Cronaca
Le nostre colture non possono più bruciare
La denuncia del Comitato dei Liberi Agricoltori Andriesi
BAT - martedì 13 agosto 2019
23.29
Il C.L.A.A (Comitato dei Liberi Agricoltori Andriesi) afferma che ogni giorno centinaia di piante vengono distrutte dai fuochi appiccati da piromani. Nel periodo estivo, con temperature molto elevate, i terreni incolti e i suoli abbandonati sono i primi a essere incendiati in modo improprio e con la conseguenza che tutte le colture confinanti vengono distrutte dalle fiamme alte che provengono da questi appezzamenti. Questi ultimi sono spesso utilizzati come scarico di rifiuti di ogni genere, quindi, quando viene appiccato un incendio, oltre a bruciare le erbe infestanti vengono bruciati anche tutti quei rifiuti provocando un inquinamento atmosferico estremamente dannoso per l'essere umano e gli animali. Con gli incendi si distrugge tutta la flora e la fauna selvatica lì presente; infatti questi terreni sono utilizzati da uccelli e altri animali per la nidificazione.
Il consiglier del Comitato, il perito agrario Zagaria Natale Francesco dichiara: "Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, secondo una norma regionale del 2015, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo delle regioni, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare all' 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro." Il presidente Nicola Losito ha aggiunto: "chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento"
Il consiglier del Comitato, il perito agrario Zagaria Natale Francesco dichiara: "Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, secondo una norma regionale del 2015, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo delle regioni, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare all' 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro." Il presidente Nicola Losito ha aggiunto: "chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento"