Autoscuole e IVA
L’autorevole parere del tributarista Maurizio Villani
domenica 8 settembre 2019
9.40
iReport
La recente diffusione della sentenza della Corte di Giustizia UE (CGUE) del 14 marzo 2019 relativa alla causa C – 449/2017, ritiene che l'esenzione IVA non si debba applicare alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientrerebbe in quelle di ambito scolastico e/o universitario. La sentenza ha gettato nello scompiglio un intero mondo, quale quello delle "scuole guida" che sinora hanno sempre fatturato in esenzione da IVA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/72. Ciò perché le attività didattiche – formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, hanno sempre fatturato in esenzione da IVA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/72, uniformandosi così alle interpretazioni fiscali fornite dall'Agenzia delle Entrate sin dal 2005. Come detto e come si legge sulla cronaca di questi giorni, tale apparente novità, sta creando grave turbamento e rischi economici alle scuole guida, che per quanto approssimativamente affermato da alcune fonti di stampa e non solo, rischierebbero di dover pagare rilevanti somme per l'IVA non riscossa a partire dall'anno 2014, pur avendo rispettato scrupolosamente le indicazioni e precisazioni fatte dall'Agenzia delle Entrate sin dal 2005, ossia ben 14 anni or sono. Proprio per quanto sta accadendo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", è stato chiesto l'opinione più autorevole al fine di cercare di mettere ordine al caos che inevitabilmente sta comportando la decisione dei giudici del Lussemburgo in commento. L'avvocato Maurizio Villani, tributarista di gran fama, in un articolo - che si pubblica per la massima diffusione possibile - ha spiegato in maniera dettagliata il quadro normativo vigente e la possibilità di contestare innanzi alle Commissioni Tributarie gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2014 al 2018 che potranno essere notificati dall'Agenzia delle Entrate. Lanciato l'appello dall'avvocato Villani per un immediato intervento immediato del legislatore, con decreto legge del Governo appena insediato, per risolvere la delicata questione fiscale sanando il passato e rendendo, al limite, applicabile l'IVA a partire dall'1 gennaio 2020 per dare la possibilità ai contribuenti di potersi organizzare a livello amministrativo e fiscale e quindi per evitare gravi danni economici e finanziari alle scuole guida, nonché un rilevante contenzioso tributario. In ogni caso, lo "Sportello dei Diritti", come ha già fatto in passato in numerose controversie collettive che hanno visto il successo di cittadini e contribuenti di fronte al Fisco, sarà prontamente a disposizione con il suo staff e con l'avvocato Maurizio Villani per assistere tutte quelle imprese di autoscuola nel momento in cui riceveranno i possibili avvisi di accertamento in questione.
La sentenza della Corte di Giustizia del 14 marzo 2019 relativa alla causa C – 449/2017 è una sentenza di mero accertamento dell'esistenza o meno della violazione. Essa, in altri termini, non può indicare le misure necessarie per far cessare l'inadempimento o stabilire misure per il risarcimento di eventuali danni, in quanto lo Stato Italiano è solo tenuto a garantire, attraverso la libera scelta dei mezzi da adottare, l'effettiva riparazione dell'illecito, rispettando in ogni caso, quanto disposto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato". In ogni caso, - come riporta l'articolo "Autoscuole ed Iva. Modalità operative e di contestazione" del tributarista Maurizio Villani - non bisogna dimenticare che la Corte di Giustizia UE ha interpretato soltanto l'aspetto oggettivo delle lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico e universitario, mentre non si è pronunciata in merito all'aspetto soggettivo di chi deve eseguire le prestazioni "didattiche di ogni genere", come previsto nella prima parte dell'art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/1972.
L'aspetto soggettivo della problematica, invece, è stato ben affrontato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/E del 18 marzo 2008 (commentata alla lettera A) del presente articolo) e di ciò non si è tenuto conto nella più volte citata sentenza della Corte di Giustizia UE, di cui alla lettera B) del presente articolo. Oltretutto, la suddetta Circolare n. 22/E del 2008 non è stata superata con la Risoluzione n. 79/2019. Di conseguenza, secondo l'avvocato Maurizio Villani, se la scuola guida non intende seguire le istruzioni indicate dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 79 del 02 settembre 2019, di cui alla lettera C) del presente articolo, può impugnare in Commissione Tributaria gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2014 al 2018 che saranno notificati dall'Agenzia delle Entrate, potendo oltretutto sollevare ulteriori questioni di costituzionalità e di diritto che la brevità del presente articolo mi impediscono di trattare. Infine, per evitare gravi danni economici e finanziari alle scuole guida nonché un rilevante contenzioso tributario, è auspicabile un intervento immediato del legislatore, con decreto legge del Governo appena insediato, per risolvere la delicata questione fiscale sanando il passato e rendendo, al limite, applicabile l'IVA a partire dall' 01 gennaio 2020 per dare la possibilità ai contribuenti di potersi organizzare a livello amministrativo e fiscale.
La sentenza della Corte di Giustizia del 14 marzo 2019 relativa alla causa C – 449/2017 è una sentenza di mero accertamento dell'esistenza o meno della violazione. Essa, in altri termini, non può indicare le misure necessarie per far cessare l'inadempimento o stabilire misure per il risarcimento di eventuali danni, in quanto lo Stato Italiano è solo tenuto a garantire, attraverso la libera scelta dei mezzi da adottare, l'effettiva riparazione dell'illecito, rispettando in ogni caso, quanto disposto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato". In ogni caso, - come riporta l'articolo "Autoscuole ed Iva. Modalità operative e di contestazione" del tributarista Maurizio Villani - non bisogna dimenticare che la Corte di Giustizia UE ha interpretato soltanto l'aspetto oggettivo delle lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico e universitario, mentre non si è pronunciata in merito all'aspetto soggettivo di chi deve eseguire le prestazioni "didattiche di ogni genere", come previsto nella prima parte dell'art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/1972.
L'aspetto soggettivo della problematica, invece, è stato ben affrontato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/E del 18 marzo 2008 (commentata alla lettera A) del presente articolo) e di ciò non si è tenuto conto nella più volte citata sentenza della Corte di Giustizia UE, di cui alla lettera B) del presente articolo. Oltretutto, la suddetta Circolare n. 22/E del 2008 non è stata superata con la Risoluzione n. 79/2019. Di conseguenza, secondo l'avvocato Maurizio Villani, se la scuola guida non intende seguire le istruzioni indicate dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 79 del 02 settembre 2019, di cui alla lettera C) del presente articolo, può impugnare in Commissione Tributaria gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2014 al 2018 che saranno notificati dall'Agenzia delle Entrate, potendo oltretutto sollevare ulteriori questioni di costituzionalità e di diritto che la brevità del presente articolo mi impediscono di trattare. Infine, per evitare gravi danni economici e finanziari alle scuole guida nonché un rilevante contenzioso tributario, è auspicabile un intervento immediato del legislatore, con decreto legge del Governo appena insediato, per risolvere la delicata questione fiscale sanando il passato e rendendo, al limite, applicabile l'IVA a partire dall' 01 gennaio 2020 per dare la possibilità ai contribuenti di potersi organizzare a livello amministrativo e fiscale.