DIRITTO & DIRITTI con l'Avvocato Coppola
Le imposte e tasse comunali
L'ultima manovra finanziaria prevede l'introduzione di una nuova IMU
sabato 16 novembre 2019
19.32
Le imposte e tasse comunali, per quanto non molto gradite da coloro che le devono pagare, sono necessarie per sostenere la finanza comunale e i servizi erogati dal Comune ai suoi abitanti. Vediamo quindi quali sono e che funzione hanno, precisando che l'ultima manovra finanziaria prevede l'introduzione di una nuova IMU che ingloba la TASI vigente eliminando così la doppia tassazione sui fabbricati. In primis, è però opportuno precisare, per i pochi che ancora la ignorano, la differenza tra imposta e tassa. Entrambe rientrano nel concetto di tributo e cioè una prestazione patrimoniale richiesta dallo Stato o ente pubblico, come espressione della sua sovranità e capacità impositiva; ma mentre l'imposta è un prelievo coattivo che grava su tutti i cittadini in proporzione della loro ricchezza per finanziare la Pubblica Amministrazione e le finalità da questa perseguite con la spesa pubblica, per assicurare servizi essenziali come la giustizia, la sanità, l'istruzione ecc., il cui pagamento costituisce un dovere sancito dall'art. 53 della nostra Costituzione: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.", la tassa è il pagamento da parte del cittadino di una somma di denaro per il godimento di servizi forniti dallo Stato o altro ente pubblico, come la tassa per partecipare a un concorso, o per ottenere una licenza o concessione o per la raccolta dei rifiuti. L'imposta soddisfa un'utilità generale a favore di tutti i cittadini, mentre la tassa soddisfa un'utilità particolare di singoli o categorie di singoli.
Fatta questa doverosa premessa passiamo ad esaminare brevemente le principali imposte e tasse comunali. La più importante e corposa è la IUC (Imposta Unica Comunale), introdotta dall'anno 2014 si basa sue due presupposti impositivi: il possesso di immobili in base alla loro natura e valore nonché l'erogazione e fruizione di servizi comunali. Essa raggruppa tre diversi tributi: l'IMU (Imposta Municipale Unica o Propria) a carico del possessore di immobili, la TASI (Tassa per i Servizi Indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile in percentuali diverse e la TARI (Tassa sui Rifiuti) a carico del cittadino per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.
L'IMU ha sostituito dal 2012 l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) è dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile su base catastale (rendita rivalutata del 5%) moltiplicato per i coefficienti stabiliti per le varie categorie e applicata l'aliquota stabilita dal Comune per la particolare fattispecie. I Comuni possono variare l'aliquota entro certi limiti fissati dalla legge. Essa non si applica all'abitazione principale non di lusso e relative pertinenze (cantina, garage ecc.), vale a dire alle abitazioni non rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storico). Invece non è esente l'abitazione principale rientrante nelle dette categorie. L'Imu si applica anche agli immobili concessi in comodato gratuito ma la base imponibile è ridotta del 50% se l'immobile è situato nel comune di residenza o dimora abituale. Parimenti l'agevolazione non si applica alle case di lusso. E' facoltà del Comune esentare l'abitazione principale di anziani e disabili che siano ricoverati in modo permanente presso ospizi o case di cura purchè questa non sia locata. La legge di stabilità 2016 ha introdotto alcune novità per i terreni agricoli che sono esentati se sono classificati montani o parzialmente montani o situati nelle isole minori. Stessa esenzione per i terreni incolti. Sono anche esentati i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli a titolo professionale e da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola. Godono dell'esenzione anche gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa che siano abitazione principale e pertinenze di soci assegnatari, nonché gli immobili destinati a studenti universitari soci assegnatari delle stesse cooperative, a prescindere dalla residenza anagrafica. Mentre per gli immobili affittati a canone concordato in base alla Legge n. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili abitativi) l'imposta è applicata con l'aliquota comunale ridotta al 75%, agevolazione che vale anche per la Tasi.
La TASI si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e aree fabbricabili, ad eccezione dell'abitazione principale e sue pertinenze non comprese nelle dette categorie A/1, A/8, A/9 e dei terreni agricoli. Soggetto che ne è obbligato è il titolare di un diritto reale sull'immobile (proprietario, usufruttuario ecc.) e se l'immobile è occupato da soggetto diverso anche dall'occupante nella misura stabilita dal Comune in una percentuale che va dal 10% al 30% del tributo, la restante parte a carico del titolare del diritto reale. Nel caso che il regolamento comunale non preveda una percentuale di ripartizione essa è a carico del titolare del diritto per il 90% e a carico dell'occupante per il 10%. Entrambi i soggetti sono titolari di autonome obbligazioni tributarie, ma in caso di abitazione principale dell'occupante (conduttore, comodatario) costui è esonerato ed essa grava solo sul titolare del diritto reale. Da precisare che l'esenzione dell'abitazione principale e sue pertinenze è stata disposta solo con la legge di stabilità 2016 mentre in precedenza le stesse ne erano gravate. Nelle ipotesi di separazione e divorzio il coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto al pagamento della Tasi poiché, come per l'Imu, è l'unico titolare del diritto reale di abitazione. L'imposta si calcola applicando alla base imponibile, che è la stessa dell'Imu, l'aliquota stabilita dal Comune per la particolare fattispecie. L'aliquota ordinaria stabilita per legge è pari all'1 per mille e per la legge di stabilità 2016 i Comuni non hanno potuto stabilire aumenti per gli anni 2016 e 2017. Dal 2019 invece cessa il blocco degli aumenti e pertanto i Comuni potranno aumentare le aliquote nei limiti di legge. Essa come l'Imu si paga in due rate scadenti il 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo).
Come detto la Tasi è stata abrogata dalla legge di bilancio 2020, ma in realtà l'abrogazione è soltanto nominale in quanto l'imposizione delle sue aliquote è stata strasfusa nella nuova Imu che aumenterà all'8,6 per mille (dall'attuale 7,6) con possibilità per i Comuni di estendere l'aumento sino al 10,6 per mille e solo per il 2020 all'11,04 per mille. In compenso i Comuni possono anche decidere di ridurre o azzerare le aliquote (previsione alquanto improbabile). L'accorpamento dei due tributi si rivela in concreto più negativo che positivo per i cittadini contribuenti in quanto si passa da una tassa (Tasi), che impone al Comune di impiegare il gettito in determinati servizi ed è modificabile solo a seguito di delibera del Consiglio comunale, ad un'imposta che potrà essere modificata a discrezione del Comune e quindi anche aumentata secondo necessità, e del cui gettito il Comune non sarà tenuto a indicare in quali servizi verrà impiegato. Inoltre mentre la Tasi è attualmente ripartita in proporzione diversa tra proprietari e occupanti (conduttori, ecc.) in ragione dei servizi goduti, la nuova Imu sarà per intero solo a carico dei proprietari.
La TARI dal 2014 ha sostituito la Tares che a sua volta aveva sostituito la Tarsu. Suo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono esentate le aree scoperte condominiali non occupate in via esclusiva e le aree pertinenziali a immobili che già pagano la tassa. Esenzione anche per gli immobili disabitati nell'anno di riferimento o privi di utenze attive e di complementi di arredo. Nel caso in cui l'occupazione dell'immobile sia di durata inferiore a sei mesi la tassa è a carico del proprietario o altro titolare di diritto reale. Le tariffe della Tari sono approvate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi determinati dal piano finanziario redatto dall'impresa appaltatrice del servizio, piano approvato dallo stesso Consiglio. Le tariffe della Tari devono assicurare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la delibera che le approva provvede a ripartire i costi e le voci tariffarie tra le varie utenze che si distinguono in domestiche (abitazioni ) e non domestiche (attività commerciali, professionali, industriali). Sono previste esenzioni e riduzioni come per le abitazioni con unico occupante, abitazioni in possesso di residenti all'estero per più di sei mesi, abitazioni e locali ad uso stagionale ecc. Da precisare che la riduzione del tributo è a discrezione del Comune il quale ha facoltà di stabilire con proprio regolamento esenzioni e agevolazioni. Le scadenze di pagamento sono stabilite dal Comune solitamente in più di due rate. Il Comune di Canosa ha approvato il regolamento della IUC con deliberazione n. 46 dell'8/09/2014 disponibile sul sito istituzionale.
Roberto Felice Coppola avvocato (civile-tributario)
Fatta questa doverosa premessa passiamo ad esaminare brevemente le principali imposte e tasse comunali. La più importante e corposa è la IUC (Imposta Unica Comunale), introdotta dall'anno 2014 si basa sue due presupposti impositivi: il possesso di immobili in base alla loro natura e valore nonché l'erogazione e fruizione di servizi comunali. Essa raggruppa tre diversi tributi: l'IMU (Imposta Municipale Unica o Propria) a carico del possessore di immobili, la TASI (Tassa per i Servizi Indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile in percentuali diverse e la TARI (Tassa sui Rifiuti) a carico del cittadino per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.
L'IMU ha sostituito dal 2012 l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) è dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile su base catastale (rendita rivalutata del 5%) moltiplicato per i coefficienti stabiliti per le varie categorie e applicata l'aliquota stabilita dal Comune per la particolare fattispecie. I Comuni possono variare l'aliquota entro certi limiti fissati dalla legge. Essa non si applica all'abitazione principale non di lusso e relative pertinenze (cantina, garage ecc.), vale a dire alle abitazioni non rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storico). Invece non è esente l'abitazione principale rientrante nelle dette categorie. L'Imu si applica anche agli immobili concessi in comodato gratuito ma la base imponibile è ridotta del 50% se l'immobile è situato nel comune di residenza o dimora abituale. Parimenti l'agevolazione non si applica alle case di lusso. E' facoltà del Comune esentare l'abitazione principale di anziani e disabili che siano ricoverati in modo permanente presso ospizi o case di cura purchè questa non sia locata. La legge di stabilità 2016 ha introdotto alcune novità per i terreni agricoli che sono esentati se sono classificati montani o parzialmente montani o situati nelle isole minori. Stessa esenzione per i terreni incolti. Sono anche esentati i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli a titolo professionale e da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola. Godono dell'esenzione anche gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa che siano abitazione principale e pertinenze di soci assegnatari, nonché gli immobili destinati a studenti universitari soci assegnatari delle stesse cooperative, a prescindere dalla residenza anagrafica. Mentre per gli immobili affittati a canone concordato in base alla Legge n. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili abitativi) l'imposta è applicata con l'aliquota comunale ridotta al 75%, agevolazione che vale anche per la Tasi.
La TASI si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e aree fabbricabili, ad eccezione dell'abitazione principale e sue pertinenze non comprese nelle dette categorie A/1, A/8, A/9 e dei terreni agricoli. Soggetto che ne è obbligato è il titolare di un diritto reale sull'immobile (proprietario, usufruttuario ecc.) e se l'immobile è occupato da soggetto diverso anche dall'occupante nella misura stabilita dal Comune in una percentuale che va dal 10% al 30% del tributo, la restante parte a carico del titolare del diritto reale. Nel caso che il regolamento comunale non preveda una percentuale di ripartizione essa è a carico del titolare del diritto per il 90% e a carico dell'occupante per il 10%. Entrambi i soggetti sono titolari di autonome obbligazioni tributarie, ma in caso di abitazione principale dell'occupante (conduttore, comodatario) costui è esonerato ed essa grava solo sul titolare del diritto reale. Da precisare che l'esenzione dell'abitazione principale e sue pertinenze è stata disposta solo con la legge di stabilità 2016 mentre in precedenza le stesse ne erano gravate. Nelle ipotesi di separazione e divorzio il coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto al pagamento della Tasi poiché, come per l'Imu, è l'unico titolare del diritto reale di abitazione. L'imposta si calcola applicando alla base imponibile, che è la stessa dell'Imu, l'aliquota stabilita dal Comune per la particolare fattispecie. L'aliquota ordinaria stabilita per legge è pari all'1 per mille e per la legge di stabilità 2016 i Comuni non hanno potuto stabilire aumenti per gli anni 2016 e 2017. Dal 2019 invece cessa il blocco degli aumenti e pertanto i Comuni potranno aumentare le aliquote nei limiti di legge. Essa come l'Imu si paga in due rate scadenti il 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo).
Come detto la Tasi è stata abrogata dalla legge di bilancio 2020, ma in realtà l'abrogazione è soltanto nominale in quanto l'imposizione delle sue aliquote è stata strasfusa nella nuova Imu che aumenterà all'8,6 per mille (dall'attuale 7,6) con possibilità per i Comuni di estendere l'aumento sino al 10,6 per mille e solo per il 2020 all'11,04 per mille. In compenso i Comuni possono anche decidere di ridurre o azzerare le aliquote (previsione alquanto improbabile). L'accorpamento dei due tributi si rivela in concreto più negativo che positivo per i cittadini contribuenti in quanto si passa da una tassa (Tasi), che impone al Comune di impiegare il gettito in determinati servizi ed è modificabile solo a seguito di delibera del Consiglio comunale, ad un'imposta che potrà essere modificata a discrezione del Comune e quindi anche aumentata secondo necessità, e del cui gettito il Comune non sarà tenuto a indicare in quali servizi verrà impiegato. Inoltre mentre la Tasi è attualmente ripartita in proporzione diversa tra proprietari e occupanti (conduttori, ecc.) in ragione dei servizi goduti, la nuova Imu sarà per intero solo a carico dei proprietari.
La TARI dal 2014 ha sostituito la Tares che a sua volta aveva sostituito la Tarsu. Suo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono esentate le aree scoperte condominiali non occupate in via esclusiva e le aree pertinenziali a immobili che già pagano la tassa. Esenzione anche per gli immobili disabitati nell'anno di riferimento o privi di utenze attive e di complementi di arredo. Nel caso in cui l'occupazione dell'immobile sia di durata inferiore a sei mesi la tassa è a carico del proprietario o altro titolare di diritto reale. Le tariffe della Tari sono approvate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi determinati dal piano finanziario redatto dall'impresa appaltatrice del servizio, piano approvato dallo stesso Consiglio. Le tariffe della Tari devono assicurare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la delibera che le approva provvede a ripartire i costi e le voci tariffarie tra le varie utenze che si distinguono in domestiche (abitazioni ) e non domestiche (attività commerciali, professionali, industriali). Sono previste esenzioni e riduzioni come per le abitazioni con unico occupante, abitazioni in possesso di residenti all'estero per più di sei mesi, abitazioni e locali ad uso stagionale ecc. Da precisare che la riduzione del tributo è a discrezione del Comune il quale ha facoltà di stabilire con proprio regolamento esenzioni e agevolazioni. Le scadenze di pagamento sono stabilite dal Comune solitamente in più di due rate. Il Comune di Canosa ha approvato il regolamento della IUC con deliberazione n. 46 dell'8/09/2014 disponibile sul sito istituzionale.
Roberto Felice Coppola avvocato (civile-tributario)