DIRITTO & DIRITTI con l'Avvocato Coppola
I diritti e doveri dei figli
Nella riforma della filiazione
sabato 12 maggio 2018
21.40
La Legge 10/12/2012 n. 219 (disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali) ha introdotto nel codice civile alcune nuove norme che sanciscono i diritti e i doveri dei figli nei confronti dei genitori, ridisegnando un nuova normativa della filiazione. La Legge è stata poi implementata dalle norme del D.lgs. 28/12/2013 n. 154 (attuazione della riforma della filiazione), in vigore dal 7/02/2014. Per la verità le disposizioni della novella riproducono principi e norme già esistenti nel nostro ordinamento (basti pensare alla Legge 19/05/1975 n. 151 cardine del diritto di famiglia), ma danno finalmente completa attuazione al 1° comma dell'art. 30 della Costituzione. Ciò che cambia è una nuova ottica nel rapporto genitori – figli, dove il figlio minore non è più solo destinatario di doveri che gravano sui genitori, ma è soggetto di diritti che spettano a tutti i figli, siano essi nati nel matrimonio o fuori di esso o siano figli adottivi. Nel contempo gravano sul figlio i doveri di rispetto dei genitori e di contribuzione al mantenimento della famiglia finchè convive con essa. La nuova visione familiare è generata dall'impalcatura del corpus normativo in cui in tutte le disposizioni i termini figli "legittimi" o "naturali" sono sostituiti dalla parola "figli" senza più alcuna distinzione. E' quanto auspicava già diversi anni fa nelle sue lezioni universitarie di diritto civile, che mi onoro di aver frequentato, il professor Giorgio Cian, uno dei massimi docenti di diritto civile italiano (famoso è il suo "commentario breve al codice civile" edito con Alberto Trabucchi, strumento quotidiano di consultazione da parte di magistrati, notai e avvocati).
Ma vediamo nello specifico le norme più salienti della riforma. L'art. 315 c.c. statuisce che: "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico" riconoscendo così lo status di figlio e la pari uguaglianza di ogni figlio per legge. Il 1° comma dell'art. 315 bis c.c. afferma che: "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" in conformità dell'art. 30 della Cost. Tale diritto permane anche in caso di separazione personale e divorzio dei genitori, annullamento e nullità del matrimonio, cessazione della convivenza tra genitori non coniugati, così come sancito dagli artt. 337 bis e 337 ter c.c. La novità rispetto al passato consiste "nell'assistenza morale", che in precedenza era prevista dall'art. 143 c.c. solo tra i doveri coniugali, e oggi viene estesa ai rapporti genitori – figli nell'ottica del principio della solidarietà familiare. Si afferma il concetto di "cura del figlio minore" in senso ampio che riguarda la responsabilità genitoriale e si collega al diritto del minore a crescere ed essere curato ed educato nella propria famiglia. Il dovere di protezione dei genitori viene meno solo quando il figlio ha raggiunto un certo livello di autonomia, i genitori sono garanti dell'integrità morale e della libertà sessuale del figlio e sono tenuti a difendere la personalità del minore (per esempio nei casi di bullismo e cyber bullismo).
Viene meno il concetto di "potestà" sostituito da quello della "responsabilità genitoriale" introdotta dall'art. 316 c.c. che prevede che: "i genitori la esercitino di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio e stabilendo la residenza abituale del minore". L'art. 315 bis, 3° comma, introduce il "diritto del figlio minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano". L'ascolto del minore da parte del Giudice viene poi disciplinato dall'art. 336 bis. In applicazione della normativa nazionale e sovranazionale in tema di ascolto del minore, come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (massima espressione dell'Organo giurisdizionale) hanno affermato che l'audizione del minore è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che lo riguardano, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore.
Altra novità della riforma di particolare rilievo è di aver riconosciuto e disciplinato il diritto dei nonni "di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni", così come sancito dall'art. 317 bis c.c. che al 2° comma prevede: "L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al Giudice del luogo di residenza del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore". Si riconosce quindi anche giuridicamente l'importante ruolo che i nonni svolgono nello sviluppo della personalità del minore e il diritto di entrambi a mantenere e coltivare i rapporti familiari, legittimando gli ascendenti a ricorrere all'Autorità giudiziaria anche se sempre nell'interesse esclusivo del nipote minore. Infine, l'art. 315 bis, 4° comma, come già detto, sancisce per il figlio il dovere di rispetto dei genitori e di contribuire al mantenimento della famiglia in base alle proprie sostanze o al proprio reddito finchè convive in essa. Entrambi i doveri rientrano nel generale dovere di solidarietà familiare collegato al rapporto di collaborazione genitori – figli, sia nel matrimonio che al di fuori di esso, ma mentre il primo dovere sembra avere una valenza solo etica scevro da ogni sanzione giuridica, tranne che non sfoci in atti penalmente rilevanti, così non è per il secondo che realizza un vero obbligo giuridico per il figlio, particolarmente maggiorenne, che permanga a convivere nella famiglia e sia titolare di reddito o cespiti patrimoniali.
Roberto Felice Coppola - Avvocato civilista - tributarista
Ma vediamo nello specifico le norme più salienti della riforma. L'art. 315 c.c. statuisce che: "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico" riconoscendo così lo status di figlio e la pari uguaglianza di ogni figlio per legge. Il 1° comma dell'art. 315 bis c.c. afferma che: "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" in conformità dell'art. 30 della Cost. Tale diritto permane anche in caso di separazione personale e divorzio dei genitori, annullamento e nullità del matrimonio, cessazione della convivenza tra genitori non coniugati, così come sancito dagli artt. 337 bis e 337 ter c.c. La novità rispetto al passato consiste "nell'assistenza morale", che in precedenza era prevista dall'art. 143 c.c. solo tra i doveri coniugali, e oggi viene estesa ai rapporti genitori – figli nell'ottica del principio della solidarietà familiare. Si afferma il concetto di "cura del figlio minore" in senso ampio che riguarda la responsabilità genitoriale e si collega al diritto del minore a crescere ed essere curato ed educato nella propria famiglia. Il dovere di protezione dei genitori viene meno solo quando il figlio ha raggiunto un certo livello di autonomia, i genitori sono garanti dell'integrità morale e della libertà sessuale del figlio e sono tenuti a difendere la personalità del minore (per esempio nei casi di bullismo e cyber bullismo).
Viene meno il concetto di "potestà" sostituito da quello della "responsabilità genitoriale" introdotta dall'art. 316 c.c. che prevede che: "i genitori la esercitino di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio e stabilendo la residenza abituale del minore". L'art. 315 bis, 3° comma, introduce il "diritto del figlio minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano". L'ascolto del minore da parte del Giudice viene poi disciplinato dall'art. 336 bis. In applicazione della normativa nazionale e sovranazionale in tema di ascolto del minore, come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (massima espressione dell'Organo giurisdizionale) hanno affermato che l'audizione del minore è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che lo riguardano, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore.
Altra novità della riforma di particolare rilievo è di aver riconosciuto e disciplinato il diritto dei nonni "di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni", così come sancito dall'art. 317 bis c.c. che al 2° comma prevede: "L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al Giudice del luogo di residenza del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore". Si riconosce quindi anche giuridicamente l'importante ruolo che i nonni svolgono nello sviluppo della personalità del minore e il diritto di entrambi a mantenere e coltivare i rapporti familiari, legittimando gli ascendenti a ricorrere all'Autorità giudiziaria anche se sempre nell'interesse esclusivo del nipote minore. Infine, l'art. 315 bis, 4° comma, come già detto, sancisce per il figlio il dovere di rispetto dei genitori e di contribuire al mantenimento della famiglia in base alle proprie sostanze o al proprio reddito finchè convive in essa. Entrambi i doveri rientrano nel generale dovere di solidarietà familiare collegato al rapporto di collaborazione genitori – figli, sia nel matrimonio che al di fuori di esso, ma mentre il primo dovere sembra avere una valenza solo etica scevro da ogni sanzione giuridica, tranne che non sfoci in atti penalmente rilevanti, così non è per il secondo che realizza un vero obbligo giuridico per il figlio, particolarmente maggiorenne, che permanga a convivere nella famiglia e sia titolare di reddito o cespiti patrimoniali.
Roberto Felice Coppola - Avvocato civilista - tributarista