Amministrazioni ed Enti
Licenze Fiscali per la vendita al minuto di alcolici
A breve dovrebbe essere predisposta una direttiva
BAT - martedì 8 ottobre 2019
16.11
Lo scorso 28 giugno, convertendo il D.L. n. 34/2019 con la legge n.58 (il cosiddetto "Decreto Crescita" del 1° Governo Conte) sono state reintrodotte le "Licenze Fiscali" per la vendita al minuto di alcolici. Tale misura, paradossalmente adottata "… per permettere una nuova crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (sigh), ha ancora una volta dimostrato come il Paese Italia non riesce ad uscire fuori dalla confusione normativa e dalla conseguente eccessiva burocratizzazione a danno delle piccole e piccolissime imprese del Commercio e del Turismo che ancora si trovano alle prese con norme, spesso inutili, aggravate da costosi balzelli che variano di continuo la disciplina normativa e le regole da seguire, creando spesso disagio anche ai consulenti che non riescono a stare al passo con i frequenti cambi di passo.
Negli ultimi anni infatti, su pressione delle Associazioni di Categoria nazionali, Confcommercio e Confesercenti in primis, grazie alla L. n. 124 dell'Agosto 2017 si era intervenuti a favore delle imprese (a modifica del Testo Unico delle norme sulla produzione e sui consumi di cui al Decreto Legislativo n. 504/95 art. 29, comma 2, con cui era previsto l'obbligo di fare la Denuncia di Esercizio alla Agenzia delle Dogane competente per territorio), escludendo dall'obbligo della denuncia predetta (vedi nota dell'Agenzia delle Dogane RU 113015 datata 9.10.2017) una serie di esercizi tra i quali, a livello semplificativo: quelli di vendita di liquori e bevande alcoliche annessi, ad esempio, ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari; quelli di vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita, ovvero i negozi al minuto, super ed ipermercati; quelli di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari; quelli per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche attraverso apparecchi automatici; le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati.Si credeva fosse finalmente una decisione definitiva ma, oggi, come si diceva, con la recente L. 28.06.2019, n.58 (con cui si è convertito il cosiddetto Decreto Crescita), è stato reintrodotto l'antipatico ed inutile "obbligo di denuncia fiscale per la vendita degli alcolici" a carico di tutte le attività sopra elencate, appena esonerate circa due anni prima). Non solo, beffa nelle beffe, tale obbligo concerne sia gli esercizi avviati dopo l'entrata in vigore dello stesso "Decreto Crescita", ma anche quelli aperti durante il periodo in cui l'obbligo non vigeva, proprio per effetto della citata L. n. 124/2017.