denaro
denaro
DIRITTO & DIRITTI con l'Avvocato Coppola

Il danno da vacanza rovinata: il risarcimento

Mezzi e termini per agire

In questa seconda parte, la prima già pubblicata lo scorso 1° settembre, esaminiamo quali mezzi e termini per agire ha il turista sfortunato per essere risarcito. In primis, può rivolgere reclamo, anche in corso di viaggio, al tour operator o suo rappresentante in loco o accompagnatore di viaggio, affinché possano porvi rimedio quanto prima e in genere il reclamo ha anche natura risarcitoria; inoltre il reclamo può essere presentato entro dieci giorni lavorativi dalla fine del viaggio o vacanza, con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Tale termine non è perentorio poiché non pregiudica l'azione giudiziale, come affermato dalla Corte di Cassazione, che potrà essere successiva purchè avanzata entro il termine prescrizionale di un anno dalla fine del viaggio o vacanza, per i danni patrimoniali e non, e di tre anni per i danni alla persona. Tuttavia se l'inadempimento ha ad oggetto solo il servizio di trasporto, si applica la regola generale dell'art. 2951 cod. civ. e il termine di prescrizione è di dodici mesi dal rientro se il servizio ha inizio e fine entro i confini europei e di diciotto mesi dal rientro se il servizio ha inizio e fine al di fuori dell'Europa. La mancata presentazione del reclamo entro 10 giorni dal rientro, poiché non prodotto "tempestivamente" può però generare responsabilità del turista ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. (concorso del fatto colposo del creditore), così come disposto dall'art. 49 n. 3 cod. tur. e determinare una diminuzione dell'importo risarcibile.

Il contratto può prevedere anche una clausola di limitazione della responsabilità per il tour operator e l'agenzia di viaggio per i danni diversi da quelli alla persona (che sono risarcibili nei limiti stabiliti dalla legge) che però deve essere accettata per iscritto dal turista ai sensi dell'art. 1341 c.c. (clausole vessatorie). L'art. 45 comma 2 codice turismo dispone che la limitazione non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni del pacchetto turistico e dagli artt. 1783 e 1784 del cod. civ. che regolano il deposito in albergo. Il limite previsto dalle convenzioni è di 2.000 franchi (non euro) per i danni alle cose e 5.000 franchi per qualsiasi altro danno (eccetto quello alla persona). Tali importi rappresentano il limite minimo risarcibile al di sotto del quale le parti non hanno facoltà di contrattazione e la sua violazione e ogni patto contrario è nullo. Tuttavia se il tour operator non adempie la richiesta di risarcimento tramite reclamo, al turista non rimane che rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Competente è il Giudice di Pace sino all'importo di E. 5.000,00, oltre la competenza sarà del Tribunale. Il Foro territorialmente competente è quello di residenza del turista – consumatore. La materia non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi della Legge n. 98/2013, tuttavia l'art. 67 cod. tur. prevede la possibilità di una clausola di mediazione che, qualora accettata per iscritto dal turista, è vincolante. L'art. 50 cod. tur. prevede l'obbligo per il tour operator e l'intermediario di copertura assicurativa per la responsabilità civile in favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli artt. 44-45-47 cod. tur. Infine, ai sensi dell'art. 51 cod. tur., presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo del Turismo, opera il Fondo Nazionale di Garanzia, "per garantire, in caso di insolvenza o fallimento del venditore o tour operator, il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio del turista in caso di viaggio all'estero, nonché per fornire immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore". Pertanto il turista sfortunato non disperi e non si rassegni per l'esperienza negativa, potrà comunque rifarsi, almeno economicamente, per il viaggio o la vacanza rovinata, fonte di frustrazione e di danni patrimoniali e non patrimoniali e così concedersi una nuova vacanza.
Roberto Felice Coppola- avvocato (civile - tributario)
© 2005-2024 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.