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DIRITTO & DIRITTI con l'Avvocato Coppola

L’ infortunio al lavoratore in itinere

Tutti i casi previsti dalla dottrina e dalla giurisprudenza

Con tale denominazione si intende in dottrina e giurisprudenza l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale tragitto di andata e ritorno casa – lavoro. Per lavoratore si considera sia il dipendente sia il lavoratore autonomo. L'infortunio in itinere è una particolare fattispecie della più generale infortunio sul lavoro che comprende ogni lesione dell'integrità psico-fisica della persona verificatasi in occasione dell'attività lavorativa. La nuova fattispecie è stata introdotta dall'art. 12 del D.lgs. 23/02/2000 n. 38 che ha apportato modifiche al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che tutela dal c.d. "rischio professionale"). Pertanto, secondo la norma, l'infortunio in itinere si verifica durante il "normale percorso" che il lavoratore compie per recarsi al lavoro: a) dalla sua abitazione al luogo di lavoro e viceversa; b) per spostarsi da un luogo di lavoro ad un altro qualora il lavoratore abbia più rapporti di lavoro; c) per spostarsi dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti se il luogo di lavoro è carente di mensa. La norma fa riferimento al normale percorso che il lavoratore percorre abitualmente per recarsi al lavoro, o per spostarsi da un lavoro ad un altro, o per consumare i pasti; tale percorso abituale può subire eventuali interruzioni o deviazioni che giustificano il permanere della tutela (e quindi dell'indennizzo dell'infortunio) solo in particolari casi, restando escluse situazioni diverse. T

Tali casi sono: 1) cause di forza maggiore (la rottura del mezzo di trasporto, deviazioni o chiusura della strada per lavori in corso, per incidente stradale, ecc.); 2) per ordine impartito dal datore di lavoro; 3) per osservare norme e obblighi penalmente rilevanti (prestare soccorso in occasione di incidente stradale); 4) per soddisfare esigenze improrogabili ed essenziali (adempiere ad obblighi familiari come ad es. accompagnare i figli a scuola, prestare assistenza ad un familiare disabile, soddisfare esigenze fisiologiche o comunque fare brevi soste). Pertanto non saranno coperti da tutela assicurativa gli infortuni verificatisi in occasioni di spostamenti non inerenti l'attività lavorativa (svolgere qualunque attività personale: es. recarsi in palestra), occorre cioè un nesso causale tra il normale tragitto e l'attività lavorativa. Da precisare che beneficiano della tutela indennitaria solo i lavoratori che svolgono attività per le quali ricorre l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e non per qualunque attività esercitata. Quindi non ci si può assicurare presso l'Inail genericamente per l'infortunio in itinere, ma solo in relazione a quelle attività lavorative per le quali la legge prescrive l'obbligo di assicurazione.

Ora, quali mezzi di locomozione il lavoratore deve utilizzare nel "normale percorso" casa-lavoro? Mezzi pubblici o mezzi privati? E' sempre pacifico che il normale tragitto può avvenire utilizzando mezzi pubblici o anche a piedi, mentre qualche dubbio sorge per l'utilizzo di mezzi privati, in particolare perché l'utilizzo del mezzo privato si presta facilmente a frodi (si pensi a un incidente stradale qualunque fatto passare per infortunio in i.). Per tale motivo la normativa in vigore ammette l'uso del mezzo privato purchè "necessitato". L'ente assicurativo e la giurisprudenza ritengono che sia necessitato l'uso del mezzo privato quando: a) il mezzo privato è imposto o fornito dal datore di lavoro per le esigenze lavorative; b) non esistono mezzi pubblici che collegano l'abitazione del lavoratore con il luogo di lavoro; c) vi è oggettiva difficoltà per l'utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro o non vi è coincidenza tra l'orario dei mezzi pubblici e il turno di lavoro; d) vi è eccessiva distanza tra l'abitazione e il luogo di lavoro o tale distanza deve essere percorsa a piedi; e) i tempi di attesa per servirsi del mezzo pubblico sono troppo lunghi e contrastano con le esigenze lavorative o familiari; f) il risparmio di tempo utilizzando il mezzo privato è pari o superiore ad un'ora rispetto al mezzo pubblico.

Tuttavia l'infezione da covid 19, con la possibilità di contrarre maggiormente il virus con l'utilizzo di mezzi pubblici, ha mutato l'orientamento suddetto, infatti con la circolare n. 13/2020 l'Inail ha ammesso la prevalenza del mezzo privato rispetto al pubblico considerandolo sempre necessitato per tutto il periodo che perdurerà la pandemia. In passato, erano sorti dubbi circa l'utilizzo della bicicletta, ora fugati a seguito di modifica legislativa del T.U. n. 1124/1965 e di pronunce della Cassazione che hanno ritenuto sempre "necessitato" l'uso della bicicletta nel normale tragitto casa-lavoro in virtù di una mobilità sempre più eco-sostenibile.Cosa diversa se invece si utilizza un monopattino segway, l'ente previdenziale ha negato il risarcimento per infortunio in itinere perché il mezzo non è ancora previsto tra i mezzi omologati dal codice della strada e quindi è illegale. Data la diffusione che tale mezzo di trasporto sta riscontrando, in particolare nelle città, ci si augura un pronto intervento legislativo o giurisprudenziale, ma allo stato è da sconsigliare come mezzo di trasporto a fini lavorativi o per recarsi al lavoro. La tutela previdenziale non è poi assicurata qualora l'infortunio sia causato da comportamento colposo del lavoratore (negligenza, imperizia, imprudenza) cioè in presenza del c.d. "rischio elettivo" che comporta un "aggravamento del rischio tutelato cosi' esorbitante dalle finalità di tutela da escluderla", cosi' come affermato dalla Corte di Cassazione e dalla stessa Inail in una sua circolare. E' il caso dell'infortunio occorso per eccessiva velocità del mezzo oltre i limiti consentiti, per uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, per guida senza patente, per deviazioni dal normale percorso per esigenze personali, ecc.

In generale l'infortunio pregiudica la possibilità della prestazione lavorativa e in teoria della retribuzione, ma grazie al premio assicurativo pagato dai datori di lavoro all'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), il lavoratore ha diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, in base alla prognosi risultante dal certificato medico, costituita da una quota per la menomazione subita, da una quota della retribuzione e dal rimborso delle spese mediche (visite, esami diagnostici, protesi, riabilitazione, ecc.). Per la menomazione psico-fisica (danno biologico) superiore al 6% e fino al 100% e per l'inabilità permanente, l'Inail eroga le prestazioni risultanti dalla "tabella delle menomazioni" prevista dal D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, in capitale dal 6% sino al 16% e in forma di rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%. E' prevista dunque una "franchigia"per le menomazioni inferiori al 6% (nel senso che l'Istituto non eroga alcunché al disotto di detta percentuale). Detti principi si applicano anche nel caso "dell'infortunio in itinere" e il risarcimento avverrà in base all'art.142 del Codice delle Assicurazioni, come modificato dalla legge di bilancio 2019, tenendo presente la normativa generale degli articoli 2043 e 2054 cod.civ., richiedendo al terzo responsabile civile autore del danno e alla sua assicurazione il risarcimento del c.d. "danno differenziale", vale a dire il danno corrispondente alla differenza tra l'ammontare del risarcimento complessivo spettante in base alle norme e parametri civilistici, e l'indennità risarcibile dall'Inail, cosi' come statuito dalla Cass. Sez. Unite con sentenza del 2018.
Roberto Felice Coppola-Avvocato
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