DIRITTO & DIRITTI con l'Avvocato Coppola
Il danno causato dalla fauna selvatica
La disamina dell’avvocato Roberto Felice Coppola
sabato 11 febbraio 2023
13.07
Riprendo un argomento pubblicato alcuni anni orsono trattando del "danno causato da animali" e, precisamente, il danno procurato a persone o cose dalla fauna selvatica. L'argomento è divenuto di recente attualità a causa del pericolo per persone e cose e cagionati danni che la diffusione dei cinghiali ha assunto su alcune zone del territorio nazionale. La notevole prolificità di tale ungulato e la scarsa attenzione sino ad oggi del fenomeno ha consentito all'animale, un tempo ambita preda venatoria, di estendersi su gran parte del territorio, migrando dalle zone appenniniche e boschive sino alle pianure prospicienti il mare e alle periferie delle città, diventando un problema per agricoltori, automobilisti o semplici cittadini che inaspettatamente si imbattono nel selvatico, molto spesso in compagnia della prole, o trovano il proprio fondo rovistato e danneggiato nelle colture. Trattandosi di animale onnivoro, al pari del maiale, compie scorribande sui terreni agricoli e nelle periferie delle città in cerca di cibo, devastando colture, bidoni e cumuli di immondizia, oltre a rappresentare un pericolo per passanti, automobilisti e motociclisti, a causa della mole, delle zanne affilate e dell'indole aggressiva, in particolare se accompagnato dalla prole. Numerosi sono gli incidenti stradali causati da tale ungulato. Augurando interventi selettivi che riducano la popolazione di questi selvatici, non essendo sufficiente l'attività venatoria, limitata per gran parte dell'anno, esaminiamo quali rimedi la legge prevede nel caso si subiscano danni da tali animali e dalla fauna selvatica in genere.
Dopo alcune alterne pronunce giurisprudenziali generate dall'incertezza interpretativa dell'art. 2052 codice civile (danno cagionato da animali), in quanto la disciplina si riferisce ad animali in proprietà o uso e che, quindi, non sarebbe riferibile ad animali che vivono in libertà e non soggetti al possesso e potere – dovere di custodia di alcuno, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici, la Corte di Cassazione, ha stabilito che "a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva (soggetto legittimato ad essere convenuto e a stare in giudizio - n.d.r.) spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui direttamente titolare – da altri enti". Per la Cassazione si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, pertanto, ai fini dell'art.2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico… operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione" di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema. Quindi soggetto responsabile sarà la Regione, salva la dimostrazione, da parte sua, del caso fortuito (evento straordinario e imprevedibile dalla normale diligenza, come per esempio un incendio, un terremoto o altro evento catastrofico - n.d.r.).
Infatti, la Legge 11/02/1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica… e per il prelievo venatorio), all'art. 1, comma 1, statuisce: "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale." e al comma 3: "Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformita' alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie." All'art. 10, comma 8, lettera f): "I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole...".
Ancora l'art. 19 (controllo della fauna selvatica) al comma 2: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversita'… per motivi sanitari, per la selezione biologica… per la tutela della pubblica incolumita' e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane,.. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attivita' di controllo di cui al presente comma non costituiscono attivita' venatoria.".
E ancora l'art. 26 (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria) che per l'importanza riporto quasi per intero:
"1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attivita' venatoria, e' costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23 (tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio - n.d.r.). 2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative. 3. Il proprietario o il conduttore del fondo e' tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione".
Quindi la normativa per il controllo delle specie di fauna selvatica e per i risarcimenti esiste ed è ben articolata, ma come in alcuni casi purtroppo avviene non trova adeguata applicazione se non quando la situazione diventa emergenziale.
Per i risarcimenti, pertanto, il danneggiato dovrà presentare domanda al "comitato" della Regione di residenza o a quello della diversa Regione dove è avvenuto il sinistro (l'evento dannoso), elencando non solo i danni ricevuti, ma dimostrando anche il nesso causale tra l'evento dannoso e il comportamento omissivo e negligente della P.A. che non ha adottato, in generale, tutte le misure idonee ad evitare o limitare il danno prodotto dalla fauna selvatica. Trattasi di responsabilità oggettiva della P.A., ma sarà onere del danneggiato dimostrare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito previsto dall'art. 2043 (risarcimento per fatto illecito): evento – danno – condotta negligente (colposa). Così, ad esempio, la Regione sarà responsabile se rimasta inerte a seguito di diverse segnalazioni ricevute riguardanti la presenza di cinghiali in una determinata zona del territorio, con conseguente pericolo per le persone, le proprietà e la circolazione stradale, o il verificarsi di precedenti incidenti, ecc..
La Legge della Regione Puglia n. 28 del 29/06/2018 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica…) dispone che la Regione disciplini, tra l'altro, gli interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica.
L'art. 3 della stessa Legge definisce le misure di prevenzione ammissibili a contribuzione regionale ed individua, in via prioritaria, nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali i beneficiari di detti contributi.
La Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1719 (Emergenza cinghiali. Determinazioni in ordine alle procedure per il controllo ed il contenimento della specie), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 10 novembre 2021. Tale Deliberazione è il primo atto regionale che consente agli agricoltori di avanzare richiesta di autorizzazione all'intervento contro i cinghiali e di procedere direttamente nei propri fondi all'abbattimento dei selvatici in quanto muniti di apposita licenza di caccia.
Diverso invece il caso di incidente stradale provocato da cinghiali o altra fauna selvatica, perché non basterà provare il nesso causale tra l'evento (esempio: perdita di controllo dell'autovettura a causa dell'animale, impatto con l'animale che transitava sulla strada, ecc.), danno subito (danni alla persona o alla carrozzeria) e comportamento negligente della P.A., ma andrà dimostrato, per aver diritto al risarcimento, anche di aver osservato le norme del codice della strada e, quindi, per esempio, il rispetto della velocità prescritta dal codice o segnalato sulla strada, aver mantenuto la distanza di sicurezza da altri veicoli, non aver percorso strade chiuse al traffico, ecc. e, pertanto, una guida corretta e una condotta diligente del conducente. In tali sinistri sarà fondamentale la redazione di un verbale da parte della polizia stradale o locale con l'allegazione di fotografie.
Nel caso non si riesca a dare la completa prova di tutti gli elementi suddetti, la responsabilità sarà ripartita tra la P.A. e il danneggiato – conducente ai sensi dell'art. 2054 codice civile (circolazione di veicoli) e, pertanto, il risarcimento sarà ridotto.
Roberto Felice Coppola - Avvocato civile – tributario
Dopo alcune alterne pronunce giurisprudenziali generate dall'incertezza interpretativa dell'art. 2052 codice civile (danno cagionato da animali), in quanto la disciplina si riferisce ad animali in proprietà o uso e che, quindi, non sarebbe riferibile ad animali che vivono in libertà e non soggetti al possesso e potere – dovere di custodia di alcuno, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici, la Corte di Cassazione, ha stabilito che "a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva (soggetto legittimato ad essere convenuto e a stare in giudizio - n.d.r.) spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui direttamente titolare – da altri enti". Per la Cassazione si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, pertanto, ai fini dell'art.2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico… operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione" di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema. Quindi soggetto responsabile sarà la Regione, salva la dimostrazione, da parte sua, del caso fortuito (evento straordinario e imprevedibile dalla normale diligenza, come per esempio un incendio, un terremoto o altro evento catastrofico - n.d.r.).
Infatti, la Legge 11/02/1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica… e per il prelievo venatorio), all'art. 1, comma 1, statuisce: "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale." e al comma 3: "Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformita' alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie." All'art. 10, comma 8, lettera f): "I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole...".
Ancora l'art. 19 (controllo della fauna selvatica) al comma 2: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversita'… per motivi sanitari, per la selezione biologica… per la tutela della pubblica incolumita' e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane,.. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attivita' di controllo di cui al presente comma non costituiscono attivita' venatoria.".
E ancora l'art. 26 (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria) che per l'importanza riporto quasi per intero:
"1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attivita' venatoria, e' costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23 (tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio - n.d.r.). 2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative. 3. Il proprietario o il conduttore del fondo e' tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione".
Quindi la normativa per il controllo delle specie di fauna selvatica e per i risarcimenti esiste ed è ben articolata, ma come in alcuni casi purtroppo avviene non trova adeguata applicazione se non quando la situazione diventa emergenziale.
Per i risarcimenti, pertanto, il danneggiato dovrà presentare domanda al "comitato" della Regione di residenza o a quello della diversa Regione dove è avvenuto il sinistro (l'evento dannoso), elencando non solo i danni ricevuti, ma dimostrando anche il nesso causale tra l'evento dannoso e il comportamento omissivo e negligente della P.A. che non ha adottato, in generale, tutte le misure idonee ad evitare o limitare il danno prodotto dalla fauna selvatica. Trattasi di responsabilità oggettiva della P.A., ma sarà onere del danneggiato dimostrare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito previsto dall'art. 2043 (risarcimento per fatto illecito): evento – danno – condotta negligente (colposa). Così, ad esempio, la Regione sarà responsabile se rimasta inerte a seguito di diverse segnalazioni ricevute riguardanti la presenza di cinghiali in una determinata zona del territorio, con conseguente pericolo per le persone, le proprietà e la circolazione stradale, o il verificarsi di precedenti incidenti, ecc..
La Legge della Regione Puglia n. 28 del 29/06/2018 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica…) dispone che la Regione disciplini, tra l'altro, gli interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica.
L'art. 3 della stessa Legge definisce le misure di prevenzione ammissibili a contribuzione regionale ed individua, in via prioritaria, nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali i beneficiari di detti contributi.
La Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1719 (Emergenza cinghiali. Determinazioni in ordine alle procedure per il controllo ed il contenimento della specie), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 10 novembre 2021. Tale Deliberazione è il primo atto regionale che consente agli agricoltori di avanzare richiesta di autorizzazione all'intervento contro i cinghiali e di procedere direttamente nei propri fondi all'abbattimento dei selvatici in quanto muniti di apposita licenza di caccia.
Diverso invece il caso di incidente stradale provocato da cinghiali o altra fauna selvatica, perché non basterà provare il nesso causale tra l'evento (esempio: perdita di controllo dell'autovettura a causa dell'animale, impatto con l'animale che transitava sulla strada, ecc.), danno subito (danni alla persona o alla carrozzeria) e comportamento negligente della P.A., ma andrà dimostrato, per aver diritto al risarcimento, anche di aver osservato le norme del codice della strada e, quindi, per esempio, il rispetto della velocità prescritta dal codice o segnalato sulla strada, aver mantenuto la distanza di sicurezza da altri veicoli, non aver percorso strade chiuse al traffico, ecc. e, pertanto, una guida corretta e una condotta diligente del conducente. In tali sinistri sarà fondamentale la redazione di un verbale da parte della polizia stradale o locale con l'allegazione di fotografie.
Nel caso non si riesca a dare la completa prova di tutti gli elementi suddetti, la responsabilità sarà ripartita tra la P.A. e il danneggiato – conducente ai sensi dell'art. 2054 codice civile (circolazione di veicoli) e, pertanto, il risarcimento sarà ridotto.
Roberto Felice Coppola - Avvocato civile – tributario