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Amministrazioni ed Enti

Il parlamento:struttura, competenze e legge elettorale

I dettagli del “Rosatellum”

Alle prossime votazioni politiche sarà eletto il nuovo Parlamento, pertanto è di fondamentale importanza conoscerne la struttura, il funzionamento e la legge che ne disciplina il sistema di elezione. In estrema sintesi esaminiamo le sue competenze e le norme di riferimento, non prima di alcuni necessari cenni storici. La nostra Costituzione è stata approvata dall'Assemblea Costituente il 22/12/1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, come espressione della scelta repubblicana operata dal popolo italiano tra monarchia e repubblica a seguito del referendum del giugno 1946. Essa si ispira al "principio della separazione dei poteri" ideato da Montesquieu nel 1748 nella sua opera "Lo spirito delle leggi" in cui individuava nei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario i tre fondamentali poteri dello Stato. Infatti, molto semplicemente, la Costituzione attribuisce il potere legislativo al Parlamento, il potere esecutivo al Governo e il potere giudiziario alla Magistatura, che costituiscono altrettanti organi costituzionali. Inoltre la Carta Costituzionale prevede altri organi: Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, che sono organi di garanzia preposti a garantire l'indipendenza dei tre organi suddetti, il controllo sugli stessi nei reciproci rapporti e il rispetto delle norme fondamentali del nostro ordinamento (Costituzione); il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) con funzioni consultive e di studio in materia di economia e lavoro, il Consiglio di Stato con funzioni consultive e di giurisdizione amministrativa, la Corte dei Conti con funzioni di controllo e giurisdizione contabile, il Consiglio Superiore della Magistratura organo di governo e disciplina della Magistratura, e infine le Regioni, Provincie, Comuni e Città Metropolitane che sono organi locali di decentramento amministrativo in cui si realizzano i c.d. "principi di sussidiarietà, differenzazione e adeguatezza (art. 118 C.)" e cioè l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai detti enti locali, secondo le rispettive dimensioni territoriali, con esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni stesse, in modo da operare il più vicino possibile ai cittadini interessati.

Ancora Montesquieu elaborò il "concetto di sovranità popolare": il potere è legittimo quando rispetta la volontà dei cittadini che la esprimono attraverso organi rappresentativi eletti dal popolo". Il Parlamento, in conformità di tale principio, è organo eletto direttamente dai cittadini (assieme ai Consigli Regionali, Comunali e Provinciali) e quindi espressione della volontà popolare. Esso attraverso l'approvazione delle leggi regola il funzionamento dello Stato e nel contempo esercita un controllo politico sull'operato del Governo con lo strumento della "fiducia". La struttura del Parlamento è detta "bicamerale" in quanto prevede l'esercizio della funzione legislativa da parte di due distinte assemblee: "La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica (art. 55 C.)". Il sistema bicamerale è definito "perfetto" poiché le Camere, pur differenziandosi per numero di componenti e modalità di elezione, hanno gli stessi poteri e funzioni e pertanto ogni provvedimento del Parlamento deve essere approvato da entrambe con l'esercizio di un potere di controllo e ripensamento delle decisioni approvate dall'altra Camera. Tale sistema, se da un lato garantisce maggiore ponderazione e controllo, evitando decisioni affrettate e errori materiali sui testi di legge, dall'altro è fonte di lungaggine nell'approvazione dei progetti di legge il cui testo, in caso di disaccordo, subisce diversi passaggi da una Camera all'altra fino a quando il testo non viene concordemente approvato da entrambe. La Camera dei Deputati si compone di 630 membri (dodici eletti nella Circoscrizione Estero), il Senato da 315 membri (sei eletti nella Circoscrizione Estero), oltre gli ex Presidenti della Repubblica e i cinque membri di elezione presidenziale tra le persone che "hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (art. 59 C.)" che sono senatori a vita, entrambe le Camere "sono elette per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra (art. 60 C.)". "La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto (elettorato attivo – diritto di voto di tutti i cittadini maggiorenni). Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto 25 anni di età"(art. 56 C.)" (elettorato passivo). "Il Senato è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette, il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno (art. 57 C."). "I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato i 25 anni di età (elettorato attivo). Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i 40 anni (art. 58 C.)" (elettorato passivo).

"Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il 20° giorno dalle elezioni. Finchè non sono riunite le nuove Camere sono prorogati di diritto i poteri delle precedenti (art. 61 C.)". Dall'entrata in vigore della Costituzione si sono succedute diverse leggi elettorali dando origine a sistemi di tipo proporzionale, maggioritario e misto. Con "il sistema proporzionale" i candidati sono eletti in misura proporzionale ai voti ottenuti dalla propria lista elettorale; tale sistema, rispettoso della volontà degli elettori, dà origine però a molti partiti rappresentati in Parlamento con la conseguenza di avere Governi instabili. Con "Il sistema maggioritario" risulta eletto il candidato che all'interno di ogni collegio ha ottenuto più voti. Il Governo è più stabile ma non tutte le forze politiche sono rappresentate in Parlamento. Con "il sistema misto" in parte proporzionale e in parte maggioritario si contemperano i due sistemi con l'effetto che in teoria dovrebbe prodursi più rappresentatività e stabilità. Il territorio nazionale è diviso in "circoscrizioni" che per la Camera sono 26 più una per la Valle d'Aosta e per il Senato coincidono con le Regioni, più una circoscrizione di italiani all'estero sia alla Camera che al Senato. Ad ogni circoscrizione è assegnato un certo numero di seggi, cioè di posti in Parlamento. Per ogni seggio è istituito un "collegio", ogni collegio ha più "seggi elettorali" (luoghi dove si vota) e per ogni seggio elettorale è costituita una "commissione" composta di cittadini che sovraintende le operazioni di voto e gli scrutinii. La legge elettorale con cui andremo a votare il prossimo 4 marzo è nota con il nome di "Rosatellum" (dal nome dell'ideatore il deputato Ettore Rosato) ed è la n. 165 del 3/11/2017 basata sul "sistema misto" in cui 1/3 di deputati e senatori è eletto in collegi uninominali (un solo candidato per coalizione, il più votato è eletto) e 2/3 con sistema proporzionale di lista con doppia soglia di sbarramento, al 3% su base nazionale, sia alla Camera che al Senato (che però è eletto su base regionale), e altra soglia di sbarramento al 10% per le coalizioni (all'interno delle quali almeno una lista deve superare la soglia del 3%). La novità rilevante introdotta dalla nuova legge è che non sarà possibile il voto disgiunto (la possibilità di votare un candidato e una lista tra loro diversi), come è stato in passato, ma si potrà votare solo per un candidato della stessa lista e il voto sarà espresso su una scheda per la Camera e su una per il Senato. Tale novità garantirà più trasparenza e risultati più omogenei.
Roberto Felice Coppola-avvocato civilista - tributarista
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