Avvocato Roberto Coppola
Avvocato Roberto Coppola
DIRITTO & DIRITTI con l'Avvocato Coppola

La crisi da sovraindebitamento

La legge per risolverla e ripartire

Stiamo vivendo da alcuni anni uno stato di crisi economica anche determinata, come sappiamo, dall'epidemia di covid 19, che ha accentuato problematiche già esistenti manifestandole in tutta la loro gravità e creandone di nuove. Quando sembrava che le previsioni economiche fossero in rialzo e la ripresa fosse all'orizzonte, ecco lo scoppio della guerra in Ucraina a rimodulare verso il basso gli indici economici e le aspettative di una uscita dalla crisi, con l'aumento dei prezzi, dell'inflazione e le carenze delle materie prime. Tale perdurante crisi economica, che possiamo anche definire recessione, ha creato nella società italiana, ma non solo, situazioni drammatiche di chiusura di numerose attività imprenditoriali o comunque di forte sofferenza delle stesse, con perdita di non pochi posti di lavoro e indebitamento di imprese e famiglie. Il Governo è intervenuto a più riprese con decreti volti a mitigare tale sofferenza, procrastinando le date dei pagamenti e sospendendo notifiche di cartelle, pignoramenti ed azioni esecutive da parte di enti e privati, erogando sussidi, ma la crisi è stata cosi ampia, perdurante e ancora in essere, che tali interventi hanno apportato solo un lieve sollievo. La situazione attuale è che vi sono numerose imprese e famiglie oppresse dai debiti contratti a vario titolo con istituti bancari e finanziari che hanno già iniziato a richiedere il rientro dei crediti concessi o peggio hanno iniziato o inizieranno quelle notifiche e azioni esecutive sospese.

L'ordinamento prevede però già da tempo un rimedio per risolvere tali situazioni con la Legge del 27 gennaio 2012 n. 3 per la composizione della crisi da sovraindebitamento che, nonostante il quasi decennio di vigenza, non è stata, stranamente, adeguatamente utilizzata e con il Codice della Crisi e dell'Insolvenza che entrerà in vigore il prossimo 16 maggio, salvo rinvii. La Legge, infatti, consente a imprese e famiglie, a determinate condizioni e con una spesa irrisoria, di ridurre il debito, anche in misura consistente, con un accordo di ristrutturazione, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio, d'accordo con i creditori. Ma cosa s'intende per sovraindebitamento? E' la stessa legge a fornirne la definizione all'art. 6:"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Le tre procedure ante indicate presuppongono che il debitore, qualora imprenditore, non sia soggetto o assoggettabile ad altre procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) secondo i criteri fissati dall'art. 1 della Legge Fallimentare e cioè sia "sotto soglia"; inoltre la proposta è inammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) ha utilizzato, nei cinque anni precedenti, una delle tre procedure; b) ha subito, per cause a sè imputabili, i provvedimenti di annullamento e risoluzione dell'accordo o di revoca e cessazione degli effetti di omologa del piano del consumatore; c) non ha fornito documentazione che consenta di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale; d) limitatamente all'accordo di composizione della crisi ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; e) limitatamente al piano del consumatore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede e frode; f) ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (vedremo cos'è).

Ma chi è consumatore? Sempre la Legge all'art. 6 qualifica consumatore: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di società in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali".
La domanda di accesso alla procedura deve essere presentata presso un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) con sede nel circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede principale, nel caso di impresa, del debitore. Da rimarcare che deve essere il debitore, secondo la legge, a presentare oltre la domanda di accesso alla procedura, pagando i relativi diritti all'Organismo, anche una bozza di proposta: di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore o liquidazione, corredandola dei documenti richiesti dall'art. 9, commi 2 e 3; bozza di proposta che verrà perfezionata e integrata (ma spesso integralmente rifatta) dal Gestore della crisi. L'imprenditore debitore deposita anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi attestandone la conformità agli originali. Alla proposta di accordo o piano deve essere allegata una relazione particolareggiata contenente una serie di indicazioni e valutazioni previste dall'art. 9, comma 3 bis, redatta del Gestore. L'Organismo nomina un Gestore della crisi che coadiuverà il debitore e il suo legale nella procedura, con funzioni di controllo e gestione, scegliendolo tra i professionisti abilitati in base ad un specifico corso di formazione, avente i requisiti di cui all'art. 28 della Legge fallimentare (avvocato, commercialista, ecc.) e inseriti in uno specifico elenco tenuto presso l'Organismo. Ai sensi dell'art. 15, comma 9, della Legge le funzioni attribuite agli O.C.C. possono essere svolte anche da un professionista (avvocato, commercialista, o notaio) nominati dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato. La procedura si applica a tutti i debiti in essere facendo però attenzione a distinguere quelli risultanti da attività imprenditoriale, anche pregressa e cessata, da quelli contratti a titolo personale o in qualità di consumatore. Nel primo caso si dovrà necessariamente redigere una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che presuppone che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, con invito, loro rivolto dal Gestore della crisi, a comunicare la loro volontà almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice per l'omologazione dell'accordo. In caso di mancata risposta nei termini vale il principio del silenzio – assenso.
Il piano del consumatore riguarda invece, come detto, solo le obbligazioni contratte a titolo personale o della famiglia o in qualità di consumatore, non necessita di approvazione da parte dei creditori, ma è soggetto solo all'omologazione (controllo) del Giudice che però, proprio perché scevro da approvazione dei creditori, è in teoria più pregnante.
I due strumenti dell'accordo di ristrutturazione e del piano del consumatore sono molto utili non solo per ridurre qualunque tipo di debito, ma in particolare quello contratto nei confronti di banche e finanziarie per mutui, finanziamenti, fidi, ecc., nonché il debito nei confronti dell'Agenzia della Riscossione per mancato pagamento di cartelle e avvisi di pagamento per vari tributi come Irpef, Ires, Irap, Iva, Imu, Tari, contributi Inps e Inail non versati, ecc.
La procedura di liquidazione è invece alternativa alla procedura di composizione della crisi e presuppone che il debitore, in stato di sovraindebitamento e purchè non in presenza delle condizioni di inammissibilità ante citate, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. Si tratta quindi di una soluzione radicale che investe tutto il patrimonio posseduto dal debitore da utilizzare solo nei casi di estrema ratio. La domanda è presentata al Tribunale competente in base alla residenza o sede legale del debitore e corredata dall'inventario di tutti i beni mobili e immobili e dai documenti richiesti dall'art. 9, commi 2 e 3, nonché dalla stessa relazione particolareggiata richiesta per l'accordo di ristrutturazione o per il piano del consumatore.
Anche qui viene nominato un Gestore della liquidazione da parte del Giudice avente i requisiti di cui all'art. 28 Legge Fallimentare, che ha l'amministrazione esclusiva dei beni e delle somme incassate e che, entro 30 giorni dalla redazione dell'inventario, redige un programma di liquidazione che comunica al debitore e ai creditori i quali, nei successivi 15 giorni, fanno pervenire le loro osservazioni. Il Gestore procede poi alla vendita di tutti i beni, previa perizia di stima, sia attraverso vendite giudiziarie, sia a trattativa privata. La procedura resta aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e per un massimo di quattro anni. La liquidazione può essere disposta dal Giudice anche in caso di conversione della procedura di composizione della crisi, nel caso di annullamento, risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.
L'Esdebitazione è una procedura eventuale che può essere attivata a domanda del debitore persona fisica per liberarsi dei debiti residuati dalla liquidazione e per i crediti non soddisfatti. Essa è ammessa in presenza delle condizioni previste dall'art. 14 terdecies, per esempio, purchè il debitore abbia cooperato al regolare svolgimento della procedura di liquidazione fornendo le informazioni e i documenti utili, adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni, o non abbia beneficiato dell'esdebitazione negli 8 anni precedenti, o che siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori anteriori al decreto di apertura della liquidazione. L'esdebitazione non opera per i debiti derivanti da obbligazioni alimentari e di mantenimento, per debiti da risarcimento danni da fatto illecito, per le sanzioni penali e amministrative pecuniarie, per i debiti fiscali che pur avendo causa anteriore al decreto di apertura della procedura sono stati successivamente accertati.
Essa è invece esclusa in presenza delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 14 terdecies, per esempio, per ricorso al credito colposo, oppure quando, nei 5 anni precedenti, il debitore ha realizzato atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti di disposizione del patrimonio allo scopo di favorire taluni creditori a danno di altri.
Il Giudice, su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori, dichiara con decreto inesigibili nei suoi confronti i crediti non integralmente soddisfatti.
Infine, l'art. 14 quaterdecies, prevede l'ipotesi del debitore incapiente, vale a dire il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire alcunché ai creditori, nemmeno in prospettiva futura, che può accedere all'esdebitazione per una sola volta nella vita, salvo l'obbligo di pagamento dei debiti entro 4 anni dal decreto del Giudice, nel caso di sopravvenienza di utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. Non sono considerati utilità i finanziamenti in qualsiasi forma erogati. La domanda va presentata per il tramite dell'O.C.C. al Giudice competente per territorio allegando la documentazione richiesta.
Nella mia esperienza di Gestore della Crisi ho risolto diverse situazioni debitorie, anche di cospicua entità, riuscendo a ridurre notevolmente il passivo debitorio (anche dell'80% o 90%), in presenza di determinate condizioni (e qui sta anche l'abilità del Gestore), e ho aiutato vari debitori a risollevarsi moralmente dalla depressione in cui erano precipitati e a ritrovare la serenità perduta e la voglia di rimettersi in gioco. Una gratificazione che va al di là del ruolo rivestito, del compenso ottenuto (non certo proporzionato alla mole di lavoro che si svolge) e alla gratitudine ricevuta. Basti pensare, infatti, che la legge viene anche denominata "salva suicidi".
Roberto Felice Coppola -Avvocato e gestore della crisi
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