Vita di città
Insegne pubblicitarie e avvisi di accertamento
La nuova (e illegittima)“stangata” per i commercianti canosini
Canosa - sabato 21 dicembre 2013
10.12
Le attività commerciali di Canosa di Pugia hanno ricevuto un bel regalo di Natale negli ultimi giorni. Mittenti sono il Comune di Canosa e l'AIPA, l'agenzia incaricata di procedere al censimento ed alla riscossione delle imposte sulle insegne pubblicitarie e sui passi carrabili.
Premesso che è legittimo che chi usufruisce di qualsivoglia forma di pubblicità paghi quanto di sua spettanza ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993. Non è stato altrettanto legittimo e corretto l'operato dell'AIPA.
Quest'ultima ha, prima di tutto, adottato delle modalità di censimento delle insegne che potremmo definire: "a rastrellamento fotografico". Le rilevazioni, infatti, sono state effettuate, spesso, senza chiedere il permesso agli esercenti e senza conoscere nel dettaglio quello che prevede la legge in merito alle pubblicità esenti dal tributo. I principi di chiarezza, trasparenza e buona fede che dovrebbero regolare questa attività sono stati di fatto messi da parte. A ciò si aggiunge che non è stata effettuata una corretta e completa informazione degli oneri e degli obblighi dei commercianti in merito alle modalità di denuncia della propria posizione, ricorrendo a motivazioni generiche e fuorvianti.
Dopo il censimento, il colpo di grazia: invio indiscriminato di avvisi di accertamento che, sottoposti all'attenzione di avvocati e commercialisti, presentavano evidenti profili di illegittimità e nullità per quanto riguarda l'individuazione dell'infrazione, la motivazione della stessa e la sua quantificazione.
Poco male penserete voi, se c'è stato un errore l'atto sarà annullabile. Non è così semplice. L'avviso di accertamento è un atto pubblico riguardante la riscossione di tributi e l'annullamento di questo è previsto con due modalità. La prima è l'istanza di autotutela, ma è notorio che questa non interrompe il termine di 60 giorni per il versamento senza maggiorazione e non obbliga l'ente o chi per lui a rispondere all'istante, facendo cadere nel vuoto la richiesta. La seconda è il ricorso giudiziario in commissione tributaria con un evidente aumento delle spese di giustizia per il contribuente che dovrà anticiparle. A fronte di avvisi di accertamento di poche centinaia di euro il 90% dei cittadini preferisce pagare la sanzione non dovuta pur di non sopportare ulteriori costi e lungaggini di giustizia.
Questo è il problema ma quali sono le soluzioni per cittadini e Comune?
Siamo di fronte ad uno di quei casi in cui i cittadini vessati possono unire le forze per un'azione legale collettiva (c.d. class action) e dimostrare che, per una volta, il principio di buon diritto può vincere contro la furbizia e lo sfruttamento della debolezza del singolo.
Per quanto riguarda il Comune di Canosa, invece, per prima cosa dovrebbe assolutamente schierarsi dalla parte dei cittadini, che troppe ne hanno subite in questi ultimi e difficili tempi, e cercare almeno di sospendere ed annullare d'ufficio gli avvisi di accertamento illegittimi. In secondo luogo procedere, come hanno fatto altri Comuni che prima del nostro avevano stipulato accordi con questa società, al recesso unilaterale per inadempimento dal contratto stipulato con l'AIPA, per evitare che passi il pericoloso principio del: "Colpire tutti, per colpire tutti".
avv. Giovanni Di Nunno
Premesso che è legittimo che chi usufruisce di qualsivoglia forma di pubblicità paghi quanto di sua spettanza ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993. Non è stato altrettanto legittimo e corretto l'operato dell'AIPA.
Quest'ultima ha, prima di tutto, adottato delle modalità di censimento delle insegne che potremmo definire: "a rastrellamento fotografico". Le rilevazioni, infatti, sono state effettuate, spesso, senza chiedere il permesso agli esercenti e senza conoscere nel dettaglio quello che prevede la legge in merito alle pubblicità esenti dal tributo. I principi di chiarezza, trasparenza e buona fede che dovrebbero regolare questa attività sono stati di fatto messi da parte. A ciò si aggiunge che non è stata effettuata una corretta e completa informazione degli oneri e degli obblighi dei commercianti in merito alle modalità di denuncia della propria posizione, ricorrendo a motivazioni generiche e fuorvianti.
Dopo il censimento, il colpo di grazia: invio indiscriminato di avvisi di accertamento che, sottoposti all'attenzione di avvocati e commercialisti, presentavano evidenti profili di illegittimità e nullità per quanto riguarda l'individuazione dell'infrazione, la motivazione della stessa e la sua quantificazione.
Poco male penserete voi, se c'è stato un errore l'atto sarà annullabile. Non è così semplice. L'avviso di accertamento è un atto pubblico riguardante la riscossione di tributi e l'annullamento di questo è previsto con due modalità. La prima è l'istanza di autotutela, ma è notorio che questa non interrompe il termine di 60 giorni per il versamento senza maggiorazione e non obbliga l'ente o chi per lui a rispondere all'istante, facendo cadere nel vuoto la richiesta. La seconda è il ricorso giudiziario in commissione tributaria con un evidente aumento delle spese di giustizia per il contribuente che dovrà anticiparle. A fronte di avvisi di accertamento di poche centinaia di euro il 90% dei cittadini preferisce pagare la sanzione non dovuta pur di non sopportare ulteriori costi e lungaggini di giustizia.
Questo è il problema ma quali sono le soluzioni per cittadini e Comune?
Siamo di fronte ad uno di quei casi in cui i cittadini vessati possono unire le forze per un'azione legale collettiva (c.d. class action) e dimostrare che, per una volta, il principio di buon diritto può vincere contro la furbizia e lo sfruttamento della debolezza del singolo.
Per quanto riguarda il Comune di Canosa, invece, per prima cosa dovrebbe assolutamente schierarsi dalla parte dei cittadini, che troppe ne hanno subite in questi ultimi e difficili tempi, e cercare almeno di sospendere ed annullare d'ufficio gli avvisi di accertamento illegittimi. In secondo luogo procedere, come hanno fatto altri Comuni che prima del nostro avevano stipulato accordi con questa società, al recesso unilaterale per inadempimento dal contratto stipulato con l'AIPA, per evitare che passi il pericoloso principio del: "Colpire tutti, per colpire tutti".
avv. Giovanni Di Nunno