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DIRITTO & DIRITTI con l'Avvocato Coppola

Il danno causato da animali

La legge e la giurisprudenza regolano la materia

Sono numerose le persone che possiedono a vario titolo animali di compagnia e non, a volte instaurando con essi un vero e proprio rapporto affettivo tale da relazionarsi nei loro confronti come ci si relaziona con una persona, dimenticando però che ci si rapporta pur sempre con un animale e cioè con un essere che agisce il più delle volte in base all'istinto e non con la ragione. Per tale motivo non infrequenti sono i casi di danni provocati a vario titolo da animali che, per quanto possano a noi sembrare mansueti, sono tuttavia capaci di reazioni istintive e imprevedibili in determinate circostanze. A maggior ragione se si tratta di animali selvatici o randagi. In caso di danni arrecati alla persona o alle cose ne risponde sempre il proprietario o il possessore dell'animale? Esaminiamo come la legge e la giurisprudenza regolano la materia. Il codice civile prevede all'articolo 2052 (danno cagionato da animali): "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile per i danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito." La responsabilità scaturente dall'art. 2052 secondo la dottrina ha natura oggettiva, fondandosi non su un comportamento omissivo o commissivo, ma su una relazione anche temporanea di proprietà o di uso con l'animale, su una presunzione di colpa nella vigilanza o nella custodia, nonché nel nesso causale (eziologico) tra il fatto dell'animale e il danno prodotto al terzo. Quindi si ha responsabilità quando sussiste nesso causale con il comportamento dell'animale, tale intendendosi qualunque atto posto in essere dallo stesso, sia in aree aperte che chiuse al pubblico e ciò sul presupposto di una pericolosità che viene ritenuta sempre insita nell'animale in virtù della sua istintività, a prescindere dall'azione dell'uomo.

Ma cosa intende il codice per "uso dell'animale"? Avere in uso un animale significa esercitare sullo stesso un potere analogo a quello del proprietario e, con il suo consenso, servirsi dell'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche di semplice compagnia, in modo tale che il proprietario non ne abbia più in fatto o in diritto il controllo o la gestione. Qualora invece il proprietario continui a farne uso o ne conservi il controllo o la gestione, sia pure tramite l'opera di un terzo, resta responsabile dei danni cagionati perché la responsabilità dell'art. 2052 non può attribuirsi a chi utilizza l'animale per svolgere incarichi o mansioni affidatigli dal proprietario o relativi alla propria attività di lavoro svolta nell'interesse del proprietario. La Cassazione ha infatti ritenuto che "l'animale utilizzato sul lavoro è come un macchinario dell'azienda".

Così l'affidamento di un animale per custodia, cura o mantenimento non costituisce trasferimento del diritto di usare l'animale per trarne vantaggio e non si sposta a carico del custode la responsabilità per i danni causati, (si pensi al cane lasciato per il periodo feriale al canile o al dog sitter). Affinchè scaturisca la responsabilità del custode occorre dimostrare il suo comportamento colposo per non aver rispettato le regole della diligenza e prudenza ai sensi dell'art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito) e cioè del generale obbligo del "neminem laedere" (non ledere nessuno). Trattandosi di responsabilità oggettiva al danneggiato basterà dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e il danno causato al terzo, mentre il proprietario – utilizzatore convenuto in giudizio per il risarcimento non potrà far leva sull'istintività e imprevedibilità dell'animale per dimostrare il caso fortuito. Affinchè vi sia caso fortuito esimente della responsabilità, deve intervenire un fattore esterno alla sfera giuridica del proprietario – utilizzatore, del tutto imprevedibile ed eccezionale, che interrompa il nesso causale suddetto. La Cassazione ha ritenuto provata l'esimente nel caso di colui che si era introdotto in un recinto in cui erano custoditi cavalli, segnalato da cartelli di divieto di ingresso, ricevendo da uno di questi un calcio al volto. Oppure si pensi al cavallo che imbizzarrito a causa di un fulmine e relativo tuono disarcioni il cavaliere provocandogli danni alla persona nella caduta a terra.

Nel caso invece di un incidente automobilistico provocato da animale, la presunzione di responsabilità oggettiva del proprietario – utilizzatore dell'animale concorre con la responsabilità del conducente l'autoveicolo. Sarà quindi onere di entrambi, per vincere la presunzione di responsabilità conseguente, dimostrare, per il conducente, di aver fatto tutto il possibile con l'ordinaria diligenza per evitare il danno (aver rispettato i limiti di velocità, aver frenato in un tempo appropriato ecc.) e, per il proprietario, il caso fortuito. Nel caso nessuno dei due riesca a superare la presunzione di responsabilità a suo carico, la responsabilità nella produzione del danno del sinistro stradale sarà di entrambi in ugual misura ai sensi degli artt. 2052 e 2054 c.c.

Infine esaminiamo il danno causato da animali selvatici e randagi. Diciamo subito che non può applicarsi l'art. 2052 c.c. in quanto lo stato di libertà della fauna selvatica o del randagio non può generare una responsabilità di custodia a carico della Pubblica Amministrazione. Sarà onere del danneggiato provare tutti gli elementi del fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. e quindi il nesso causale tra il fatto dell'animale, danno prodotto e condotta negligente della P.A. Così potrà affermarsi la responsabilità della P.A. qualora siano stati segnalati alla stessa la presenza di diversi animali nella zona tale da costituire un pericolo per le persone, le proprietà o la circolazione di veicoli, nonché il verificarsi di precedenti sinistri, e l'ente preposto non abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni.
Roberto Felice Coppola - avvocato (civile - tributario)
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