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Licenze Fiscali per la vendita al minuto di alcolici

A breve dovrebbe essere predisposta una direttiva

Lo scorso 28 giugno, convertendo il D.L. n. 34/2019 con la legge n.58 (il cosiddetto "Decreto Crescita" del 1° Governo Conte) sono state reintrodotte le "Licenze Fiscali" per la vendita al minuto di alcolici. Tale misura, paradossalmente adottata "… per permettere una nuova crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (sigh), ha ancora una volta dimostrato come il Paese Italia non riesce ad uscire fuori dalla confusione normativa e dalla conseguente eccessiva burocratizzazione a danno delle piccole e piccolissime imprese del Commercio e del Turismo che ancora si trovano alle prese con norme, spesso inutili, aggravate da costosi balzelli che variano di continuo la disciplina normativa e le regole da seguire, creando spesso disagio anche ai consulenti che non riescono a stare al passo con i frequenti cambi di passo.

Negli ultimi anni infatti, su pressione delle Associazioni di Categoria nazionali, Confcommercio e Confesercenti in primis, grazie alla L. n. 124 dell'Agosto 2017 si era intervenuti a favore delle imprese (a modifica del Testo Unico delle norme sulla produzione e sui consumi di cui al Decreto Legislativo n. 504/95 art. 29, comma 2, con cui era previsto l'obbligo di fare la Denuncia di Esercizio alla Agenzia delle Dogane competente per territorio), escludendo dall'obbligo della denuncia predetta (vedi nota dell'Agenzia delle Dogane RU 113015 datata 9.10.2017) una serie di esercizi tra i quali, a livello semplificativo: quelli di vendita di liquori e bevande alcoliche annessi, ad esempio, ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari; quelli di vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita, ovvero i negozi al minuto, super ed ipermercati; quelli di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari; quelli per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche attraverso apparecchi automatici; le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati.

Si credeva fosse finalmente una decisione definitiva ma, oggi, come si diceva, con la recente L. 28.06.2019, n.58 (con cui si è convertito il cosiddetto Decreto Crescita), è stato reintrodotto l'antipatico ed inutile "obbligo di denuncia fiscale per la vendita degli alcolici" a carico di tutte le attività sopra elencate, appena esonerate circa due anni prima). Non solo, beffa nelle beffe, tale obbligo concerne sia gli esercizi avviati dopo l'entrata in vigore dello stesso "Decreto Crescita", ma anche quelli aperti durante il periodo in cui l'obbligo non vigeva, proprio per effetto della citata L. n. 124/2017.

Circa la procedura per la denuncia d'esercizio, l'Agenzia delle Dogane aveva originariamente predisposto una apposita modulistica, superata dal D.lgs. 25.11.2016 n. 222 (cosiddetto "Decreto Madia") che aveva previsto una forma di semplificazione, disponendo l'equipollenza della comunicazione presentata al SUAP in sede di avvio dell'esercizio o anche successivamente, se l'attività commerciale fosse stata già avviata, alla denuncia di esercizio. Tutto chiaramente valido solo fino a quando è restata in vigore la più volte citata L. 124/2017.

Ovviamente, oggi, con il ripristino della obbligatorietà della denuncia di esercizio per la vendita di alcolici, le vie per le quali va presentata detta denuncia dovrebbero, alternativamente, essere sia la presentazione alla Agenzia delle Dogane dell'apposito modulo all'uopo predisposto, ovvero la comunicazione al SUAP, nel frattempo avente nuovamente valore giuridico ai fini tributari. Il condizionale è d'obbligo, in quanto, a breve, come dichiarato dai Funzionari Nazionali Responsabili dell'Agenzia delle Dogane in sede centrale, dovrebbe essere predisposta una direttiva che spiegherà meglio come procedere alla denuncia.Nel frattempo, un paio di settimane fa, persistendo una situazione d'incertezza, Confesercenti prov.le B.A.T. si è attivata presso l'Ufficio regionale della Agenzia delle Dogane di Bari (cui il competente ufficio di Barletta ha invitato a rivolgersi), ricevendo indicazione sulla possibilità di utilizzare i moduli esistenti sul proprio sito (praticamente quelli preesistenti).Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria di Confesercenti prov.le B.A.T. sede di Trani allo 0883 888236.






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