Misure preventive contro la nidificazione dei colombi
L’ordinanza del sindaco di Canosa, Roberto Morra
venerdì 5 giugno 2020
16.05
Da diverso tempo a Canosa di Puglia tanti cittadini alimentano abitualmente i colombi presenti nell'abitato. Questa abitudine crea molteplici problemi in quanto tale pratica oltre a favorire la proliferazione dei volatili pone complicazioni di carattere sanitario in quanto i resti del mangime lasciato sulle strade diventa cibo anche per ratti e blatte con grave pregiudizio per la salute pubblica. A tal fine il sindaco di Canosa Roberto Morra ha emesso ordinanza n.57 che dispone :
ai proprietari, amministratori o chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e all'insediamento stabile dei colombi di città, di provvedere, per le parti degli immobili interessate dalla presenza dei colombi, a propria cura e spese, alla pulizia, risanamento dei luoghi di sosta e nidificazione dei colombi di città e ovunque abbiano depositato guano, oltre che al mantenimento delle condizioni igieniche necessarie; di provvedere, mediante apposizione di griglie o reti o altro idoneo sistema, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i colombi di città possano introdursi e trovare luogo idoneo per la nidificazione.
E' vietato a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare gli stessi colombi presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti ed avanzi alimentari. Ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione delle norme contenute nella Ordinanza, comporterà per i trasgressori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).
Sabino D'Aulisa
ai proprietari, amministratori o chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e all'insediamento stabile dei colombi di città, di provvedere, per le parti degli immobili interessate dalla presenza dei colombi, a propria cura e spese, alla pulizia, risanamento dei luoghi di sosta e nidificazione dei colombi di città e ovunque abbiano depositato guano, oltre che al mantenimento delle condizioni igieniche necessarie; di provvedere, mediante apposizione di griglie o reti o altro idoneo sistema, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i colombi di città possano introdursi e trovare luogo idoneo per la nidificazione.
E' vietato a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare gli stessi colombi presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti ed avanzi alimentari. Ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione delle norme contenute nella Ordinanza, comporterà per i trasgressori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).
Sabino D'Aulisa