Amministrazioni ed Enti
Luoghi della cultura: nuove modalità di accesso
Le disposizioni in vigore dal 10 gennaio 2022
Canosa - domenica 9 gennaio 2022
19.02
A far data da lunedì 10 gennaio 2022 l'ingresso nei luoghi della cultura è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di Green Pass rafforzato e che indossino, correttamente e per tutta la durata della visita, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nello specifico, l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito di: avvenuta vaccinazione anti-SARS-COV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute; avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Restano confermate le altre disposizioni governative sanitarie già in vigore per il contenimento della pandemia.
Il Green Pass rafforzato non è invece richiesto per i ragazzi di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo del DL n. 52 del 2021.
Per i visitatori provenienti da paesi che non hanno adottato le certificazioni verdi COVID-19, è possibile accedere a musei e luoghi della cultura previa esibizione di certificazione equipollente, che contenga gli stessi dati contenuti nelle certificazioni verdi COVID-19 e che, in caso di vaccinazione, attesti l'utilizzo di uno dei vaccini la cui somministrazione è autorizzata in Italia e di un documento di identità.
In caso di mancata esibizione della documentazione richiamata non è consentito l'accesso a musei e luoghi della cultura, e i biglietti eventualmente già acquistati non possono essere rimborsati. In occasione di spettacoli ed eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nei musei, altri istituti e luoghi della cultura è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 o superiori.
Il Green Pass rafforzato non è invece richiesto per i ragazzi di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo del DL n. 52 del 2021.
Per i visitatori provenienti da paesi che non hanno adottato le certificazioni verdi COVID-19, è possibile accedere a musei e luoghi della cultura previa esibizione di certificazione equipollente, che contenga gli stessi dati contenuti nelle certificazioni verdi COVID-19 e che, in caso di vaccinazione, attesti l'utilizzo di uno dei vaccini la cui somministrazione è autorizzata in Italia e di un documento di identità.
In caso di mancata esibizione della documentazione richiamata non è consentito l'accesso a musei e luoghi della cultura, e i biglietti eventualmente già acquistati non possono essere rimborsati. In occasione di spettacoli ed eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nei musei, altri istituti e luoghi della cultura è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 o superiori.