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Il Commercialista risponde: indennità INPS anche per madri con lavoro precario

La domanda va presentata all’Inps entro 6 mesi dalla nascita del bambino

Negli ultimi anni ho lavorato in maniera saltuaria e tra due mesi diventerò mamma. Ho diritto a qualche indennità economica? Anche le lavoratrici precarie e discontinue, in caso di maternità, hanno diritto a un sostegno economico a carico dello Stato che per il 2014 è pari € 2.082,08: la domanda va presentata all'Inps entro 6 mesi dalla nascita del bambino. L'assegno, erogabile anche in caso di adozione e affidamento, è riconosciuto alle madri residenti in Italia, cittadine italiane o comunitarie oppure extracomunitarie in possesso del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). La residenza nel territorio dello Stato italiano della richiedente deve essere fatta valere alla nascita del bambino. Può ottenere il beneficio: 1)la madre lavoratrice, o ex-lavoratrice, che possa far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino. 2)la madre che abbia lavorato almeno 3 mesi, e abbia avuto diritto a una prestazione dell'Inps (malattia o disoccupazione, ecc.), a condizione che, fra la data del parto e quella di cessazione del diritto alla prestazione, non sia trascorso un periodo superiore alla durata della prestazione stessa (in ogni caso non superiore a nove mesi). Per esempio, una lavoratrice con almeno 3 mesi di contribuzione che abbia fruito di una prestazione di Lsu (Lavori socialmente utili) per 6 mesi, può aver diritto all'assegno di maternità purché il periodo intercorrente tra la data di cessazione della prestazione di Lsu e la nascita del figlio, non sia superiore alla durata della prestazione stessa (6 mesi). L'assegno non è cumulabile con le altre prestazioni a sostegno della maternità: qualora l'importo dell'assegno dello Stato risulti superiore a quello delle prestazioni di maternità già percepite, la madre può fare richiesta per la quota differenziale. Per le mamme che non beneficiano di alcuna prestazione di maternità è pure previsto, per ogni figlio nato, un assegno a carico dei Comuni: per il 2014, l'importo del beneficio è di € 338,21 mensili, corrisposto per 5 mensilità (€1.691,05). Il diritto alla prestazione è subordinato ad un limite reddituale rilevato sulla base dell'Ise del nucleo familiare della madre: per il 2014, il valore Ise da non superare, per una famiglia di tre persone, è di € 35.256,84 (il limite va riparametrato per nuclei superiori a tre componenti). In questo caso la domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita.

Dott. Adriano Campanile
Patronato ACLI Canosa di Puglia
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