Giudice di pace
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Politica

I Consiglieri di centrodestra chiedono la urgente convocazione del Consiglio Comunali

Disposta anche la soppressione, tra l'altro, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Canosa. La speranza è quella di urgenti ed adeguati provvedimenti

Con la proposta di un Ordine del Giorno apposito, i Consiglieri comunali di centrodestra hanno sollecitato l'attenzione ed adempimenti concreti per scongiurare la chiusura dell'Ufficio del Giudice di Pace, chiusura che si aggiungerebbe a quella già prevista della sede di Canosa del Tribunale.

Si ricorderà, che a seguito del Decreto Legge n. 138, convertito nella legge n. 148 del 14 settembre 2011 - con il quale è stata disposta la riorganizzazione degli Uffici Giudiziari sul territorio nazionale, al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza -, il precedente Consiglio comunale cittadino si è occupato del rischio connesso alla soppressione dell'Ufficio Giudiziario di Canosa nonché quello del Giudice di Pace.
Infatti il timore dei possibili effetti della prevista riorganizzazione, ha indotto l'Assemblea, ad adottare la deliberazione n. 9 del 20 marzo 2012, con la quale, nel riaffermare e ribadire la necessità del mantenimento della locale presidio degli Uffici Giudiziari, ha espresso il fermo dissenso a fronte del rischio chiusura.
Debita informativa formale è stata conseguente trasmessa nei confronti del Ministero di Giustizia, presidenti della Regione, Provincia di Bari, Bat e Foggia, della Corte di Appello di Bari, del Procuratore generale della Corte di Appello di Bari, del presidente del Tribunale di Trani, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani e del presidente dell'associazione Avvocati di Canosa-Minervino e Spinazzola "Angelo Palmieri", nonché dei sindaci di Minervino e Spinazzola, per gli adempimenti e la conoscenza del caso.

Con i Decreti Legislativi del 07.09.2012, nn. 155 e 156 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2012), oltre disporre la chiusura della Sezione del Tribunale di Canosa è stata disposta anche la soppressione, tra l'altro, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Canosa.

Non può non ribadirsi a riguardo che, la soppressione anche dell'Ufficio del Giudice di Pace di Canosa, costituirebbe un ulteriore ed ancor più grave discriminazione della Comunità e della amministrazione della giustizia locale
Tanto, in danno sia degli operatori legali e dei singoli cittadini, costituendo, altresì, fonte di possibile maggiore esposizione di un vasto territorio alla criminalità organizzata e a tutte le forme di illegalità.
Per tali ragioni si ritiene di dover richiamare la facoltà attribuita agli enti locali - e quindi al Comune di Canosa - dal comma 2 dell'art. 3 del richiamato D. Lgs. 156/2012 in virtù della quale "Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi".

La speranza è quella che, sia il Consiglio Comunale, sia l'Amministrazione La Salvia, vogliano condividere l'adozione di urgenti ed adeguati provvedimenti, nell'imminenza della scadenza del termine previsto.

Avv. Cristina Saccinto già Assessore comunale Giunta Ventola




Di seguito il testo dell'Ordine del Giorno presentato:


"Ordine del Giorno: Revisione circoscrizioni giudiziarie - art. 1, comma 2, L.
148/2011. Ufficio del Giudice di Pace Canosa.
Determinazioni urgenti.



PREMESSO CHE:
- Con decreto legge n. 138, convertito nella legge n. 148 del 14 settembre 2011, è stata disposta la riorganizzazione degli Uffici Giudiziari sul territorio nazionale al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza.

CONSIDERATO CHE:
- A seguito dei possibili effetti di questa riorganizzazione, comportante la soppressione dell'Ufficio Giudiziario di Canosa nonché quello del Giudice di Pace, il Consiglio Comunale di Canosa di Puglia, con deliberazione n. 9 del 20 marzo2012, nel riaffermare e ribadire la necessità del loro mantenimento, ha espresso il fermo dissenso.
- A tal fine, con nota Raccomandata a. r. n. 9766 del 30.03.2012, il Sindaco del Comune di Canosa ha provveduto a trasmetterne copia per gli adempimenti e la conoscenza del caso al Ministero di Giustizia, ai presidenti della Regione, Provincia di Bari, Bat e Foggia, della Corte di Appello di Bari, al Procuratore generale della Corte di Appello di Bari, al presidente del Tribunale di Trani, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani e al presidente dell'associazione Avvocati di Canosa-Minervino e Spinazzola "Angelo Palmieri", nonché ai sindaci di Minervino e Spinazzola.

VISTI
- I Decreti Legislativi del 07..09.2012, nn. 155 e 156 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2012) che oltre ad aver disposto la chiusura della Sezione del Tribunale di Canosa ha disposto anche la soppressione, tra l'altro, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Canosa.

RIBADITO
- Che i principi informatori della riorganizzazione degli uffici giudiziari non hanno considerano minimamente le esigenze del territorio né il fatto che i Tribunali più efficienti siano proprio i cosiddetti "minori" nei quali si amministra la Giustizia in tempi ragionevoli senza esporre lo Stato a gravose condanne da parte del Giudice Comunitario. Una efficace riforma delle circoscrizioni giudiziarie, invece, dovrebbe essere attuata tenendo presente la necessità del territorio di vedere assicurato il "servizio giustizia" in tempi celeri, oltre che la necessità, in particolare del Meridione, dove appare maggiormente presente l'azione della criminalità di essere dotato di presidi giudiziari ancora più numerosi e funzionanti. La revisione delle circoscrizioni giudiziarie, di certo necessaria in alcune parti del territorio nazionale, così come paventata nella nostra realtà territoriale, non tiene conto della situazione socio-economica della zona, non potendosi ispirare solo a criteri ed a schemi statistico - numerici. Inoltre, non bisogna dimenticare che la Sezione di Canosa del Tribunale di Trani accorpa i comuni di Minervino Murge e Spinazzola con una potenziale utenza di circa 50mila abitanti ed una estensione territoriale ampissima (587,59 Kmq), la più ampia e la più disagiata del circondario, estesa fino ai confini con la Basilicata. Erroneamente si ritiene che i soli utenti del servizio giustizia siano gli avvocati, che certamente sarebbero investiti dal disagio, dimenticando invece che il primo soggetto attivo della giustizia è il cittadino, obbligato molte volte ad essere presente nei procedimenti sicché il disagio, le difficoltà e, spesso, la impossibilità inerente all'esercizio di tale diritto. E le difficoltà di accesso alla giustizia in ogni caso si traducono in un aumento ingiustificato dei costi: si pensi anche a quelli inerenti al servizio Unep della Corte di Appello di Roma, che diventerebbero proibitivi". In buona sostanza aumenterebbero notevolmente i costi e le difficoltà del servizio a tutto danno dei cittadini dei comuni interessati.
- Che la sezione di Canosa non è l'ultima tra le sezioni del Tribunale di Trani per carico di lavoro, in quanto conta di un ingente numero di cause pendenti, garantendo così un servizio per la collettività che non può essere trascurato. La sede di Canosa, infatti, dispone di una struttura giudiziaria efficiente e ben funzionante, di proprietà del Comune, di recente costruzione e adeguata alle normative di sicurezza e tutela dei portatori di handicap, mentre tanto la sezione di Andria quanto quella di Barletta, ipotetiche sedi accorpanti, sono allo stato assolutamente inadeguate ad assorbire i carichi di lavoro e sono ubicate in edifici già insufficienti alla gestione degli affari di propria competenza, pertanto incapaci di allocare servizi, personale ed utenza della nostra Sezione. Nell'attuale contesto di crisi socio-economica, l'assenza di una struttura giudiziaria come quella presente a Canosa, potrebbe determinare l'esposizione di un vasto territorio alla criminalità organizzata e a tutte le forme di illegalità. La sezione del Tribunale di Canosa, dunque, non comporta costi esosi o inutili per lo Stato, quindi il suo mantenimento non comporterebbe alcun aggravio di costi per il Ministero della Giustizia.

VALUTATO che
- Per quel che concerne l'Ufficio del Giudice di Pace di Canosa, in particolare, è opportuno evitare che si possa ulteriormente perpetrare un ancor più grave danno alla cittadinanza ed alla amministrazione della giustizia locale con la sua definitiva soppressione.
- La previsione di cui al comma 2 dell'art. 3 del medesimo D. Lgs. 156/2012 in virtù della quale "Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi"


PRESO ATTO
- dell'invito espresso ancora una volta dall'Associazione Avvocati di Canosa-Minervino e Spinazzola "Angelo Palmieri" a preservare lo status quo in osservanza della previsione normativa richiamata


D E L I B E R A

- Di dare seguito a tutti gli adempimenti necessari, finalizzati a richiedere il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace di Canosa di cui e' stata prevista la soppressione, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione.

- Di incaricare il Sindaco di ogni necessaria ed urgente attività nella considerazione dei ravvicinati termini di scadenza previsti.".
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