DIRITTO & DIRITTI con l'Avvocato Coppola
Infortunio sul lavoro e coronavirus
Le problematiche dal punto di vista giuridico
domenica 9 agosto 2020
19.25
La pandemia da Covid 19 ha provocato problematiche non solo dal punto di vista sanitario ma anche giuridico, una di queste è stabilire se il contagio da covid 19 subito dal lavoratore può annoverarsi tra gli infortuni sul lavoro e, in caso affermativo, conoscere le modalità necessarie per ottenere l'indennizzo dell'infortunio. La materia è regolata dal D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) che tutela dal c.d. "rischio professionale", integrato dalla normativa d'urgenza emanata in occasione della pandemia. L'ente previdenziale preposto è l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e nei casi di malattie infettive e parassitarie che possono svilupparsi nei luoghi di lavoro e colpire i lavoratori, l'ente, con la circolare n. 74/1995, si è uniformato all'orientamento giurisprudenziale prevalente, assicurando la tutela previdenziale e catalogando tali malattie nella categoria dell'infortunio sul lavoro, equiparando la causa virulenta a quella violenta tipica dell'infortunio. Per queste malattie risulta difficile individuare il momento specifico del contagio e di conseguenza dell'occasione di lavoro e pertanto risulta particolarmente complesso l'onere probatorio a carico del lavoratore; per tale motivo l'Inail ha fatto proprio il principio di presunzione semplice affermato dall'art. 2729 cod. civ. (Presunzioni semplici) uniformandosi ad alcune decisioni della Corte di Cassazione. Tuttavia l'infezione da coronavirus ha delle caratteristiche peculiari che la distinguono dalle altre per il contesto pandemico che ha assunto e per la non completa conoscenza del fenomeno infettivo. Tale contesto rende praticamente impossibile accertare se la malattia si è contratta nell'ambiente lavorativo, sociale o familiare, particolarmente in quelle zone territoriali dove il contagio è stato maggiore. L'Inail con la Circolare n. 13 del 3/04//2020 ha pertanto operato una distinzione del rischio professionale connesso all'infezione da coronavirus che lo distingue dagli altri, individuando due categorie di lavoratori esposti al rischio dell'infezione in grado diverso sulla base del criterio della presunzione semplice e della presunzione qualificata. Nella prima categoria rientrano tutti quei lavoratori esposti ad alto rischio infettivo quali medici, infermieri, addetti ai front-office, commessi, riders ed in genere tutti i lavoratori che sono a stretto contatto con l'utenza, per i quali opera il principio della presunzione semplice in virtù del rischio di contagio insito nell'attività esercitata; nella seconda categoria tutti gli altri lavoratori per i quali opera la presunzione qualificata. In quest'ultima categoria, quando non sia possibile risalire all'episodio che ha causato il contagio, opera il principio scientifico dell'indagine medico legale. Tale distinzione ha importanti risvolti nell'ambito probatorio per il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'indennizzo qualora l'Inail gli neghi il riconoscimento dell'infortunio. Infatti, se appartiene alla prima categoria, l'onere probatorio a suo carico è limitato alla dimostrazione di aver contratto il virus e di rientrare nelle categorie tutelate, operando l'inversione dell'onere della prova a carico dell'Inail che dovrà dimostrare che il contagio non è avvenuto in ambiente lavorativo bensi' in altro ambito (sociale, familiare). Invece se il lavoratore appartiene alla seconda categoria, l'onere probatorio è a suo carico ed è più gravoso in quanto deve dimostrare che il contagio è avvenuto sul lavoro e non in altro ambito; l'Inail si limiterà a fornire la prova contraria dei fatti allegati dal lavoratore o a contestare il nesso causale tra lavoro e contagio.
Esaminiamo ora gli adempimenti richiesti per ottenere l'indennizzo dell'infortunio, che sono in linea di massima quelli richiesti dall'at. 53 T.U. per ogni tipo di infortunio sul lavoro, fatta eccezione per alcune particolarità introdotte dalla legislazione d'urgenza per la pandemia. Da precisare che l'infezione da covid 19 ha determinato numerosi casi di assenza dal lavoro per malattia che originariamente di competenza Inps si sono poi rivelati, per gli effetti morbosi, di competenza Inail, generando un corto circuito nel sistema in cui il lavoratore non riusciva ad ottenere la conversione della pratica per il riconoscimento della malattia come infortunio. All'avvio della pratica di infortunio è tenuto il medico di prime cure dopo i necessari accertamenti, che provvede a rilasciare il certificato medico e a trasmetterlo in via telematica, assieme alla documentazione clinica, alla sede territorialmente competente dell'Inail. Come per tutti gli altri infortuni il lavoratore deve comunicare al più presto al datore di lavoro la malattia contratta, pena la perdita della prestazione assicurativa per i giorni di mancato avviso, allo stesso modo il datore di lavoro deve effettuare la denuncia all'Inail entro due giorni dalla comunicazione ricevuta degli estremi del certificato medico, pena pesanti sanzioni amministrative. Secondo la circolare n. 13/2020, il certificato medico e la documentazione clinica allegata sono considerati elementi costitutivi del diritto all'indennizzo, contrariamente a quanto previsto per ogni altro infortunio dove elemento costitutivo sono l'infortunio o la malattia e non il certificato medico che li attesta. Inoltre grava sull'Inail un dovere di diligenza e di istruttoria nel richiedere l'integrazione della documentazione qualora questa sia insufficiente, aggiungendosi un nuovo ulteriore requisito, richiesto dalla circolare, rispetto alla normativa generale; questo perché se la documentazione richiesta fosse deficitaria sarebbe estremamente difficile la prova del contagio in ambiente di lavoro o la controprova in ambiente diverso, stante il contesto pandemico di diffusione del virus.
Roberto Felice Coppola - avvocato
Esaminiamo ora gli adempimenti richiesti per ottenere l'indennizzo dell'infortunio, che sono in linea di massima quelli richiesti dall'at. 53 T.U. per ogni tipo di infortunio sul lavoro, fatta eccezione per alcune particolarità introdotte dalla legislazione d'urgenza per la pandemia. Da precisare che l'infezione da covid 19 ha determinato numerosi casi di assenza dal lavoro per malattia che originariamente di competenza Inps si sono poi rivelati, per gli effetti morbosi, di competenza Inail, generando un corto circuito nel sistema in cui il lavoratore non riusciva ad ottenere la conversione della pratica per il riconoscimento della malattia come infortunio. All'avvio della pratica di infortunio è tenuto il medico di prime cure dopo i necessari accertamenti, che provvede a rilasciare il certificato medico e a trasmetterlo in via telematica, assieme alla documentazione clinica, alla sede territorialmente competente dell'Inail. Come per tutti gli altri infortuni il lavoratore deve comunicare al più presto al datore di lavoro la malattia contratta, pena la perdita della prestazione assicurativa per i giorni di mancato avviso, allo stesso modo il datore di lavoro deve effettuare la denuncia all'Inail entro due giorni dalla comunicazione ricevuta degli estremi del certificato medico, pena pesanti sanzioni amministrative. Secondo la circolare n. 13/2020, il certificato medico e la documentazione clinica allegata sono considerati elementi costitutivi del diritto all'indennizzo, contrariamente a quanto previsto per ogni altro infortunio dove elemento costitutivo sono l'infortunio o la malattia e non il certificato medico che li attesta. Inoltre grava sull'Inail un dovere di diligenza e di istruttoria nel richiedere l'integrazione della documentazione qualora questa sia insufficiente, aggiungendosi un nuovo ulteriore requisito, richiesto dalla circolare, rispetto alla normativa generale; questo perché se la documentazione richiesta fosse deficitaria sarebbe estremamente difficile la prova del contagio in ambiente di lavoro o la controprova in ambiente diverso, stante il contesto pandemico di diffusione del virus.
Roberto Felice Coppola - avvocato