Religioni
Don Michele Malcangio vice-presidente del Consiglio dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Dall'inizio dell'anno è entrato nel pieno delle proprie funzioni
BAT - martedì 5 gennaio 2021
14.50
Il sacerdote don Michele Malcangio(57 anni), parroco dell'Assunta a Canosa di Puglia(BT) è stato designato vice-presidente del Consiglio dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Andria che dall'1 gennaio 2021 è entrato nel pieno delle proprie funzioni per il prossimo quinquennio. Il nuovo Consiglio dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Andria è così composto: il sacerdote Leonardo Lovaglio (nomina vescovile), in veste di presidente Consiglio di Amministrazione; vice Presidente il sacerdote canosino Michele Malcangio (designato dal clero); i Consiglieri sono il sacerdote Vito Gaudioso(designato dal clero), il sacerdote Domenico Francavilla(nomina vescovile), il dottor Francesco Del Mastro(nomina vescovile). Nel Collegio dei Revisori dei Conti: Presidente il Dottor Riccardo Zingaro (nomina vescovile) mentre i sindaci sono il sacerdote Geremia Acri (nomina vescovile) ed il Ragioniere Michele Fusano(designato dal clero).
"Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del canone 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente".(canone 1274, § 1). La sede dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero è ubicata in Andria in Piazza Vittorio Emanuele II n.23 con utenza telefonica 0883591987. Le finalità dell'istituto per il sostentamento del clero sono stabilite dalla Legge 20 maggio 1985, n. 222, all'art. 48.L'Istituto ha lo scopo esclusivo di produrre un reddito per il sostentamento del clero. L'amministrazione dei patrimoni affidati agli Istituti deve rispondere a criteri di grande chiarezza e sicurezza: essi non sono paragonabili a quelli degli altri enti ecclesiastici, ma rappresentano un patrimonio complessivo "sui generis", che va trattato con grande cautela e con la dovuta attenzione alle esigenze della lealtà concordataria. Per garantire al sistema uno sviluppo in perfetta coerenza con i principi che lo hanno ispirato e nel pieno rispetto della disciplina, canonica e civile, che lo regola, la legge n. 222/1985 fa obbligo "a ogni Istituto…, prima dell'inizio di ciascun esercizio, di comunicare all'Istituto Centrale il proprio stato di previsione …e alla chiusura di ciascun esercizio di inviare all'Istituto Centrale una relazione consuntiva nella quale devono essere indicati i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute" In linea con il dettato legislativo, l'art 12 della delibera C.E.I. n. 58 attribuisce alla Presidenza della C.E.I. la competenza a decidere gli interventi necessari, qualora risultasse che in una diocesi le disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero non fossero state applicate correttamente.
"Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del canone 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente".(canone 1274, § 1). La sede dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero è ubicata in Andria in Piazza Vittorio Emanuele II n.23 con utenza telefonica 0883591987. Le finalità dell'istituto per il sostentamento del clero sono stabilite dalla Legge 20 maggio 1985, n. 222, all'art. 48.L'Istituto ha lo scopo esclusivo di produrre un reddito per il sostentamento del clero. L'amministrazione dei patrimoni affidati agli Istituti deve rispondere a criteri di grande chiarezza e sicurezza: essi non sono paragonabili a quelli degli altri enti ecclesiastici, ma rappresentano un patrimonio complessivo "sui generis", che va trattato con grande cautela e con la dovuta attenzione alle esigenze della lealtà concordataria. Per garantire al sistema uno sviluppo in perfetta coerenza con i principi che lo hanno ispirato e nel pieno rispetto della disciplina, canonica e civile, che lo regola, la legge n. 222/1985 fa obbligo "a ogni Istituto…, prima dell'inizio di ciascun esercizio, di comunicare all'Istituto Centrale il proprio stato di previsione …e alla chiusura di ciascun esercizio di inviare all'Istituto Centrale una relazione consuntiva nella quale devono essere indicati i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute" In linea con il dettato legislativo, l'art 12 della delibera C.E.I. n. 58 attribuisce alla Presidenza della C.E.I. la competenza a decidere gli interventi necessari, qualora risultasse che in una diocesi le disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero non fossero state applicate correttamente.