Amministrazioni ed Enti
IMU: L'acconto 2020 scade il 16 giugno
La modalità di versamento
Canosa - domenica 7 giugno 2020
20.31
L'acconto IMU, dovuto entro il 16 giugno 2020, deve essere calcolato nella misura pari al 50% di quanto versato nell'intero anno 2019 ai fini IMU. In caso di variazione avvenuta nel 2019 e nel 2020 (es.: compravendita, cambio di destinazione d'uso dell'immobile), si possono utilizzare le aliquote IMU 2019 approvate dal Comune di Canosa . Resta invariata la modalità di versamento mediante compilazione del modello F24 (solo codice tributo Imu, con modifica dell'anno di imposta). L'IMU 2020 mantiene l'esenzione già prevista per l'abitazione principale mentre non è più prevista l'esenzione per l'unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all'AIRE.
Le esenzioni previste dal "Dl Rilancio" riguardano solamente alcuni immobili destinati ad attività turistica purché il proprietario sia anche il gestore dell'attività; pertanto altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili, sono tenuti al versamento IMU. Nello specifico l'art. 177 del DL 34/2020 (non ancora convertito in legge) prevede che:
in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per il saldo IMU 2020, da versare entro il 16 dicembre 2020, è necessario attendere le deliberazioni del Consiglio Comunale che adotterà apposito regolamento e aliquote entro il 31 luglio 2020.
Sabino D'Aulisa
Le esenzioni previste dal "Dl Rilancio" riguardano solamente alcuni immobili destinati ad attività turistica purché il proprietario sia anche il gestore dell'attività; pertanto altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili, sono tenuti al versamento IMU. Nello specifico l'art. 177 del DL 34/2020 (non ancora convertito in legge) prevede che:
in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per il saldo IMU 2020, da versare entro il 16 dicembre 2020, è necessario attendere le deliberazioni del Consiglio Comunale che adotterà apposito regolamento e aliquote entro il 31 luglio 2020.
Sabino D'Aulisa