Territorio
Lavoro agricolo: l’ordinanza di divieto nelle ore calde
Efficacia immediata dalle ore 12.30 alle 16.00 fino al 31 agosto 2024
Puglia - martedì 18 giugno 2024
16.22
Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottoscritto quest'oggi l'ordinanza che, con efficacia immediata, vieta sull'intero territorio regionale il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, ovvero dalle ore 12.30 alle 16.00 fino al 31 agosto 2024, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e nei soli giorni e orari con un livello di rischio ALTO, rilevabile dalla mappa del rischio disponibile su www.worklimate.it/sceltamappa/sole-attivita-fisica-alta/ (riferita a "lavoratori esposti al sole" e cliccando "attività fisica intensa" con riferimento alla fascia oraria "ore 12.00".
"Con questo provvedimento, che ha effetto immediato - fa sapere il presidente Emiliano -, vogliamo tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agricolo che svolgono attività all'aperto. Per questo motivo, da oggi e sino alla fine di agosto, saranno vietate attività nelle campagne agricole ove si registreranno punte di calore elevate. Si tratta di un'ordinanza condivisa con il Dipartimento Salute della Regione per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici". La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
"Con questo provvedimento, che ha effetto immediato - fa sapere il presidente Emiliano -, vogliamo tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agricolo che svolgono attività all'aperto. Per questo motivo, da oggi e sino alla fine di agosto, saranno vietate attività nelle campagne agricole ove si registreranno punte di calore elevate. Si tratta di un'ordinanza condivisa con il Dipartimento Salute della Regione per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici". La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.