DIRITTO & DIRITTI con l'Avvocato Coppola
Il diritto di recesso nei contratti del consumatore
Uno degli strumenti più importanti per il contraente
sabato 28 aprile 2018
16.55
Dopo aver esaminato nella prima parte il diritto di recesso come regolamentato in linea generale dal codice civile, passiamo ad occuparci della normativa specifica che riguarda i contratti conclusi da un "consumatore" quale persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. La normativa applicabile è quella del D.Lgs 6/09/2005 n. 206 detto "Codice del Consumo", in particolare la Sezione II articoli da 49 a 59 che fa riferimento al diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali dell'impresa per la compravendita di beni o servizi. La disciplina è stata armonizzata con la Direttiva Europea n. 83 del 2011 che in particolare ha allungato i termini per esercitare il recesso a favore del consumatore. Il diritto di recesso costituisce uno degli strumenti più importanti per il consumatore, contraente debole del rapporto giuridico instaurato con il contratto, al quale la normativa riconosce il c.d. "diritto al ripensamento" quale bilanciamento della posizione dominante dell'impresa venditrice e di un'azione di vendita spesso commercialmente aggressiva che si manifesta in particolare nei contratti a distanza (es. vendite on-line) e in quelli negoziati fuori dai locali commerciali (es. tramite agenti incaricati). Il recesso si articola in quattro punti salienti, di cui ciascuno è preliminare all'altro; il primo è previsto dall'art. 49 del codice e prevede "l'obbligo di informativa precontrattuale che il professionista o venditore deve fornire al consumatore prima della sottoscrizione del contratto", portante tutta una serie di informazioni che devono essere rese in modo chiaro e comprensibile e che si possono riassumere principalmente nelle seguenti: identità e indirizzo del professionista o venditore, caratteristiche principali dei beni e dei servizi, prezzo totale dei beni e dei servizi comprensivo delle imposte, delle spese aggiuntive di spedizione, consegna, postali e di ogni altro costo, modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto e il modulo tipo da utilizzare per il recesso, casi in cui il consumatore perde il diritto al recesso, esistenza e condizioni dell'assistenza postvendita e garanzie commerciali. Tale informativa è spesso negligentemente trascurata all'atto della conclusione del contratto dai consumatori, che spesso non la richiedono nemmeno in quei pochi casi in cui il venditore di proposito omette di fornirla, ma andrebbe letta almeno nei suoi articoli principali per non trovarsi impreparati a fronte di possibili spiacevoli sorprese. Tuttavia l'art. 53 prevede come conseguenza sanzionatoria, per il professionista che omette di fornire l'informativa, che "il periodo di recesso termini dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale come determinato ai sensi dell'art. 52 comma 2", vale a dire un anno e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto o la consegna del bene.
Il secondo punto consiste nell'esercizio del diritto di recesso disciplinato dagli artt. 52 e 54. L'art. 52 statuisce: "il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione …". Quindi il diritto di recesso può esercitarsi solo nei detti tipi di contratto e non in altri. La ratio di tale disposizione è da ricercare nella circostanza che nei detti contratti il consumatore non ha modo di prendere visione del bene o valutare il servizio se non quando il bene gli viene consegnato o il servizio fornito e pertanto solo in tale momento può avere contezza se l'acquisto effettuato è per lui soddisfacente. Il termine decorre dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi e dalla consegna del possesso del bene per i contratti di vendita. Ai sensi dell'art. 54, per esercitare il recesso, il consumatore deve avvertire il professionista o venditore, prima della scadenza dei 14 giorni, della sua intenzione di esercitare tale diritto mediante: "a) il modulo tipo di recesso allegato al decreto legislativo; b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisone di recedere dal contratto". La dichiarazione di recedere deve essere fornita per iscritto e fatta pervenire mediante raccomandata a.r. o p.e.c. (posta elettronica certificata). L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso nel rispetto della normativa spetta al consumatore. Al diritto di recesso non si può rinunciare, esso non è soggetto a penali o limitazioni di sorta e può essere esercitato senza essere tenuti ad esporre i motivi e le cause per cui si intende sciogliere il contratto e senza sostenere costi diversi da quelli previsti dall'art. 56 comma 2 e dall'art. 57, e cioè "il professionista non è tenuto a rimborsare costi supplementari qualora il consumatore scelga espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista (art. 56 co. 2). Art. 57: "il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purchè il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a suo carico".
Il terzo punto disciplinato dall'art. 56, prevede il rimborso del prezzo di vendita: "Il professionista rimborsa tutti i pagamenti sostenuti dal consumatore, comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo entro 14 giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto". Tuttavia al comma 3 si precisa: "Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finchè non abbia ricevuto i beni oppure finchè il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima".
Il quarto e ultimo punto riguarda la "restituzione dei beni" che grava sul consumatore ed è prevista dall'art. 57. Infatti il consumatore deve farsi carico a sue spese, salvo diverso accordo con il venditore, della restituzione dei beni entro il periodo di recesso dei detti 14 giorni. Il termine si intende rispettato se il consumatore rispedisce o riconsegna i beni prima della scadenza del termine. Sempre ai sensi dell'art. 57, il venditore, ricevuto in restituzione il bene, potrà ritenere responsabile il consumatore per l'eventuale diminuzione di valore dell'oggetto, qualora risulti che ne sia stata fatta "una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento del bene", vale a dire che se dall'uso fatto dall'utente ne deriva un danno al prodotto che ne diminuisce il valore, di tale diminuzione di valore ne risponde il consumatore.
Infine l'art. 59 prevede una serie di "eccezioni al diritto di recesso", per brevità ne riporto solo alcune: a) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni del mercato finanziario che il venditore non è in grado di controllare e che si verificano durante il periodo di recesso, b) la fornitura di beni confezionati su misura o personalizzati, c) la fornitura di prodotti deteriorabili, d) la fornitura di prodotti sigillati che per motivi di igiene, salute e sicurezza non si prestano alla restituzione dopo l'apertura, e) la fornitura di giornali, riviste e periodici, f) la fornitura di video, audio, software consegnati sigillati e che siano stati aperti, g) la fornitura di alloggi non residenziali, il trasporto di beni, il servizio di noleggio di autovetture, i servizi di attività per il tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici. Nei casi indicati dall'art. 59, tassativi e non suscettibili di ampliamento o modifica, il professionista ha diritto di rifiutare la restituzione del bene e negare il rimborso del prezzo pagato solo se ha indicato puntualmente, nelle condizioni generali, per quali beni è esclusa la facoltà di recesso.
Roberto Felice Coppola- avvocato civilista-tributarista
Il secondo punto consiste nell'esercizio del diritto di recesso disciplinato dagli artt. 52 e 54. L'art. 52 statuisce: "il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione …". Quindi il diritto di recesso può esercitarsi solo nei detti tipi di contratto e non in altri. La ratio di tale disposizione è da ricercare nella circostanza che nei detti contratti il consumatore non ha modo di prendere visione del bene o valutare il servizio se non quando il bene gli viene consegnato o il servizio fornito e pertanto solo in tale momento può avere contezza se l'acquisto effettuato è per lui soddisfacente. Il termine decorre dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi e dalla consegna del possesso del bene per i contratti di vendita. Ai sensi dell'art. 54, per esercitare il recesso, il consumatore deve avvertire il professionista o venditore, prima della scadenza dei 14 giorni, della sua intenzione di esercitare tale diritto mediante: "a) il modulo tipo di recesso allegato al decreto legislativo; b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisone di recedere dal contratto". La dichiarazione di recedere deve essere fornita per iscritto e fatta pervenire mediante raccomandata a.r. o p.e.c. (posta elettronica certificata). L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso nel rispetto della normativa spetta al consumatore. Al diritto di recesso non si può rinunciare, esso non è soggetto a penali o limitazioni di sorta e può essere esercitato senza essere tenuti ad esporre i motivi e le cause per cui si intende sciogliere il contratto e senza sostenere costi diversi da quelli previsti dall'art. 56 comma 2 e dall'art. 57, e cioè "il professionista non è tenuto a rimborsare costi supplementari qualora il consumatore scelga espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista (art. 56 co. 2). Art. 57: "il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purchè il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a suo carico".
Il terzo punto disciplinato dall'art. 56, prevede il rimborso del prezzo di vendita: "Il professionista rimborsa tutti i pagamenti sostenuti dal consumatore, comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo entro 14 giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto". Tuttavia al comma 3 si precisa: "Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finchè non abbia ricevuto i beni oppure finchè il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima".
Il quarto e ultimo punto riguarda la "restituzione dei beni" che grava sul consumatore ed è prevista dall'art. 57. Infatti il consumatore deve farsi carico a sue spese, salvo diverso accordo con il venditore, della restituzione dei beni entro il periodo di recesso dei detti 14 giorni. Il termine si intende rispettato se il consumatore rispedisce o riconsegna i beni prima della scadenza del termine. Sempre ai sensi dell'art. 57, il venditore, ricevuto in restituzione il bene, potrà ritenere responsabile il consumatore per l'eventuale diminuzione di valore dell'oggetto, qualora risulti che ne sia stata fatta "una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento del bene", vale a dire che se dall'uso fatto dall'utente ne deriva un danno al prodotto che ne diminuisce il valore, di tale diminuzione di valore ne risponde il consumatore.
Infine l'art. 59 prevede una serie di "eccezioni al diritto di recesso", per brevità ne riporto solo alcune: a) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni del mercato finanziario che il venditore non è in grado di controllare e che si verificano durante il periodo di recesso, b) la fornitura di beni confezionati su misura o personalizzati, c) la fornitura di prodotti deteriorabili, d) la fornitura di prodotti sigillati che per motivi di igiene, salute e sicurezza non si prestano alla restituzione dopo l'apertura, e) la fornitura di giornali, riviste e periodici, f) la fornitura di video, audio, software consegnati sigillati e che siano stati aperti, g) la fornitura di alloggi non residenziali, il trasporto di beni, il servizio di noleggio di autovetture, i servizi di attività per il tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici. Nei casi indicati dall'art. 59, tassativi e non suscettibili di ampliamento o modifica, il professionista ha diritto di rifiutare la restituzione del bene e negare il rimborso del prezzo pagato solo se ha indicato puntualmente, nelle condizioni generali, per quali beni è esclusa la facoltà di recesso.
Roberto Felice Coppola- avvocato civilista-tributarista