Un doppio registratore di cassa per evadere il fisco
Scoperto dalle fiamme gialle in un esercizio commerciale
venerdì 13 maggio 2016
15.47
Nel corso dei controlli sulla regolare emissione di scontrini e ricevute fiscali, i Finanzieri di Barletta hanno effettuato una ispezione nei confronti di un esercizio commerciale del centro cittadino che utilizzava due registratori di cassa, uno dei quali, però, emetteva scontrini ma privi del previsto simbolo MF. Il piccolo ma efficace stratagemma permetteva all'evasore di utilizzare un registratore di cassa "completamente non fiscalizzato", evitando, così, di contabilizzare buona parte degli incassi giornalieri ottenuti. Per questo, ne è scaturita una verifica fiscale che ha permesso di quantificare in oltre 220 mila euro i ricavi non dichiarati, con Iva evasa pari a circa 22 mila euro. Al titolare dell'attività, destinatario dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, non è rimasto altro da fare che pagare, complessivamente, 156 mila euro tra imposte evase e sanzioni, così, aderendo alle contestazioni elevate.
Lo scontrino fiscale è il documento che certifica il corrispettivo percepito dai commercianti al minuto che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico. La certificazione del corrispettivo, mediante scontrino o ricevuta fiscale riguarda, in generale, le operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.L'articolo 22 del DPR n. 633/72 prevede l'obbligo di certificazione dei corrispettivi per i soggetti passivi Iva che pongono in essere operazioni imponibili per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non è richiesta dal cliente). Si tratta dei soggetti che svolgono attività di: commercio al minuto effettuato nell'ambito di cessioni di beni in luoghi aperti al pubblico, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio, o in forma ambulante; da coloro che effettuano prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi; prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; prestazioni di custodia di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie.
Lo scontrino fiscale deve contenere le seguenti indicazioni: ditta, denominazione o ragione sociale ovvero nome e cognome dell'emittente; numero di partita Iva dell'emittente;corrispettivi parziali; eventuali sconti o rettifiche; eventuali subtotali; eventuali rimborsi per restituzioni di vendite o imballaggi cauzionati; totale dovuto; data, ora di emissione e numero progressivo;logotipo fiscale e numero di matricola dell'apparecchio. Lo scontrino fiscale deve essere emesso: per le prestazioni di servizi – al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della ultimazione della prestazione, se questa è anteriore al pagamento; in tale ultimo caso, sussiste l'obbligo di indicare sullo scontrino che il corrispettivo non è stato pagato, in tutto o in parte; per le cessioni di beni – al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene, se questa è anticipata rispetto al pagamento. La mancata emissione dello scontrino comporta, per il commerciante, una sanzione amministrativa del 100% dell'Iva evasa, calcolata sul prezzo di cessione del bene o del servizio venduto e comunque per un importo non inferiore a 516 euro.
Lo scontrino fiscale è il documento che certifica il corrispettivo percepito dai commercianti al minuto che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico. La certificazione del corrispettivo, mediante scontrino o ricevuta fiscale riguarda, in generale, le operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.L'articolo 22 del DPR n. 633/72 prevede l'obbligo di certificazione dei corrispettivi per i soggetti passivi Iva che pongono in essere operazioni imponibili per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non è richiesta dal cliente). Si tratta dei soggetti che svolgono attività di: commercio al minuto effettuato nell'ambito di cessioni di beni in luoghi aperti al pubblico, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio, o in forma ambulante; da coloro che effettuano prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi; prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; prestazioni di custodia di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie.
Lo scontrino fiscale deve contenere le seguenti indicazioni: ditta, denominazione o ragione sociale ovvero nome e cognome dell'emittente; numero di partita Iva dell'emittente;corrispettivi parziali; eventuali sconti o rettifiche; eventuali subtotali; eventuali rimborsi per restituzioni di vendite o imballaggi cauzionati; totale dovuto; data, ora di emissione e numero progressivo;logotipo fiscale e numero di matricola dell'apparecchio. Lo scontrino fiscale deve essere emesso: per le prestazioni di servizi – al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della ultimazione della prestazione, se questa è anteriore al pagamento; in tale ultimo caso, sussiste l'obbligo di indicare sullo scontrino che il corrispettivo non è stato pagato, in tutto o in parte; per le cessioni di beni – al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene, se questa è anticipata rispetto al pagamento. La mancata emissione dello scontrino comporta, per il commerciante, una sanzione amministrativa del 100% dell'Iva evasa, calcolata sul prezzo di cessione del bene o del servizio venduto e comunque per un importo non inferiore a 516 euro.