Cronaca
Atti osceni in un luogo pubblico
Non sono più considerati come reato con il DL 8/2016
Canosa - venerdì 28 maggio 2021
16.42
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2016 n. 8, gli atti osceni in un luogo pubblico non sono più considerati come reato a meno che la condotta non venga realizzata in determinati luoghi, previsti dalla legge. L'articolo 527 del Codice Penale recita: "Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309." Per "atti osceni" si intende ogni atto che abbia un contenuto specificamente riferibile alla sfera sessuale della persona, rientrando pertanto in questa categoria anche gli atti esibizionistici inerenti la sfera sessuale che possano determinare un offesa al comune sentimento di pudore. In seguito alla depenalizzazione del reato di atti osceni, l'offesa al pudore che costituisce reato "è unicamente quella che si riferisce al sentimento comune dei minori, atteso che la depenalizzazione di cui all'art. 527, comma primo, codice penale, rende configurabile il reato di atti osceni solo in relazione al possibile coinvolgimento di questi ultimi" (Corte di Cassazione penale sentenza n. 49550/17). Il pudore dei minori dopo la depenalizzazione viene tutelato in maniera rafforzata rispetto a quella degli adulti, proprio per la necessità - imposta anche in forza di strumenti giuridici internazionali vincolanti per l'Italia - di proteggere i minori da qualunque atto di invasione alla loro libertà sessuale, ivi compreso il riserbo sul tema sessuale, per assicurare loro la possibilità di acquisire consapevolezza della sessualità in un processo di sviluppo armonioso e rispettoso della relativa fase evolutiva.
Mentre, a riguardo di "pubblicazioni e spettacoli osceni" l'articolo 528 del Codice Penale, detta: "Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità. Nel caso previsto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità."
Così la giurisprudenza penale, movendo dalla diffusione del fenomeno della pornografia e dall'evoluzione del comune senso del pudore, si è progressivamente orientata verso il riconoscimento di una non punibilità dell'attività di produzione e messa in circolazione di immagini oscene, qualora questa sia svolta nel rispetto dei terzi non interessati o non consenzienti e dei minori.
Mentre, a riguardo di "pubblicazioni e spettacoli osceni" l'articolo 528 del Codice Penale, detta: "Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità. Nel caso previsto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità."
Così la giurisprudenza penale, movendo dalla diffusione del fenomeno della pornografia e dall'evoluzione del comune senso del pudore, si è progressivamente orientata verso il riconoscimento di una non punibilità dell'attività di produzione e messa in circolazione di immagini oscene, qualora questa sia svolta nel rispetto dei terzi non interessati o non consenzienti e dei minori.