Sindacati
Rete lavoro agricolo di qualità: solo 8 aziende iscritte nella BAT
Riglietti (Flai Cgil Bat): “Numero troppo basso, molte di più le aziende che invece ne hanno i requisiti”
BAT - venerdì 24 luglio 2020
17.58
Sono otto le aziende agricole della provincia di Barletta – Andria – Trani iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità su circa 10mila presenti sul territorio. Il dato è aggiornato al 18 giugno 2020. "Un numero troppo basso – commenta il segretario generale della Flai Cgil Bat, Gaetano Riglietti – considerando il fatto che i requisiti per essere ammessi alla Rete ce li hanno molte di più".
"Riteniamo opportuno per l'esiguo numero di aziende iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità che le associazioni datoriali di categoria per il ruolo che svolgono possano sollecitare affinché le aziende loro associate aderiscano. Non c'è più tempo da perdere, bisogna fare presto. Questo è uno strumento indispensabile se vogliamo davvero trovare soluzioni contro il sommerso e le illegalità", dice il segretario generale.
"La Rete del lavoro agricolo di qualità – ricorda Riglietti – è stata istituita presso l'Inps al fine di selezionare imprese agricole e altri soggetti indicati dalla normativa vigente che, su presentazione di apposita istanza, si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Uno strumento che serve per trovare soluzioni contro il lavoro nero e lo sfruttamento dei braccianti nelle campagne. Si tratta della Rete del lavoro agricolo di qualità prevista nella legge del 29 ottobre del 2016, la 199, ribattezzata 'anti-caporali'. Nell'articolo 8 del testo sulle disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo si prevedeva appunto la nascita delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità con sede presso la commissione provinciale integrazione salariale operai agricoli. Della Rete anche nella Bat fanno parte le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali di categoria Flai, Fai e Uila, l'Inps, l'Inail, la Prefettura, la ITL, la Regione e la Provincia. Il nostro appello va anche alle istituzioni affinché si attuino tutte le strategie possibili per far decollare questo strumento".
La Flai ricorda i requisiti richiesti per l'iscrizione alla Rete:
non abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;
non siano state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Tale disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;
siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
applichino i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
non siano controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di legge fin qui indicati.
Ai commi 1 bis e 7 bis dello stesso articolo, si precisa che possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, anche altri soggetti (sportelli unici per l'immigrazione, istituzioni locali, centri per l'impiego, enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, ecc.).
"Riteniamo opportuno per l'esiguo numero di aziende iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità che le associazioni datoriali di categoria per il ruolo che svolgono possano sollecitare affinché le aziende loro associate aderiscano. Non c'è più tempo da perdere, bisogna fare presto. Questo è uno strumento indispensabile se vogliamo davvero trovare soluzioni contro il sommerso e le illegalità", dice il segretario generale.
"La Rete del lavoro agricolo di qualità – ricorda Riglietti – è stata istituita presso l'Inps al fine di selezionare imprese agricole e altri soggetti indicati dalla normativa vigente che, su presentazione di apposita istanza, si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Uno strumento che serve per trovare soluzioni contro il lavoro nero e lo sfruttamento dei braccianti nelle campagne. Si tratta della Rete del lavoro agricolo di qualità prevista nella legge del 29 ottobre del 2016, la 199, ribattezzata 'anti-caporali'. Nell'articolo 8 del testo sulle disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo si prevedeva appunto la nascita delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità con sede presso la commissione provinciale integrazione salariale operai agricoli. Della Rete anche nella Bat fanno parte le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali di categoria Flai, Fai e Uila, l'Inps, l'Inail, la Prefettura, la ITL, la Regione e la Provincia. Il nostro appello va anche alle istituzioni affinché si attuino tutte le strategie possibili per far decollare questo strumento".
La Flai ricorda i requisiti richiesti per l'iscrizione alla Rete:
non abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;
non siano state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Tale disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;
siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
applichino i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
non siano controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di legge fin qui indicati.
Ai commi 1 bis e 7 bis dello stesso articolo, si precisa che possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, anche altri soggetti (sportelli unici per l'immigrazione, istituzioni locali, centri per l'impiego, enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, ecc.).