Cronaca
Emergenza neve:lotta al carovita
Interventi della Guardia di Finanza
Puglia - mercoledì 11 gennaio 2017
15.47
Nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio,i Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno avviato d'intesa con l'Autorità Prefettizia un piano coordinato di intervento operativo in materia di "lotta al carovita" al fine di verificare i corretti adempimenti amministrativi da parte degli esercizi commerciali nella vendita dei prodotti di largo consumo. L'azione, a carattere preventivo per la tutela dei consumatori finali, nel ribadire la presenza degli Organi di polizia economico-finanziaria sul territorio, ha lo scopo di dissuadere taluni operatori dal porre in essere manovre speculative irregolari in periodi di evidente criticità, a causa delle recenti abbondanti nevicate che hanno colpito la Regione Puglia.Le condotte illecite oggetto di monitoraggio sono quelle che si sostanziano nell'aumento ingiustificato e spropositato dei prezzi dei prodotti di prima necessità o di largo consumo.
Le informazioni obbligatorie sono fissate per legge dal D.Lgs. del 31.03.1998 n. 114, artt. 14 e 22. Il prezzo di vendita nonché il prezzo per unità di misura devono essere indicati in modo chiaro, univoco e chiaramente leggibile; questo vale per ogni prodotto offerto in vendita da un esercizio commerciale. Univoco, in questo caso, significa "il prezzo finale, valido per un'unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta" come indicato dalla Direttiva 98/6/UE, recepita dal Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, artt. 14-17. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio :nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, il prezzo di vendita al pubblico,in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Tutte le merci comunque esposte al pubblico sono soggette a questo obbligo; sono esclusi i prodotti sui quali si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili i prezzo di vendita.
Le informazioni obbligatorie sono fissate per legge dal D.Lgs. del 31.03.1998 n. 114, artt. 14 e 22. Il prezzo di vendita nonché il prezzo per unità di misura devono essere indicati in modo chiaro, univoco e chiaramente leggibile; questo vale per ogni prodotto offerto in vendita da un esercizio commerciale. Univoco, in questo caso, significa "il prezzo finale, valido per un'unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta" come indicato dalla Direttiva 98/6/UE, recepita dal Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, artt. 14-17. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio :nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, il prezzo di vendita al pubblico,in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Tutte le merci comunque esposte al pubblico sono soggette a questo obbligo; sono esclusi i prodotti sui quali si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili i prezzo di vendita.