DIRITTO & DIRITTI con l'Avvocato Coppola
Il danno da vacanza rovinata
È possibile richiedere il risarcimento
sabato 1 settembre 2018
10.00
Il periodo feriale appena trascorso non a tutti ha riservato un'esperienza positiva di svago e relax. In alcuni sfortunati casi la sospirata vacanza si è tradotta in un'esperienza negativa che ha tradito le aspettative producendo disagi e stress. Quando ciò avviene a seguito dei c.d. contratti di viaggio organizzati, in particolare dei pacchetti turistici - crociere - viaggi itineranti, tutto compreso, o all–inclusive, (gli unici che vengono disciplinati oggi dal nostro ordinamento) e cioè quelli che prevedono almeno due dei seguenti elementi tra trasporto, alloggio e servizi accessori in corso di viaggio (animazione, escursioni ecc.), è possibile richiedere il risarcimento del danno, in quanto il viaggio o la vacanza non si sono svolti secondo le previsioni contrattuali producendo il c.d. "danno da vacanza rovinata". La materia è attualmente regolamentata dal D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011, c.d. Codice del Turismo, il quale ha assorbito le norme degli artt. da 82 a 100 del Codice del Consumo. In base agli artt. 34-35 cod. tur. l'organizzatore del viaggio o tour operator è tenuto a consegnare, tramite l'agenzia di viaggio mediatrice nel rapporto con il turista, l'informativa precontrattuale contenente le caratteristiche principali dei servizi turistici offerti, nonchè all'esecuzione delle prestazioni nascenti dal contratto redatto in forma scritta. Le prestazioni devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata e accettata dal turista – consumatore di solito attraverso depliants, opuscoli informativi, cataloghi, ai quali è parificato il materiale pubblicizzato in formato elettronico e telematico, in base ai quali ha effettuato la scelta, e che quindi cessano di essere solo materiale pubblicitario assumendo valenza di proposta contrattuale, come tale vincolante per il tour operator e l'agenzia di viaggio nel rapporto con il turista, qualora ovviamente segua la sua accettazione con la sottoscrizione del contratto di cui ha diritto ad avere copia. Quindi, qualora uno dei servizi che il tour operator si è obbligato a fornire manchi in tutto o in parte, o venga eseguito con modalità diverse, rispetto all'offerta, questi ne risponde (struttura alberghiera di categoria inferiore, compagnia aerea o navale diversa, escursioni soppresse o sostituite con altre, ecc. rispetto a quelle contrattualmente convenute). Ne risponde anche se la responsabilità è di taluno dei prestatori dei singoli servizi compresi nel pacchetto (società alberghiera, aerea, navale o armatore). In base all'art. 42 cod. tur. il viaggiatore è tenuto a informare tempestivamente il tour operator, direttamente o tramite l'agenzia di viaggio, del difetto di conformità del servizio turistico contenuto nel pacchetto turistico. Il tour operator è tenuto ad eliminare tale difetto in un tempo ragionevole fissato dal turista tenendo conto del servizio offerto e della durata del viaggio o soggiorno. Se tale difetto di conformità non viene eliminato il tour operator ne risponde, tranne che la prestazione non sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile o sia divenuta eccessivamente onerosa in relazione al valore del pacchetto turistico. Qualora il difetto non sia a lui imputabile, il tour operator può fornire al turista "soluzioni alternative", di pari qualità o superiori, senza supplemento di prezzo, che consentano il prosieguo del viaggio o soggiorno. Qualora ciò non sia possibile il turista ha diritto ad una riduzione del prezzo. Il turista può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quelle del pacchetto acquistato o se la riduzione di prezzo è inadeguata.
Se a seguito dell'inadempimento, si verificano danni alla persona, come nel caso non infrequente di sinistro stradale occorso durante le escursioni previste dal programma di viaggio, il tour operator ne risponde. Il tour operator non risponde se l'inadempimento derivi da fatto colposo o doloso del turista, da fatto imprevedibile di terzi (per es. violenza, rapina, omicidio), o da eventi imprevedibili per caso fortuito e forza maggiore (per es. calamità naturali, scioperi, attentati ecc.). Nel caso poi che la mancanza o inesatta esecuzione della prestazione contrattuale non rivesta "scarsa importanza" ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., il turista può chiedere anche il risarcimento per il turbamento psicologico, il disagio, lo stress patito a seguito dell'inadempimento (c.d. emotional distress), "correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta" (art. 46 cod. tur.), si pensi a un viaggio di nozze. E' questo "il danno da vacanza rovinata in senso stretto", ormai generalmente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza come danno esistenziale o morale ricompreso nel danno non patrimoniale. Quindi per il turista sono risarcibili tre voci di danno:
a) il danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti (il prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o una sua riduzione qualora la vacanza non si sia svolta come preordinato e convenuto, ma con modalità diverse, spese di viaggio, di alloggio o di vitto ulteriori, spese mediche, ecc.). Tale danno è di facile dimostrazione purchè il turista sia stato diligente nel conservare ricevute, fatture, scontrini, a prova degli esborsi effettuati e, per quanto possibile, nel procurarsi testimoni e fotografie dell'evento e dei luoghi; b) il danno esistenziale o morale consistente nel disagio psicofisico per la vacanza rovinata, di difficile dimostrazione e quantificazione, proprio per la natura del danno che rientra nella fattispecie dei danni non patrimoniali previsti dall'art. 2059 cod. civ. Soccorre in favore del turista una sentenza della Corte di Cassazione che, uniformandosi a una pronuncia della Corte di Giustizia Europea, va oltre l'ostacolo, riconoscendo la difficoltà della dimostrazione di tale genere di danno, stabilendo che il danno "si presume" senza bisogno che sia dimostrato con le classiche prove (testimoni, certificati medici) e affermando quindi la responsabilità del tour operator; c) i danni alla persona che seguono le regole generali in materia di danno biologico (lesione dell'integrità psicofisica) per i quali si fa ricorso, ai fini del risarcimento, alla tabella del Tribunale di Milano, che ha acquisito ormai valenza a carattere nazionale, e che possono essere risarciti con la polizza assicurativa per la responsabilità civile che il tour operator e l'agenzia di viaggio sono obbligati a stipulare. (art. 50 cod. tur.). Nel prossimo articolo saranno illustrati i mezzi e i tempi per ottenere il risarcimento dei danni.
Roberto Felice Coppola - avvocato civile – tributario
Se a seguito dell'inadempimento, si verificano danni alla persona, come nel caso non infrequente di sinistro stradale occorso durante le escursioni previste dal programma di viaggio, il tour operator ne risponde. Il tour operator non risponde se l'inadempimento derivi da fatto colposo o doloso del turista, da fatto imprevedibile di terzi (per es. violenza, rapina, omicidio), o da eventi imprevedibili per caso fortuito e forza maggiore (per es. calamità naturali, scioperi, attentati ecc.). Nel caso poi che la mancanza o inesatta esecuzione della prestazione contrattuale non rivesta "scarsa importanza" ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., il turista può chiedere anche il risarcimento per il turbamento psicologico, il disagio, lo stress patito a seguito dell'inadempimento (c.d. emotional distress), "correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta" (art. 46 cod. tur.), si pensi a un viaggio di nozze. E' questo "il danno da vacanza rovinata in senso stretto", ormai generalmente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza come danno esistenziale o morale ricompreso nel danno non patrimoniale. Quindi per il turista sono risarcibili tre voci di danno:
a) il danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti (il prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o una sua riduzione qualora la vacanza non si sia svolta come preordinato e convenuto, ma con modalità diverse, spese di viaggio, di alloggio o di vitto ulteriori, spese mediche, ecc.). Tale danno è di facile dimostrazione purchè il turista sia stato diligente nel conservare ricevute, fatture, scontrini, a prova degli esborsi effettuati e, per quanto possibile, nel procurarsi testimoni e fotografie dell'evento e dei luoghi; b) il danno esistenziale o morale consistente nel disagio psicofisico per la vacanza rovinata, di difficile dimostrazione e quantificazione, proprio per la natura del danno che rientra nella fattispecie dei danni non patrimoniali previsti dall'art. 2059 cod. civ. Soccorre in favore del turista una sentenza della Corte di Cassazione che, uniformandosi a una pronuncia della Corte di Giustizia Europea, va oltre l'ostacolo, riconoscendo la difficoltà della dimostrazione di tale genere di danno, stabilendo che il danno "si presume" senza bisogno che sia dimostrato con le classiche prove (testimoni, certificati medici) e affermando quindi la responsabilità del tour operator; c) i danni alla persona che seguono le regole generali in materia di danno biologico (lesione dell'integrità psicofisica) per i quali si fa ricorso, ai fini del risarcimento, alla tabella del Tribunale di Milano, che ha acquisito ormai valenza a carattere nazionale, e che possono essere risarciti con la polizza assicurativa per la responsabilità civile che il tour operator e l'agenzia di viaggio sono obbligati a stipulare. (art. 50 cod. tur.). Nel prossimo articolo saranno illustrati i mezzi e i tempi per ottenere il risarcimento dei danni.
Roberto Felice Coppola - avvocato civile – tributario