Cronaca
Tagliate 800 piante di ulivo
Oltre 36.000 euro di sanzione al proprietario del terreno
BAT - martedì 11 luglio 2017
22.59
I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Spinazzola hanno riscontrato lo svellimento illecito di circa 300 piante di olivo, in un terreno sito nell'agro di Barletta, in località Sorgie.Dal sistema di aerofotogrammetria digitale, risultava che l'area (recintata e coltivata ad uva da tavola) presentasse circa 800 piante di olivo (Olea europea L.) della varietà coratina di 3 diverse classi di età (piante di circa 70 anni, 50 anni e 10 anni).Su ammissione dello stesso trasgressore (nonché socio amministratore della ditta a cui sono intestate le particelle di terreno), l'intervento era stato effettuato senza la preventiva autorizzazione regionale.Per quanto compiuto, contravvenendo all'art. 1 del D.L.L. 475/1945 modificato dall'art. unico della L. 144/1951, al trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa di oltre 36.000 euro.
Infatti, l'articolo 1 della Legge Ordinaria n. 144 del 14/02/1951, recita: "E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto e' previsto nell'art. 2. Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali". Mentre l'art. 2, della stessa Legge prevede la possibilità di derogare al generale divieto di abbattimento di alberi di olivo, in particolari circostanze riconducibili a motivazioni di natura "agronomica" (qualora sia accertata la morte fisiologica della pianta e/o la permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili, ecc.) ovvero alla esecuzione di opere di pubblica utilità ed a scopo edilizio.
La Regione Puglia, inoltre, con Legge n. 14/2007 relativa a "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia", ha definito i requisiti di monumentalità delle piante di olivo e i casi in cui sia possibile derogare al generale divieto di estirpazione delle piante definite monumentali, nonché le procedure istruttorie da adottarsi dalle Amministrazioni competenti. Secondo l'art. 10 della medesima Legge regionale, è vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi monumentali. Possono essere concesse deroghe esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della legge (art.11). Tali deroghe possono essere concesse solo previa acquisizione del parere vincolante della Commissione Tecnica appositamente istituita presso l'Assessorato Regionale all'Ecologia
Infatti, l'articolo 1 della Legge Ordinaria n. 144 del 14/02/1951, recita: "E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto e' previsto nell'art. 2. Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali". Mentre l'art. 2, della stessa Legge prevede la possibilità di derogare al generale divieto di abbattimento di alberi di olivo, in particolari circostanze riconducibili a motivazioni di natura "agronomica" (qualora sia accertata la morte fisiologica della pianta e/o la permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili, ecc.) ovvero alla esecuzione di opere di pubblica utilità ed a scopo edilizio.
La Regione Puglia, inoltre, con Legge n. 14/2007 relativa a "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia", ha definito i requisiti di monumentalità delle piante di olivo e i casi in cui sia possibile derogare al generale divieto di estirpazione delle piante definite monumentali, nonché le procedure istruttorie da adottarsi dalle Amministrazioni competenti. Secondo l'art. 10 della medesima Legge regionale, è vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi monumentali. Possono essere concesse deroghe esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della legge (art.11). Tali deroghe possono essere concesse solo previa acquisizione del parere vincolante della Commissione Tecnica appositamente istituita presso l'Assessorato Regionale all'Ecologia