali va saldata entro il 15 marzo 2018. Nel caso in cui vi fossero eventuali giudizi pendenti occorre rinunciare.

La rottamazione vale per tutte le cartelle esattoriali, non solo per quelle di Equitalia. In pratica potranno essere pagate senza interessi e sanzioni anche le iscrizioni a ruolo fatte dagli altri concessionari. La norma riguarda i ruoli relativi agli anni 2000-2015. Sarà possibile usufruire dello «sconto» anche per l'Iva, ma solo se l'imposta non riguarda il pagamento all'importazione. Per le multe stradali, invece, lo sconto riguarda i soli interessi e le altre maggiorazioni previste. Anche su questo potrebbero arrivare novità con la possibilità dei singoli comuni di non permettere la rottamazione. Dopo l'adesione, ed entro il 24 aprile, Equitalia dovrà comunicare a chi ha aderito l'importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Unitamente all'adesione saranno inviati anche i relativi bollettini. Al momento sono previste solo quattro rate. Ma in parlamento il dibattito è aperto per un allungamento del periodo, fino a tutto il 2018. Al momento le prime due rate saranno pari ciascuna ad un terzo del dovuto, le ultime due ad un sesto. Sulle rate saranno calcolati gli interessi ma chi vuole può pagare in un'unica soluzione. Le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.

Il fisco sarà inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la "rottamazione" e tornano a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il versamento della "cartella scontata" potrà essere fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare direttamente agli sportelli Equitalia. Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla «definizione agevolata». In questo caso l'importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Mentre le sanzioni e gli interessi già pagati non si potranno recuperare. Per coloro che invece hanno una rateazione in corso: chi aderisce si bloccano le rate concordate; la revoca scatta con il primo pagamento della definizione agevolata, quindi vanno versate le eventuali rate in cadenza quest'anno fino a tutto dicembre. Inoltre per aderire, il contribuente, dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie o ai tribunali. In pratica dovrà rinunciare a potare avanti le liti relative alla cartella che sta versando. Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli per le ''azioni esecutive» del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano però le operazioni già scattate.