Innovazione e tecnologia
Superbonus al 110% per interventi di riqualificazione energetica
Le linee guida per accedere alle agevolazioni
domenica 30 agosto 2020
22.05
Tante agevolazioni e incentivi per la ripresa economica del Paese sono stati introdotti dal Dl n. 34/2020 cd."Decreto Rilancio" in particolare dall'articolo 119 che riguarda gli "incentivi efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine ricarica veicoli elettrici". Molte le novità in materia di superbonus al 110% per interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare:
- agevolabili anche i lavori di efficientamento di unità immobiliari in edifici plurifamiliari indipendenti con accesso autonomo, come le villette a schiera;
- detrazione per isolamento termico non solo per superfici opache orizzontali e verticali ma anche inclinate (es.: coibentazione di qualsiasi tipo di tetto);
- limiti di spesa agevolabile differenziati per tipologia di edifici: non più 60mila euro per unità immobiliare ma 50mila per edifici unifamiliari, 40mila per condomìni fino a otto unità immobiliari, 30mila per quelli più numerosi;
- climatizzazione invernale anche con impianti a collettori solari e, nei nei comuni montani, con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (articolo 2, comma 2, lettera tt), Dlgs n. 102/2014);
- per edifici unifamiliari e villette a schiera, nelle zone non metanizzate è ammessa installazione agevolata di caldaie a biomassa con valori di emissioni almeno per la classe 5 stelle, con spesa agevolabile per i lavori sulle parti comuni degli edifici di 20mila euro – moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio – nei condomìni fino a otto unità, 15mila euro in quelli più grandi, 30mila euro per edifici unifamiliari e villette a schiera;
- per immobili sottoposti a vincolo (Dlgs n. 42/2004) e a regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali che impediscono interventi di coibentazione e sostituzione impianti di climatizzazione invernale, il superbonus spetta per qualunque opera che migliori la prestazione energetica di due classi o, se non possibile, la classe energetica più alta;
- detrazione al 110% anche per interventi di demolizione e ricostruzione;
- per interventi di istituti autonomi case popolari (Iacp) o enti aventi le stesse finalità sociali, il superbonus è fruibile fino al 30 giugno 2022;
- sismabonus al 110% anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se realizzati assieme a quelli di miglioramento o adeguamento antisismico;
- ammessi al beneficio anche Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, e associazioni e società sportive dilettantistiche per gli interventi sugli spogliatoi;
- per le persone fisiche, il superbonus per efficienza energetica spetta al massimo su due unità immobiliari, oltre che per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- esclusi dalla detrazione al 110% gli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Il Decreto Rilancio è il maxi provvedimento economico contenente interventi di bilancio e di stimolo economico che il Governo ha emanato in concomitanza con l'avvio della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. L'obiettivo è quello di continuare, dopo il decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità, a contrastare la crisi economica conseguente al lockdown, con uno stanziamento di 55 miliardi di euro di risorse per sostenere imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese. Efficienza energetica e misure antisismiche, le novità per accedere al Superbonus al 110% sono indicate dall'Agenzia delle Entrate che spiega attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c'è da sapere sulle agevolazioni introdotte dal Dl Rilancio. L'incentivo consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l'efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal Dl Rilancio di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest'ultimo di cederlo ulteriormente.
Per quali immobili si può ottenere
Il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Gli interventi ammessi
Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette "trainanti", si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente ("trainati") ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
I beneficiari
Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d'impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.
Alternativa tra detrazione, cessione e sconto
Il Dl Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.
Per ulteriori informazioni e preventivi inviare una richiesta via mail all'indirizzo di posta elettronica: info@3cpowersrl.com
- agevolabili anche i lavori di efficientamento di unità immobiliari in edifici plurifamiliari indipendenti con accesso autonomo, come le villette a schiera;
- detrazione per isolamento termico non solo per superfici opache orizzontali e verticali ma anche inclinate (es.: coibentazione di qualsiasi tipo di tetto);
- limiti di spesa agevolabile differenziati per tipologia di edifici: non più 60mila euro per unità immobiliare ma 50mila per edifici unifamiliari, 40mila per condomìni fino a otto unità immobiliari, 30mila per quelli più numerosi;
- climatizzazione invernale anche con impianti a collettori solari e, nei nei comuni montani, con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (articolo 2, comma 2, lettera tt), Dlgs n. 102/2014);
- per edifici unifamiliari e villette a schiera, nelle zone non metanizzate è ammessa installazione agevolata di caldaie a biomassa con valori di emissioni almeno per la classe 5 stelle, con spesa agevolabile per i lavori sulle parti comuni degli edifici di 20mila euro – moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio – nei condomìni fino a otto unità, 15mila euro in quelli più grandi, 30mila euro per edifici unifamiliari e villette a schiera;
- per immobili sottoposti a vincolo (Dlgs n. 42/2004) e a regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali che impediscono interventi di coibentazione e sostituzione impianti di climatizzazione invernale, il superbonus spetta per qualunque opera che migliori la prestazione energetica di due classi o, se non possibile, la classe energetica più alta;
- detrazione al 110% anche per interventi di demolizione e ricostruzione;
- per interventi di istituti autonomi case popolari (Iacp) o enti aventi le stesse finalità sociali, il superbonus è fruibile fino al 30 giugno 2022;
- sismabonus al 110% anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se realizzati assieme a quelli di miglioramento o adeguamento antisismico;
- ammessi al beneficio anche Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, e associazioni e società sportive dilettantistiche per gli interventi sugli spogliatoi;
- per le persone fisiche, il superbonus per efficienza energetica spetta al massimo su due unità immobiliari, oltre che per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- esclusi dalla detrazione al 110% gli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Il Decreto Rilancio è il maxi provvedimento economico contenente interventi di bilancio e di stimolo economico che il Governo ha emanato in concomitanza con l'avvio della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. L'obiettivo è quello di continuare, dopo il decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità, a contrastare la crisi economica conseguente al lockdown, con uno stanziamento di 55 miliardi di euro di risorse per sostenere imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese. Efficienza energetica e misure antisismiche, le novità per accedere al Superbonus al 110% sono indicate dall'Agenzia delle Entrate che spiega attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c'è da sapere sulle agevolazioni introdotte dal Dl Rilancio. L'incentivo consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l'efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal Dl Rilancio di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest'ultimo di cederlo ulteriormente.
Per quali immobili si può ottenere
Il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Gli interventi ammessi
Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette "trainanti", si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente ("trainati") ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
I beneficiari
Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d'impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.
Alternativa tra detrazione, cessione e sconto
Il Dl Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.
Per ulteriori informazioni e preventivi inviare una richiesta via mail all'indirizzo di posta elettronica: info@3cpowersrl.com