Amministrazioni ed Enti
Tavolo permanente sulle questioni urbanistiche della Regione Puglia
Chiarimenti in merito all’art. 9 della L. R. n. 20/2022 della Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti
Puglia - lunedì 12 giugno 2023
23.40
La Federazione regionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Puglia, nel giudicare positivamente il riavvio di un dialogo con la Regione sulle questioni connesse al governo e uso del territorio, auspica che si mantenga l'impegno di assicurare operatività a quel tavolo permanente istituito dal Delegato all'Urbanistica avvocato Lacatena. La Federazione riconferma la propria condivisione rispetto ai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 17/2023 che, se pur non contestando in assoluto la misura del cd. Piano casa, ha censurato la circostanza che un intervento transitorio e straordinario si sia tramutato di fatto in permanente. Tutto ciò in contrasto e a danno di "uno sviluppo organico e programmato del nostro territorio, proprio della pianificazione urbanistica," che miri "al contenimento della densità edilizia" e al recupero architettonico, energetico ed ambientale del tessuto edificato degradato esistente. Vanno, però, affrontate prima (come da noi anticipato nella ultima riunione convocata il 26 aprile 2023 ) le questioni a nostro avviso cogenti, non risolte a seguito della nota congiunta della Regione e di Anci del 12 aprile 2023, determinatesi a seguito del pronunciamento della Consulta e per gli effetti di questo sulle pratiche edilizie presentate prima del 29.07.2022. Abbiamo ricordato che l'art. 9 della L.R. n. 20/2022 ( approvata nel corso della costituzione in giudizio contro la richiesta di illegittimità costituzionale promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri , allo scopo di determinare "l'anticipata cessazione dell'efficacia della legge regionale attuativa del "Piano casa") prevede che "le pratiche edilizie inoltrate e protocollate ai sensi della legge regionale 14/2009 presso gli sportelli unici per l'edilizia dei comuni pugliesi, prima della data del 29 luglio 2022, sono istruite e concluse secondo le prescrizioni della medesima legge regionale".
Nella persistente vigenza dell'art. 9 della L.R. n. 20/2022, lo stesso può essere correttamente interpretato nel senso che ha superato i limiti temporali poi dichiarati incostituzionali, ha abrogato implicitamente le disposizioni della L.R. n. 14/2009 e ha fatto salve tutte le "pratiche edilizie inoltrate e protocollate ai sensi della legge regionale n. 14/2009 presso gli sportelli unici per l'edilizia dei comuni pugliesi, prima della data del 29 luglio 2022". Si aggiunge che, sulla sorta del primo monitoraggio effettuato dai nostri ordini, si è accertato che alcun ufficio tecnico ha accettato, istruito ed evaso positivamente istanze ex L.R. n. 14/2009, se presentate oltre ai termini. Prevale, pertanto, il rischio concreto che professionisti, uffici, imprese e committenze subiscano un danno causato da chi ha voluto pervicacemente operare contro le evidenze e i rilievi della Consulta. Con riferimento all'ultima bozza di legge regionale presentata (Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia), che sostituisce la precedente stesura che richiamava in maniera diretta la legislazione in materia di rigenerazione urbana, ribadiamo, innanzi tutto, che la regione ha già nel suo patrimonio normativo gli strumenti di premialità, di innovazione tecnologica, di adeguamento funzionale e igienico-sanitario, di efficientamento energetico che si sarebbero volute impropriamente assicurare con le varie versioni di leggi sul piano-casa o eco-casa. Qualunque ulteriore legge di modifica, sia pure sulla base di una inevitabile propedeutica revoca della legge n. 20/2022, non potrebbe prescindere dai rilievi formulati dalla Consulta con riferimento a quanto previsto ad esempio dall'art. 117, co.3 della Costituzione, dal DM 1444/1968 o al rispetto delle tutele e dei profili paesaggistici imposti dal PPTR anche in termini di individuazione delle aree di intervento. E' proprio pensando al PPTR della Regione Puglia e, di nuovo, alla pronuncia della Corte Costituzionale, che abbiamo riconfermato il convincimento che le zone agricole debbano essere escluse, come invece previsto dall'art. 2, co. 3, lett. B) della proposta di legge. Ugualmente crediamo che la formulazione dell'art. 5- Limiti di applicazione della bozza della nuova legge regionale con riferimento alla possibilità di interventi, sia pure condizionati, in aree sottoposte a vincolo ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. N. 42/2004 o in quelle elencate al co. 2 dello stesso articolo, mantenga i profili di incostituzionalità sottolineati dalla stessa Consulta. Nel riconfermare la disponibilità ad offrire ogni contributo affinchè si pervenga ad una riforma della legge urbanistica n. 56/1980 sulle "Nome di uso e tutela del territorio", sollecitiamo ripresa di un cammino ed un lavoro interrotti, che veda il ripristino del rispetto delle diverse competenze degli enti territoriali, a partire da quelli di indirizzo e di coordinamento della Regione, scongiurando il rischio che i procedimenti pianificatori ricadano sui privati in modo non controllato e contravvenendo al principio costituzionale richiamato in premessa. Si osservi, a tal proposito, che la Regione, rispetto alla deliberazione comunale (di cui non si precisano contenuti e allegati tecnico-descrittivi), con la quale si individuano "gli ambiti edificati in cui promuovere interventi di ristrutturazione edilizia", ha solo funzioni di monitoraggio, con un mero intento statistico. Si auspica, infine, che si possa giungere in tempi ragionevoli all'obiettivo comune di una nuova legge regionale generale urbanistica, così da frenare qualunque ulteriore tentazione di legiferare con leggi straordinarie e derogatorie, che abbia ben chiaro l'obiettivo della Unione Europea dell'azzeramento del suolo entro il 2050 e quelli per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritti nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030, "pena la destrutturazione dell'ordinato assetto del territorio". La Regione Puglia ha nei propri cassetti la cd. proposta di legge Urbani, a modifica della precedente l.r. n. 56/1980, cui si pervenne con un lavoro a cui parteciparono enti, ordini ed associazioni.
Nella persistente vigenza dell'art. 9 della L.R. n. 20/2022, lo stesso può essere correttamente interpretato nel senso che ha superato i limiti temporali poi dichiarati incostituzionali, ha abrogato implicitamente le disposizioni della L.R. n. 14/2009 e ha fatto salve tutte le "pratiche edilizie inoltrate e protocollate ai sensi della legge regionale n. 14/2009 presso gli sportelli unici per l'edilizia dei comuni pugliesi, prima della data del 29 luglio 2022". Si aggiunge che, sulla sorta del primo monitoraggio effettuato dai nostri ordini, si è accertato che alcun ufficio tecnico ha accettato, istruito ed evaso positivamente istanze ex L.R. n. 14/2009, se presentate oltre ai termini. Prevale, pertanto, il rischio concreto che professionisti, uffici, imprese e committenze subiscano un danno causato da chi ha voluto pervicacemente operare contro le evidenze e i rilievi della Consulta. Con riferimento all'ultima bozza di legge regionale presentata (Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia), che sostituisce la precedente stesura che richiamava in maniera diretta la legislazione in materia di rigenerazione urbana, ribadiamo, innanzi tutto, che la regione ha già nel suo patrimonio normativo gli strumenti di premialità, di innovazione tecnologica, di adeguamento funzionale e igienico-sanitario, di efficientamento energetico che si sarebbero volute impropriamente assicurare con le varie versioni di leggi sul piano-casa o eco-casa. Qualunque ulteriore legge di modifica, sia pure sulla base di una inevitabile propedeutica revoca della legge n. 20/2022, non potrebbe prescindere dai rilievi formulati dalla Consulta con riferimento a quanto previsto ad esempio dall'art. 117, co.3 della Costituzione, dal DM 1444/1968 o al rispetto delle tutele e dei profili paesaggistici imposti dal PPTR anche in termini di individuazione delle aree di intervento. E' proprio pensando al PPTR della Regione Puglia e, di nuovo, alla pronuncia della Corte Costituzionale, che abbiamo riconfermato il convincimento che le zone agricole debbano essere escluse, come invece previsto dall'art. 2, co. 3, lett. B) della proposta di legge. Ugualmente crediamo che la formulazione dell'art. 5- Limiti di applicazione della bozza della nuova legge regionale con riferimento alla possibilità di interventi, sia pure condizionati, in aree sottoposte a vincolo ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. N. 42/2004 o in quelle elencate al co. 2 dello stesso articolo, mantenga i profili di incostituzionalità sottolineati dalla stessa Consulta. Nel riconfermare la disponibilità ad offrire ogni contributo affinchè si pervenga ad una riforma della legge urbanistica n. 56/1980 sulle "Nome di uso e tutela del territorio", sollecitiamo ripresa di un cammino ed un lavoro interrotti, che veda il ripristino del rispetto delle diverse competenze degli enti territoriali, a partire da quelli di indirizzo e di coordinamento della Regione, scongiurando il rischio che i procedimenti pianificatori ricadano sui privati in modo non controllato e contravvenendo al principio costituzionale richiamato in premessa. Si osservi, a tal proposito, che la Regione, rispetto alla deliberazione comunale (di cui non si precisano contenuti e allegati tecnico-descrittivi), con la quale si individuano "gli ambiti edificati in cui promuovere interventi di ristrutturazione edilizia", ha solo funzioni di monitoraggio, con un mero intento statistico. Si auspica, infine, che si possa giungere in tempi ragionevoli all'obiettivo comune di una nuova legge regionale generale urbanistica, così da frenare qualunque ulteriore tentazione di legiferare con leggi straordinarie e derogatorie, che abbia ben chiaro l'obiettivo della Unione Europea dell'azzeramento del suolo entro il 2050 e quelli per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritti nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030, "pena la destrutturazione dell'ordinato assetto del territorio". La Regione Puglia ha nei propri cassetti la cd. proposta di legge Urbani, a modifica della precedente l.r. n. 56/1980, cui si pervenne con un lavoro a cui parteciparono enti, ordini ed associazioni.