Via Francigena
La “Via Francigena-Canosa di Puglia” rende noto lo Statuto Sociale
Per promuovere,valorizzare e tutelare la Via Francigena del Sud-Via Appia-Traiana
domenica 22 novembre 2020
19.48 Comunicato Stampa
L'11 settembre 2020 si è così costituita l'Associazione Via Francigena di Canosa di Puglia (VFC) che consta di 11 soci fondatori. Ne fanno parte in qualità di Presidente, Rosa Anna Asselta, di Vice Presidente, Don Carmine Catalano, di Tesoriere, Fabio Farfalla, di Segretario, Elena Azzolini, e quali soci: Marilena Cappelletti, Luciana Fredella, Domenico Farfalla, Rosalba Lamanuzzi, Cinzia Mansi, Elia Marro e Paola Scaringella, tutti espressione di professionalità differenti. Dopo il primo comunicato il presidente Rosa Anna Asselta ha inteso rendere noto lo statuto sociale dell'Associazione Via Francigena di Canosa di Puglia (VFC)
Art. 1 COSTITUZIONE
È costituita l'Associazione Culturale denominata "VIA FRANCIGENA - CANOSA DI PUGLIA" regolata dal presente Statuto Sociale, dagli articoli 36 e ss. cod. civ., dagli artt.14 e ss. cod. civ. in quanto compatibili, nonché da ogni altra disposizione legislativa vigente in materia di Associazioni non riconosciute.
Art. 2 – SCOPO E FINALITÀ
L'Associazione è apolitica e apartitica, non persegue finalità di lucro e il suo scopo è quello di promuovere, valorizzare e tutelare la Via Francigena del Sud – Via Appia Traiana, con particolare attenzione al tratto che lambisce i territori di Canosa di Puglia, confinanti a nord con Cerignola (FG) e a sud con Andria (BT), nonché i sentieri/percorsi di particolare interesse storico-artistico-ambientale percorribili a piedi o in bicicletta nei dintorni della Via Francigena Appia Traiana; di contribuire allo sviluppo e alla promozione della Cultura del Cammino, del Turismo Lento e dei suoi Valori; di diffondere, sostenere e condividere i Valori del Cammino creando una rete Sociale di Cittadini, Pellegrini e Viandanti per contribuire allo sviluppo Sociale, Culturale ed Economico dei territori attraversati dalla Via Francigena del Sud – Via Appia Traiana. A tal fine l'Associazione intende: a) promuovere azioni atte a valorizzare, monitorare, recuperare, mantenere o migliorare le condizioni di sicurezza, l'accoglienza, la manutenzione e la segnaletica della Via Francigena del Sud - Via Appia Traiana, nonché dei sentieri/itinerari di particolare interesse storico-artisticoambientale percorribili a piedi e/o in bicicletta nei suoi dintorni, il tutto nei limiti consentiti da Leggi e Regolamenti dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, dello Stato Italiano e degli Enti locali; b) pubblicare informazioni aggiornate sull'itinerario della Via Francigena del Sud – Via Appia Traiana e sugli altri sentieri/itinerari di interesse culturale locale, ricercando tutto il materiale esistente sul territorio al fine di coinvolgere i residenti in un processo di rafforzamento delle proprie origini, tradizioni, storia, usi e consuetudini locali, emergenze artistico-naturalistico-monumentali e simili; c) diffondere la Cultura del Cammino e della Viandanza ed ampliare la conoscenza della Cultura del Territorio attraverso contatti fra Persone fisiche, Enti di varia natura e Associazioni; d) fornire assistenza a tutti coloro che richiedano informazioni; e) creare e organizzare una Rete di volontari e di esercenti attività economiche disponibili a fornire assistenza volontaristica e/o ad erogare servizi a condizioni convenzionate da prestarsi in favore dei pellegrini e viandanti che attraversino il territorio, favorendone l'accoglienza; f) organizzare e gestire gruppi di volontari che in caso di emergenza sul territorio intervengano in coordinamento con la Protezione Civile e gli Enti preposti, mettendo a disposizione i tracciati e tutte le informazioni utili e disponibili relative alla Via Francigena del Sud - Via Appia Traiana e sugli altri sentieri/itinerari di interesse; g) promuovere incontri tra pellegrini e non, organizzare - anche tramite il web - eventi, convegni, seminari di studio, iniziative culturali sul territorio, che facilitino la conoscenza della Via Fracigena del Sud – Via Appia Traiana e degli altri sentieri/itinerari di interesse e che favoriscano la condivisione di esperienze e i valori del Cammino e della Viandanza tra i partecipanti; h) sensibilizzare la Pubblica Amministrazione sul tema del Cammino e della Viandanza e creare sinergie con le altre Associazioni già presenti sul territorio; i) adottare ogni iniziativa connessa alle precedenti.
ART. 3 – ATTIVITÀ
Al fine del raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si prefigge la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo e di quant'altro ritenuto utile per la migliore realizzazione delle proprie finalità. Per il raggiungimento dei propri scopi ed anche al fine di raccogliere i fondi necessari al loro perseguimento, l'Associazione potrà: a) organizzare passeggiate e cammini che prevedano l'eventuale versamento di un contributo da parte dei partecipanti anche al fine di promuovere e diffondere la pratica del Cammino e del turismo lento; b) organizzare centri studio, biblioteche, cineteche e attività didattiche per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti le attività istituzionali promosse; c) organizzare incontri, mostre, presentazioni editoriali, incontri con la stampa, convegni, congressi, conferenze, workshop, laboratori, corsi di formazione, concorsi artistici e letterari, eventi, proiezioni di film e documentari, rappresentazioni teatrali e di ogni altro tipo, concerti, attività di merchandising, fiere e mercati, degustazioni, feste, occasioni conviviali, viaggi e addestramenti nel campo educativo, ricreativo, del turismo lento e del tempo libero; d) pubblicare bollettini, atti di convegni e seminari, ricerche e studi compiuti ed ogni altra iniziativa editoriale utile alla diffusione di ogni attività effettuata dall'Associazione, diffondere riviste e ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate, anche all'esito di eventuali concorsi artisticoletterari, il tutto nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di editoria; e) organizzare campi estivi ed invernali con finalità culturali, sportive, ricreative del turismo lento e del tempo libero; f) promuovere convenzioni con i privati e con le altre realtà esistenti sul territorio, economiche e non economiche; g) gestire uno spaccio interno condotto direttamente per la distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande e gadget, anche nei luoghi in cui verranno ideate le varie iniziative e manifestazioni, ad uso dei Soci e negli stretti limiti delle vigenti disposizioni in materia; h) possedere, compravendere, gestire, prendere o dare in locazione o comodato qualsiasi tipo di bene, mobile o immobile, porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità al TUIR e alla normativa tutta in vigore in materia di Enti non commerciali, quali attività commerciali propedeutiche e/o collegate, nel rispetto dei dettami delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia; i) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che sarà ritenuta utile, necessaria e pertinente; j) raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, l'organizzazione di lotterie, giochi e concorsi a premi, raccolte di fondi anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere di aiuto alla raccolta fondi strettamente finalizzata al perseguimento dello scopo dell'Associazione, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore; k) promuovere sinergie e dialogo con tutte le realtà istituzionali e culturali del territorio, stringere accordi, intese, protocolli e partnership con altre Associazioni e con terzi in genere quali persone fisiche e giuridiche, Enti di varia natura, pubblici e non, economici e non economici, religiosi e laici, anche sovranazionali; l) avanzare proposte agli Enti Pubblici per promuovere e diffondere tutte le suddette attività; Tutto quanto innanzi detto dovrà essere esercitato nei limiti strettamente previsti e consentiti dal presente Statuto e dalle disposizioni di Legge in vigore, anche con riferimento al TUIR e alle norme di cui al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e ss ii e mm., c.d. Codice del Terzo Settore, in quanto compatibili e riferibili alle Associazioni non riconosciute.
Art. 4 – Categorie di Soci
Sono Associati i Fondatori dell'Associazione e tutti coloro che, successivamente alla costituzione e senza limitazione numerica, vengono ammessi a farne parte con Deliberazione del Consiglio Direttivo in una delle sotto elencate categorie di Soci. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, approvando i principi e le finalità emergenti dal presente Statuto, ne condividono lo spirito e gli ideali e collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono esplicazione. I Soci sono: Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Simpatizzanti, Onorari. a) Sono Soci Fondatori, i Soci che risultano tali dal verbale di costituzione dell'Associazione. Essi hanno diritto di voto in Assemblea. b) Ai Soci Fondatori sono parificati i Soci Ordinari i quali hanno diritto di voto in Assemblea. Possono essere ammessi a divenire Soci Ordinari coloro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle generalità e recapiti di reperibilità, l'esplicita dichiarazione dell'aspirante Socio di condividere le finalità dell'Associazione, di aderire al presente Statuto e di impegnarsi ad osservare lo Statuto ed eventuali Regolamenti e Delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, dovranno essere controfirmate da tutti i soggetti esercenti la potestà genitoriale, i quali per conto del minore ne assumeranno, in solido tra loro, le obbligazioni economiche scaturenti dall'ammissione. L'ammissione a Socio Ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo da adottarsi entro 60 giorni dalla richiesta. In esito all'ammissione, il richiedente è iscritto nel Libro dei Soci non prima che lo stesso abbia provveduto al versamento della quota di tesseramento/iscrizione e/o delle quote e/o contributi dovuti, come deliberati dal Consiglio Direttivo. c) Sono Soci Sostenitori coloro che sostengono economicamente l'Associazione sponsorizzandone le iniziative e/o aderendovi con tesseramenti maggiorati rispetto a quelli previsti per i Soci Ordinari. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto e godono di particolari condizioni di informativa, di sconto e di favore, come regolamentati dal Consiglio Direttivo. d) Sono Soci Simpatizzanti coloro che aderiscono all'Associazione con tesseramento in quota ridotta rispetto a quella dei Soci Ordinari, nella misura minima deliberata dal Consiglio Direttivo. Tali Soci non hanno diritto di voto in seno all'Assemblea. e) Sono Soci Onorari coloro che - persone fisiche o giuridiche, Associazioni, Enti di varia natura o Istituzioni - abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o con il loro sostegno ideale o economico, alla costituzione o alla vita dell'Associazione. I Soci onorari vengano nominati tali dalla Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 10 Associati. Essi hanno carattere di partner permanenti, sono esonerati dal versamento delle quote di tesseramento e/o di contribuzioni di altra natura, salvo che non siano volontarie, e non hanno diritto di voto.
ART. 5 – Diritti e doveri dei Soci
Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazioni di qualsiasi natura. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Statuto, i Regolamenti interni e le Deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede. La qualifica di Socio Fondatore o Ordinario, dà diritto a: a. essere iscritto nel Libro dei Soci, tenuto dal Consiglio Direttivo; b. partecipare attivamente alla vita Associativa esprimendo il voto in tutte le sedi deputate, con particolare riguardo alla approvazione e modifica delle norme statutarie e regolamenti e alla nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione, approvazione di rendiconti e bilanci, ecc… c. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione a condizioni più vantaggiose di quelle previste per le altre categorie di Soci e per i non Soci; Tutti i Soci hanno diritto di frequentare la sede dell'Associazione e le eventuali sedi secondarie, di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione con le modalità e le prerogative loro riservate stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Ciascun Socio indica i propri recapiti all'atto della richiesta di ammissione ed è tenuto ad indicare un valido indirizzo e-mail ove verranno inviate le comunicazioni e le convocazioni di rito. Il Socio è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni dei propri recapiti; in difetto, si riterranno efficacemente eseguite le comunicazioni inviate all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta di ammissione. Hanno diritto di voto in Assemblea i soli Soci maggiorenni. Possono far parte della Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche che giuridiche, sia Associazioni che Enti di varia natura che si esprimeranno in Assemblea per mezzo del legale rappresentante o di un suo delegato. Ciascun Socio si esprime con un solo voto, sia esso persona fisica o giuridica o Associazione o Ente di qualsiasi altra natura. Il voto si esercita in modo palese o per scrutinio segreto a seconda di quanto decida seduta stante l'Organo deliberativo. La quota di tesseramento/iscrizione dei Soci Fondatori e Ordinari e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, così come le contribuzioni economiche di qualsiasi natura dagli stessi eccezionalmente dovute e le quote di tesseramento/iscrizione eventualmente dovute dalle altre categorie di Soci, sono determinate dal Consiglio Direttivo annualmente o con la cadenza che sarà dallo stesso ritenuta del caso. Il Soci Fondatori e Ordinari hanno diritto di voto dalla prima Assemblea utile successiva al versamento della quota di tesseramento/iscrizione annuale e potranno continuare ad esercitare il diritto di voto solo ove in regola con i pagamenti delle quote/contribuzioni come deliberate dal Consiglio Direttivo. Le quote di tesseramento e/o i contributi Associativi versati a qualsiasi titolo all'Associazione non sono ripetibili in alcun caso, non sono trasmissibili né cedibili, sia a titolo oneroso che gratuito
Art. 6 – Perdita della qualità di Socio
La qualifica di Socio è a tempo indeterminato e non è trasmissibile. L'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione con dichiarazione da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo e-mail o lettera raccomandata. Il recesso da Socio ha effetto immediato ma non libera il recedente dal versamento della quota Associativa per l'annualità che sia ancora in corso al momento del recesso, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo. Il recesso da Socio in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. La qualità di Socio si perde per esclusione del Socio che sia deliberata dall'Assemblea allorquando la stessa ritenga venuti meno nel Socio i presupposti di condivisione necessari per la sua permanenza nell'Associazione, in caso di suo comportamento che risulti difforme e non consono ai principi che animano la stessa e/o allorquando lo stesso commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione che compromettano la reputazione e la serietà di quest'ultima e/o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o contribuisca alla destabilizzazione della vita Associativa e/o rechi pregiudizio agli scopi della Associazione e/o danni morali o economici alla stessa. In tali casi, il Consiglio Direttivo dovrà previamente intervenire ed applicare le seguenti sanzioni, con principio di gradualità: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. Tali provvedimenti dovranno essere comunicati al Socio in forma scritta. L'Associato espulso potrà essere riammesso allorquando siano venute meno le cause della sua esclusione, con Deliberazione Assembleare.
Art. 7 - Sede
L'Associazione ha sede in Canosa di Puglia in Via Roma n. 10. Lo spostamento della sede legale dell'Associazione in altro luogo, così come l'istituzione di sedi secondarie, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, senza che tanto costituirà modifica al presente Statuto. L'Associazione potrà istituire anche sedi secondarie e succursali, anche temporanee, dove potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 8 - Durata
L'Associazione avrà durata illimitata ma potrà sciogliersi anticipatamente col voto favorevole della maggioranza dei Soci allorquando si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo Sociale o quando si ritengano venute meno le condizioni, le finalità e lo spirito del sodalizio.
Art. 9 - Organi del Comitato
Sono Organi del Comitato: ▪ L'Assemblea dei Soci ▪ Il Presidente ▪ Il Consiglio Direttivo
Art. 10 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, a seconda delle necessità. L'Assemblea Ordinaria: elegge il Consiglio Direttivo; approva i Bilanci preventivi e consuntivi nonché il Bilancio Annuale di Esercizio; approva il Regolamento Interno su proposta del Consiglio Direttivo; propone al Consiglio Direttivo iniziative e attività utili al perseguimento dello scopo Sociale facendosi parte attiva nella vita dell'Associazione; delibera sulle modifiche dello Statuto, sugli atti di straordinaria amministrazione e su qualsiasi questione venga sottoposta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria: delibera sullo Scioglimento dell'Associazione nonché sulla sua trasformazione e/o fusione ai sensi dell'art. 42 bis c.c., come introdotto dal D.L.vo n.117 del 3 luglio 2017. All'Assemblea dell'Associazione partecipano tutte le categorie dei Soci, ma le Deliberazioni vengono assunte con i voti dei soli Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea potrà essere aperta alla partecipazione anche dei non Soci, quale Assemblea Pubblica, su Deliberazione del Consiglio Direttivo o della stessa Assemblea. Le Deliberazioni dell'Assemblea devono constare da Verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da lui stesso a nominarsi tra i presenti all'adunanza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. All'Assemblea è devoluta ogni decisione relativa agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta motivata che pervenga da almeno i 1/10 (un decimo) degli Associati. La convocazione dovrà essere effettuata tramite avviso contenente l'Ordine del Giorno e dovrà essere inviata a tutti i Soci almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso si considererà validamente effettuato con invio all'indirizzo di posta elettronica non certificata indicato dal Socio all'atto della richiesta di ammissione e registrato sul Libro dei Soci. In aggiunta a tale modalità, il Consiglio Direttivo potrà deliberare anche forme di comunicazione che assicurino ampia diffusione alla notizia di avviso di convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea è riunita validamente anche da remoto quando in prima convocazione siano presenti almeno la metà + 1 dei Soci aventi diritto di voto regolarmente iscritti nel Libro dei Soci ovvero, in seconda convocazione,anche da remoto qualunque sia il numero dei Soci votanti presenti. Le Deliberazioni dell'Assemblea sono assunte validamente quando adottate con il voto favorevole della metà + 1 dei Soci aventi diritto di voto presenti all'Assemblea validamente riunita. L'Assemblea dovrà riunirsi almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, su obbligatoria convocazione del Presidente, al fine dell'approvazione del bilancio di Rendiconto relativo all'anno solare precedente, giusta quanto previsto dal successivo Art. 14. La convocazione per tale Assemblea dovrà contenere in allegato il Rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle Deliberazioni di approvazione del Bilancio di Esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Ciascun Socio può rappresentare in Assemblea un numero massimo di altri 2 (due) Soci, a mezzo delega scritta da allegarsi al verbale della relativa adunanza. All'attuazione delle Deliberazioni della Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Presidente
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica 3 (tre) anni. Egli resta in carica fino alla conclusione del mandato, salvo dimissioni o revoca dall'incarico. In caso di dimissioni o revoca è fatto obbligo ai Consiglieri del Direttivo di nominare tempestivamente tra i suoi componenti il nuovo Presidente. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, di stabilire l'ordine del giorno delle riunioni, di coordinare le attività dell'Associazione per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione, di vigilare sulla corretta esecuzione delle Deliberazioni dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo, di curare l'esecuzione delle Deliberazioni di quest'ultimo e di convocare annualmente l'Assemblea deputata all'approvazione del Bilancio di Esercizio. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutte le responsabilità, i poteri e i doveri che da tale rappresentanza legale gli derivano. Egli sottoscrive tutti gli Atti amministrativi compiuti dall'Associazione e, previa approvazione del Consiglio Direttivo, conferisce ai consiglieri e ai Soci deleghe e procure speciali per la gestione di specifiche attività. Di concerto con il Tesoriere, il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari, postali e procedure agli incassi. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario da lui stesso nominato di occasione in occasione, a seconda delle necessità e delle contingenze. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o per delega, vengono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 12 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea tra i Soci dell'Associazione aventi diritto di voto e che abbiano maturato almeno 3 (tre) anni di iscrizione all'Associazione.. Esso è composto da un numero di consiglieri compreso tra 5 e 9 e dura in carica 3 (tre) anni. In seno al Consiglio Direttivo vengono nominati il Presidente e il Tesoriere. A quest'ultimo spetta la gestione economica dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà affidare la tenuta dei Libri contabili a professionista esterno all'Associazione, formalizzando il relativo incarico da conferirsi, ove del caso, anche a titolo oneroso. La convocazione delle adunanze del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo posta elettronica non certificata da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima su istanza di ciascuno dei membri del Consiglio, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, da comunicarsi agli altri membri del Direttivo con ordine del giorno contenuto nella medesima convocazione. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Le relative Deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere può rappresentare, per delega scritta, al massimo 1 (un) altro Consigliere. Le Deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale scritto riportato su apposito Libro tenuto a cura del Segretario, nominato ad ogni seduta dal Presidente tra i presenti. Il compito del Consiglio Direttivo consiste nella esecuzione delle Deliberazioni adottate dalla Assemblea, nella esecuzione operativa delle attività deliberate dallo stesso Direttivo e nella gestione dei fondi raccolti per il perseguimento dello scopo dell'Associazione. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, al Consiglio Direttivo spetta di: a. Curare l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea b. Predisporre eventuali regolamenti interni c. Curare la tenuta dei necessari registri ed elenchi d. Fissare annualmente – o, se necessario, con diversa cadenza periodica - le quote di tesseramento/iscrizione e/o le quote e/o i contributi eccezionalmente dovuti dalle varie categorie dei Soci
e. Redigere il conto economico e finanziario f. Stipulare atti, accordi, intese e contratti inerenti all'attività Sociale con persone fisiche o giuridiche, Associazione o Enti di qualsiasi genere e natura g. Vigilare sul corretto funzionamento di tutte le attività dell'Associazione e compiere tutti gli atti di corretta e trasparente amministrazione dello stesso che non spettino all'Assemblea h. Dare esecuzione a tutti gli atti richiesti dall'Assemblea, nei limiti dei poteri alla stessa spettanti Resta in facoltà del Consiglio Direttivo di delegare l'espletamento di singoli compiti ad altri membri dell'Associazione che, per competenza e/o disponibilità, possano assicurare il più proficuo svolgimento di tali attribuzioni. Al Socio delegato non spetterà alcun compenso per l'attività delegatagli ma solo il rimborso delle spese sostenute, previamente approvate dal Consiglio Direttivo e opportunamente documentate. Il Consiglio Direttivo resta in carica fino alla conclusione del mandato, salvo dimissioni o revoca dall'incarico, in blocco o di singoli Consiglieri, che venga deliberata dall'Assemblea col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto presenti all'Assemblea validamente riunita. In tal caso, è fatto obbligo all'Assemblea di nominare tempestivamente il/i nuovo/i Consigliere/i in sostituzione di quello/i dimissionario/i o revocato/i, non più tardi di 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni o dalla revoca, nominando il primo tra i non eletti (salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva) che rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo.
Art. 13 – Patrimonio
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo Cassa costituito da quote di tesseramento, donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi Soci dell'Associazione, oppure di terzi estranei sostenitori o simpatizzanti, siano essi persone fisiche o giuridiche, Enti di qualsiasi natura, anche pubblica e/o religiosa, e comunque da ogni altra entrata o conferimento, siano essi costituiti da beni mobili o immobili. Il Patrimonio è, altresì, costituito da tutte le entrate derivanti dalle Attività di cui al precedente Art. 3 realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione. Il denaro raccolto confluirà in un Fondo Cassa da gestire con gli strumenti bancari o postali che il Consiglio Direttivo riterrà più idonei a garantire massima trasparenza e fluida gestione per il perseguimento degli scopi Sociali dell'Associazione. È fatto assoluto divieto ai Soci che non ricoprano cariche all'interno del Consiglio Direttivo, di assumere obbligazioni per conto dell'Associazione, salvo che ciò non sia consentito da espressa e formale delega da parte del Consiglio Direttivo. In difetto di delega, i Soci che assumeranno obbligazioni per conto dell'Associazione ne risponderanno in via esclusiva con i rispettivi personali patrimoni.
Art. 14 - Contabilità e Durata dell'esercizio Sociale
Al termine di ogni evento e/o manifestazione organizzata dall'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo redigeranno un rendiconto delle uscite e delle entrate derivanti da ciascun evento. L'esercizio Sociale avrà inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 15 - Pubblicità e Trasparenza degli Atti Sociali
Oltre alla regolare tenuta dei Libri Sociali (Libro Soci, Verbali di Assemblea, Verbali di Consiglio Direttivo, Libro Rendiconti Eventi, Libro Bilanci di Esercizio) deve essere assicurata massima pubblicità, condivisione e trasparenza di tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riguardo alla gestione del Patrimonio e del Fondo Cassa, ai Rendiconti Eventi e ai Bilanci di Esercizio. Tutti gli Atti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione su semplice richiesta da inoltrarsi al Consiglio Direttivo. Ciascun Socio potrà estrarre copia integrale o parziale dei Libri Sociali, previo versamento all'Associazione delle spese di riproduzione.
Art. 16 – Divieti
È fatto divieto di distribuire in favore di Soci o di terzi in genere, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. È fatto divieto di riconoscere al Presidente e ai Componenti del Consiglio Direttivo compensi diretti e/o indiretti a fronte delle cariche rispettivamente ricoperte. Agli stessi dovranno essere riconosciuti i soli rimborsi delle spese eventualmente sostenute in ragione dell'incarico, opportunamente documentate. Analogamente, dovranno essere riconosciuti i rimborsi delle spese in favore dei singoli Soci che abbiano effettuato a vario titolo anticipazioni per conto dell'Associazione, sempreché le stesse risultino documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. È fatto divieto al Presidente e/o ai componenti del Consiglio Direttivo di ricevere incarichi a titolo oneroso dall'Associazione per forniture di merci e/o prestazioni di servizi di qualsiasi natura. È fatto divieto di ricoprire la carica di Presidente a legali rappresentati di Enti Associati e/o partner istituzionali e/o economici dell'Associazione. È fatto divieto di ricoprire la carica di Presidente o di Consigliere del Consiglio Direttivo a: Soci non aventi diritto di voto; persone fisiche che ricoprano cariche elettive politico-istituzionali a qualsiasi livello; persone fisiche, esercenti economici e/o legali rappresentanti e/o Soci di altre Associazioni e/o Enti in genere che - a giudizio dell'Assemblea - possano risultare portatori di interessi in conflitto con l'Associazione, con il perseguimento dei suoi scopi, con la sua apoliticità e apartiticità e con l'assenza di scopo di lucro che informa strettamente le sue attività. È' fatto divieto di scissione dell'Associazione.
Art. 17 – Modifica dello Statuto
Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati iscritti nel Libro dei Soci e aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 18 - Scioglimento, Trasformazione, Fusione
Lo Scioglimento anticipato dell'Associazione e/o la sua trasformazione e/o fusione ai sensi dell'art. 42 bis c.c., devono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Soci Iscritti nel Libro dei Soci aventi diritto di voto. In caso di Scioglimento dovrà essere nominato un Liquidatore, scelto dalla Assemblea anche tra non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. All'atto dello Scioglimento l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo da devolversi ad altra Associazione e/o Ente aventi finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 19 – Disposizioni Finali
Al fine del corretto computo dei voti, qualora l'applicazione dei valori frazionari infra indicati dovesse dare luogo a risultati decimali, il risultato dovrà essere sempre arrotondato all'unità per difetto. Per tutto quanto non espressamente contemplato e disciplinato dal Verbale di Costituzione dell'Associazione e dalle norme del presente Statuto, si applicheranno le norme del Codice Civile di cui al Libro I, Titolo II, Capo III (Delle associazioni non riconosciute e dei comitati) nonché le norme di cui al Libro I, Titolo II, Capo II (Associazioni riconosciute e delle Fondazioni) in quanto compatibili, nonché tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di Associazioni non riconosciute.
Art. 1 COSTITUZIONE
È costituita l'Associazione Culturale denominata "VIA FRANCIGENA - CANOSA DI PUGLIA" regolata dal presente Statuto Sociale, dagli articoli 36 e ss. cod. civ., dagli artt.14 e ss. cod. civ. in quanto compatibili, nonché da ogni altra disposizione legislativa vigente in materia di Associazioni non riconosciute.
Art. 2 – SCOPO E FINALITÀ
L'Associazione è apolitica e apartitica, non persegue finalità di lucro e il suo scopo è quello di promuovere, valorizzare e tutelare la Via Francigena del Sud – Via Appia Traiana, con particolare attenzione al tratto che lambisce i territori di Canosa di Puglia, confinanti a nord con Cerignola (FG) e a sud con Andria (BT), nonché i sentieri/percorsi di particolare interesse storico-artistico-ambientale percorribili a piedi o in bicicletta nei dintorni della Via Francigena Appia Traiana; di contribuire allo sviluppo e alla promozione della Cultura del Cammino, del Turismo Lento e dei suoi Valori; di diffondere, sostenere e condividere i Valori del Cammino creando una rete Sociale di Cittadini, Pellegrini e Viandanti per contribuire allo sviluppo Sociale, Culturale ed Economico dei territori attraversati dalla Via Francigena del Sud – Via Appia Traiana. A tal fine l'Associazione intende: a) promuovere azioni atte a valorizzare, monitorare, recuperare, mantenere o migliorare le condizioni di sicurezza, l'accoglienza, la manutenzione e la segnaletica della Via Francigena del Sud - Via Appia Traiana, nonché dei sentieri/itinerari di particolare interesse storico-artisticoambientale percorribili a piedi e/o in bicicletta nei suoi dintorni, il tutto nei limiti consentiti da Leggi e Regolamenti dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, dello Stato Italiano e degli Enti locali; b) pubblicare informazioni aggiornate sull'itinerario della Via Francigena del Sud – Via Appia Traiana e sugli altri sentieri/itinerari di interesse culturale locale, ricercando tutto il materiale esistente sul territorio al fine di coinvolgere i residenti in un processo di rafforzamento delle proprie origini, tradizioni, storia, usi e consuetudini locali, emergenze artistico-naturalistico-monumentali e simili; c) diffondere la Cultura del Cammino e della Viandanza ed ampliare la conoscenza della Cultura del Territorio attraverso contatti fra Persone fisiche, Enti di varia natura e Associazioni; d) fornire assistenza a tutti coloro che richiedano informazioni; e) creare e organizzare una Rete di volontari e di esercenti attività economiche disponibili a fornire assistenza volontaristica e/o ad erogare servizi a condizioni convenzionate da prestarsi in favore dei pellegrini e viandanti che attraversino il territorio, favorendone l'accoglienza; f) organizzare e gestire gruppi di volontari che in caso di emergenza sul territorio intervengano in coordinamento con la Protezione Civile e gli Enti preposti, mettendo a disposizione i tracciati e tutte le informazioni utili e disponibili relative alla Via Francigena del Sud - Via Appia Traiana e sugli altri sentieri/itinerari di interesse; g) promuovere incontri tra pellegrini e non, organizzare - anche tramite il web - eventi, convegni, seminari di studio, iniziative culturali sul territorio, che facilitino la conoscenza della Via Fracigena del Sud – Via Appia Traiana e degli altri sentieri/itinerari di interesse e che favoriscano la condivisione di esperienze e i valori del Cammino e della Viandanza tra i partecipanti; h) sensibilizzare la Pubblica Amministrazione sul tema del Cammino e della Viandanza e creare sinergie con le altre Associazioni già presenti sul territorio; i) adottare ogni iniziativa connessa alle precedenti.
ART. 3 – ATTIVITÀ
Al fine del raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si prefigge la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo e di quant'altro ritenuto utile per la migliore realizzazione delle proprie finalità. Per il raggiungimento dei propri scopi ed anche al fine di raccogliere i fondi necessari al loro perseguimento, l'Associazione potrà: a) organizzare passeggiate e cammini che prevedano l'eventuale versamento di un contributo da parte dei partecipanti anche al fine di promuovere e diffondere la pratica del Cammino e del turismo lento; b) organizzare centri studio, biblioteche, cineteche e attività didattiche per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti le attività istituzionali promosse; c) organizzare incontri, mostre, presentazioni editoriali, incontri con la stampa, convegni, congressi, conferenze, workshop, laboratori, corsi di formazione, concorsi artistici e letterari, eventi, proiezioni di film e documentari, rappresentazioni teatrali e di ogni altro tipo, concerti, attività di merchandising, fiere e mercati, degustazioni, feste, occasioni conviviali, viaggi e addestramenti nel campo educativo, ricreativo, del turismo lento e del tempo libero; d) pubblicare bollettini, atti di convegni e seminari, ricerche e studi compiuti ed ogni altra iniziativa editoriale utile alla diffusione di ogni attività effettuata dall'Associazione, diffondere riviste e ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate, anche all'esito di eventuali concorsi artisticoletterari, il tutto nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di editoria; e) organizzare campi estivi ed invernali con finalità culturali, sportive, ricreative del turismo lento e del tempo libero; f) promuovere convenzioni con i privati e con le altre realtà esistenti sul territorio, economiche e non economiche; g) gestire uno spaccio interno condotto direttamente per la distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande e gadget, anche nei luoghi in cui verranno ideate le varie iniziative e manifestazioni, ad uso dei Soci e negli stretti limiti delle vigenti disposizioni in materia; h) possedere, compravendere, gestire, prendere o dare in locazione o comodato qualsiasi tipo di bene, mobile o immobile, porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità al TUIR e alla normativa tutta in vigore in materia di Enti non commerciali, quali attività commerciali propedeutiche e/o collegate, nel rispetto dei dettami delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia; i) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che sarà ritenuta utile, necessaria e pertinente; j) raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, l'organizzazione di lotterie, giochi e concorsi a premi, raccolte di fondi anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere di aiuto alla raccolta fondi strettamente finalizzata al perseguimento dello scopo dell'Associazione, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore; k) promuovere sinergie e dialogo con tutte le realtà istituzionali e culturali del territorio, stringere accordi, intese, protocolli e partnership con altre Associazioni e con terzi in genere quali persone fisiche e giuridiche, Enti di varia natura, pubblici e non, economici e non economici, religiosi e laici, anche sovranazionali; l) avanzare proposte agli Enti Pubblici per promuovere e diffondere tutte le suddette attività; Tutto quanto innanzi detto dovrà essere esercitato nei limiti strettamente previsti e consentiti dal presente Statuto e dalle disposizioni di Legge in vigore, anche con riferimento al TUIR e alle norme di cui al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e ss ii e mm., c.d. Codice del Terzo Settore, in quanto compatibili e riferibili alle Associazioni non riconosciute.
Art. 4 – Categorie di Soci
Sono Associati i Fondatori dell'Associazione e tutti coloro che, successivamente alla costituzione e senza limitazione numerica, vengono ammessi a farne parte con Deliberazione del Consiglio Direttivo in una delle sotto elencate categorie di Soci. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, approvando i principi e le finalità emergenti dal presente Statuto, ne condividono lo spirito e gli ideali e collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono esplicazione. I Soci sono: Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Simpatizzanti, Onorari. a) Sono Soci Fondatori, i Soci che risultano tali dal verbale di costituzione dell'Associazione. Essi hanno diritto di voto in Assemblea. b) Ai Soci Fondatori sono parificati i Soci Ordinari i quali hanno diritto di voto in Assemblea. Possono essere ammessi a divenire Soci Ordinari coloro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle generalità e recapiti di reperibilità, l'esplicita dichiarazione dell'aspirante Socio di condividere le finalità dell'Associazione, di aderire al presente Statuto e di impegnarsi ad osservare lo Statuto ed eventuali Regolamenti e Delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, dovranno essere controfirmate da tutti i soggetti esercenti la potestà genitoriale, i quali per conto del minore ne assumeranno, in solido tra loro, le obbligazioni economiche scaturenti dall'ammissione. L'ammissione a Socio Ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo da adottarsi entro 60 giorni dalla richiesta. In esito all'ammissione, il richiedente è iscritto nel Libro dei Soci non prima che lo stesso abbia provveduto al versamento della quota di tesseramento/iscrizione e/o delle quote e/o contributi dovuti, come deliberati dal Consiglio Direttivo. c) Sono Soci Sostenitori coloro che sostengono economicamente l'Associazione sponsorizzandone le iniziative e/o aderendovi con tesseramenti maggiorati rispetto a quelli previsti per i Soci Ordinari. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto e godono di particolari condizioni di informativa, di sconto e di favore, come regolamentati dal Consiglio Direttivo. d) Sono Soci Simpatizzanti coloro che aderiscono all'Associazione con tesseramento in quota ridotta rispetto a quella dei Soci Ordinari, nella misura minima deliberata dal Consiglio Direttivo. Tali Soci non hanno diritto di voto in seno all'Assemblea. e) Sono Soci Onorari coloro che - persone fisiche o giuridiche, Associazioni, Enti di varia natura o Istituzioni - abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o con il loro sostegno ideale o economico, alla costituzione o alla vita dell'Associazione. I Soci onorari vengano nominati tali dalla Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 10 Associati. Essi hanno carattere di partner permanenti, sono esonerati dal versamento delle quote di tesseramento e/o di contribuzioni di altra natura, salvo che non siano volontarie, e non hanno diritto di voto.
ART. 5 – Diritti e doveri dei Soci
Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazioni di qualsiasi natura. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Statuto, i Regolamenti interni e le Deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede. La qualifica di Socio Fondatore o Ordinario, dà diritto a: a. essere iscritto nel Libro dei Soci, tenuto dal Consiglio Direttivo; b. partecipare attivamente alla vita Associativa esprimendo il voto in tutte le sedi deputate, con particolare riguardo alla approvazione e modifica delle norme statutarie e regolamenti e alla nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione, approvazione di rendiconti e bilanci, ecc… c. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione a condizioni più vantaggiose di quelle previste per le altre categorie di Soci e per i non Soci; Tutti i Soci hanno diritto di frequentare la sede dell'Associazione e le eventuali sedi secondarie, di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione con le modalità e le prerogative loro riservate stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Ciascun Socio indica i propri recapiti all'atto della richiesta di ammissione ed è tenuto ad indicare un valido indirizzo e-mail ove verranno inviate le comunicazioni e le convocazioni di rito. Il Socio è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni dei propri recapiti; in difetto, si riterranno efficacemente eseguite le comunicazioni inviate all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta di ammissione. Hanno diritto di voto in Assemblea i soli Soci maggiorenni. Possono far parte della Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche che giuridiche, sia Associazioni che Enti di varia natura che si esprimeranno in Assemblea per mezzo del legale rappresentante o di un suo delegato. Ciascun Socio si esprime con un solo voto, sia esso persona fisica o giuridica o Associazione o Ente di qualsiasi altra natura. Il voto si esercita in modo palese o per scrutinio segreto a seconda di quanto decida seduta stante l'Organo deliberativo. La quota di tesseramento/iscrizione dei Soci Fondatori e Ordinari e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, così come le contribuzioni economiche di qualsiasi natura dagli stessi eccezionalmente dovute e le quote di tesseramento/iscrizione eventualmente dovute dalle altre categorie di Soci, sono determinate dal Consiglio Direttivo annualmente o con la cadenza che sarà dallo stesso ritenuta del caso. Il Soci Fondatori e Ordinari hanno diritto di voto dalla prima Assemblea utile successiva al versamento della quota di tesseramento/iscrizione annuale e potranno continuare ad esercitare il diritto di voto solo ove in regola con i pagamenti delle quote/contribuzioni come deliberate dal Consiglio Direttivo. Le quote di tesseramento e/o i contributi Associativi versati a qualsiasi titolo all'Associazione non sono ripetibili in alcun caso, non sono trasmissibili né cedibili, sia a titolo oneroso che gratuito
Art. 6 – Perdita della qualità di Socio
La qualifica di Socio è a tempo indeterminato e non è trasmissibile. L'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione con dichiarazione da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo e-mail o lettera raccomandata. Il recesso da Socio ha effetto immediato ma non libera il recedente dal versamento della quota Associativa per l'annualità che sia ancora in corso al momento del recesso, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo. Il recesso da Socio in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. La qualità di Socio si perde per esclusione del Socio che sia deliberata dall'Assemblea allorquando la stessa ritenga venuti meno nel Socio i presupposti di condivisione necessari per la sua permanenza nell'Associazione, in caso di suo comportamento che risulti difforme e non consono ai principi che animano la stessa e/o allorquando lo stesso commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione che compromettano la reputazione e la serietà di quest'ultima e/o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o contribuisca alla destabilizzazione della vita Associativa e/o rechi pregiudizio agli scopi della Associazione e/o danni morali o economici alla stessa. In tali casi, il Consiglio Direttivo dovrà previamente intervenire ed applicare le seguenti sanzioni, con principio di gradualità: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. Tali provvedimenti dovranno essere comunicati al Socio in forma scritta. L'Associato espulso potrà essere riammesso allorquando siano venute meno le cause della sua esclusione, con Deliberazione Assembleare.
Art. 7 - Sede
L'Associazione ha sede in Canosa di Puglia in Via Roma n. 10. Lo spostamento della sede legale dell'Associazione in altro luogo, così come l'istituzione di sedi secondarie, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, senza che tanto costituirà modifica al presente Statuto. L'Associazione potrà istituire anche sedi secondarie e succursali, anche temporanee, dove potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 8 - Durata
L'Associazione avrà durata illimitata ma potrà sciogliersi anticipatamente col voto favorevole della maggioranza dei Soci allorquando si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo Sociale o quando si ritengano venute meno le condizioni, le finalità e lo spirito del sodalizio.
Art. 9 - Organi del Comitato
Sono Organi del Comitato: ▪ L'Assemblea dei Soci ▪ Il Presidente ▪ Il Consiglio Direttivo
Art. 10 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, a seconda delle necessità. L'Assemblea Ordinaria: elegge il Consiglio Direttivo; approva i Bilanci preventivi e consuntivi nonché il Bilancio Annuale di Esercizio; approva il Regolamento Interno su proposta del Consiglio Direttivo; propone al Consiglio Direttivo iniziative e attività utili al perseguimento dello scopo Sociale facendosi parte attiva nella vita dell'Associazione; delibera sulle modifiche dello Statuto, sugli atti di straordinaria amministrazione e su qualsiasi questione venga sottoposta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria: delibera sullo Scioglimento dell'Associazione nonché sulla sua trasformazione e/o fusione ai sensi dell'art. 42 bis c.c., come introdotto dal D.L.vo n.117 del 3 luglio 2017. All'Assemblea dell'Associazione partecipano tutte le categorie dei Soci, ma le Deliberazioni vengono assunte con i voti dei soli Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea potrà essere aperta alla partecipazione anche dei non Soci, quale Assemblea Pubblica, su Deliberazione del Consiglio Direttivo o della stessa Assemblea. Le Deliberazioni dell'Assemblea devono constare da Verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da lui stesso a nominarsi tra i presenti all'adunanza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. All'Assemblea è devoluta ogni decisione relativa agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta motivata che pervenga da almeno i 1/10 (un decimo) degli Associati. La convocazione dovrà essere effettuata tramite avviso contenente l'Ordine del Giorno e dovrà essere inviata a tutti i Soci almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso si considererà validamente effettuato con invio all'indirizzo di posta elettronica non certificata indicato dal Socio all'atto della richiesta di ammissione e registrato sul Libro dei Soci. In aggiunta a tale modalità, il Consiglio Direttivo potrà deliberare anche forme di comunicazione che assicurino ampia diffusione alla notizia di avviso di convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea è riunita validamente anche da remoto quando in prima convocazione siano presenti almeno la metà + 1 dei Soci aventi diritto di voto regolarmente iscritti nel Libro dei Soci ovvero, in seconda convocazione,anche da remoto qualunque sia il numero dei Soci votanti presenti. Le Deliberazioni dell'Assemblea sono assunte validamente quando adottate con il voto favorevole della metà + 1 dei Soci aventi diritto di voto presenti all'Assemblea validamente riunita. L'Assemblea dovrà riunirsi almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, su obbligatoria convocazione del Presidente, al fine dell'approvazione del bilancio di Rendiconto relativo all'anno solare precedente, giusta quanto previsto dal successivo Art. 14. La convocazione per tale Assemblea dovrà contenere in allegato il Rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle Deliberazioni di approvazione del Bilancio di Esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Ciascun Socio può rappresentare in Assemblea un numero massimo di altri 2 (due) Soci, a mezzo delega scritta da allegarsi al verbale della relativa adunanza. All'attuazione delle Deliberazioni della Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Presidente
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica 3 (tre) anni. Egli resta in carica fino alla conclusione del mandato, salvo dimissioni o revoca dall'incarico. In caso di dimissioni o revoca è fatto obbligo ai Consiglieri del Direttivo di nominare tempestivamente tra i suoi componenti il nuovo Presidente. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, di stabilire l'ordine del giorno delle riunioni, di coordinare le attività dell'Associazione per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione, di vigilare sulla corretta esecuzione delle Deliberazioni dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo, di curare l'esecuzione delle Deliberazioni di quest'ultimo e di convocare annualmente l'Assemblea deputata all'approvazione del Bilancio di Esercizio. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutte le responsabilità, i poteri e i doveri che da tale rappresentanza legale gli derivano. Egli sottoscrive tutti gli Atti amministrativi compiuti dall'Associazione e, previa approvazione del Consiglio Direttivo, conferisce ai consiglieri e ai Soci deleghe e procure speciali per la gestione di specifiche attività. Di concerto con il Tesoriere, il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari, postali e procedure agli incassi. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario da lui stesso nominato di occasione in occasione, a seconda delle necessità e delle contingenze. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o per delega, vengono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 12 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea tra i Soci dell'Associazione aventi diritto di voto e che abbiano maturato almeno 3 (tre) anni di iscrizione all'Associazione.. Esso è composto da un numero di consiglieri compreso tra 5 e 9 e dura in carica 3 (tre) anni. In seno al Consiglio Direttivo vengono nominati il Presidente e il Tesoriere. A quest'ultimo spetta la gestione economica dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà affidare la tenuta dei Libri contabili a professionista esterno all'Associazione, formalizzando il relativo incarico da conferirsi, ove del caso, anche a titolo oneroso. La convocazione delle adunanze del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo posta elettronica non certificata da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima su istanza di ciascuno dei membri del Consiglio, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, da comunicarsi agli altri membri del Direttivo con ordine del giorno contenuto nella medesima convocazione. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Le relative Deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere può rappresentare, per delega scritta, al massimo 1 (un) altro Consigliere. Le Deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale scritto riportato su apposito Libro tenuto a cura del Segretario, nominato ad ogni seduta dal Presidente tra i presenti. Il compito del Consiglio Direttivo consiste nella esecuzione delle Deliberazioni adottate dalla Assemblea, nella esecuzione operativa delle attività deliberate dallo stesso Direttivo e nella gestione dei fondi raccolti per il perseguimento dello scopo dell'Associazione. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, al Consiglio Direttivo spetta di: a. Curare l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea b. Predisporre eventuali regolamenti interni c. Curare la tenuta dei necessari registri ed elenchi d. Fissare annualmente – o, se necessario, con diversa cadenza periodica - le quote di tesseramento/iscrizione e/o le quote e/o i contributi eccezionalmente dovuti dalle varie categorie dei Soci
e. Redigere il conto economico e finanziario f. Stipulare atti, accordi, intese e contratti inerenti all'attività Sociale con persone fisiche o giuridiche, Associazione o Enti di qualsiasi genere e natura g. Vigilare sul corretto funzionamento di tutte le attività dell'Associazione e compiere tutti gli atti di corretta e trasparente amministrazione dello stesso che non spettino all'Assemblea h. Dare esecuzione a tutti gli atti richiesti dall'Assemblea, nei limiti dei poteri alla stessa spettanti Resta in facoltà del Consiglio Direttivo di delegare l'espletamento di singoli compiti ad altri membri dell'Associazione che, per competenza e/o disponibilità, possano assicurare il più proficuo svolgimento di tali attribuzioni. Al Socio delegato non spetterà alcun compenso per l'attività delegatagli ma solo il rimborso delle spese sostenute, previamente approvate dal Consiglio Direttivo e opportunamente documentate. Il Consiglio Direttivo resta in carica fino alla conclusione del mandato, salvo dimissioni o revoca dall'incarico, in blocco o di singoli Consiglieri, che venga deliberata dall'Assemblea col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto presenti all'Assemblea validamente riunita. In tal caso, è fatto obbligo all'Assemblea di nominare tempestivamente il/i nuovo/i Consigliere/i in sostituzione di quello/i dimissionario/i o revocato/i, non più tardi di 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni o dalla revoca, nominando il primo tra i non eletti (salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva) che rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo.
Art. 13 – Patrimonio
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo Cassa costituito da quote di tesseramento, donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi Soci dell'Associazione, oppure di terzi estranei sostenitori o simpatizzanti, siano essi persone fisiche o giuridiche, Enti di qualsiasi natura, anche pubblica e/o religiosa, e comunque da ogni altra entrata o conferimento, siano essi costituiti da beni mobili o immobili. Il Patrimonio è, altresì, costituito da tutte le entrate derivanti dalle Attività di cui al precedente Art. 3 realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione. Il denaro raccolto confluirà in un Fondo Cassa da gestire con gli strumenti bancari o postali che il Consiglio Direttivo riterrà più idonei a garantire massima trasparenza e fluida gestione per il perseguimento degli scopi Sociali dell'Associazione. È fatto assoluto divieto ai Soci che non ricoprano cariche all'interno del Consiglio Direttivo, di assumere obbligazioni per conto dell'Associazione, salvo che ciò non sia consentito da espressa e formale delega da parte del Consiglio Direttivo. In difetto di delega, i Soci che assumeranno obbligazioni per conto dell'Associazione ne risponderanno in via esclusiva con i rispettivi personali patrimoni.
Art. 14 - Contabilità e Durata dell'esercizio Sociale
Al termine di ogni evento e/o manifestazione organizzata dall'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo redigeranno un rendiconto delle uscite e delle entrate derivanti da ciascun evento. L'esercizio Sociale avrà inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 15 - Pubblicità e Trasparenza degli Atti Sociali
Oltre alla regolare tenuta dei Libri Sociali (Libro Soci, Verbali di Assemblea, Verbali di Consiglio Direttivo, Libro Rendiconti Eventi, Libro Bilanci di Esercizio) deve essere assicurata massima pubblicità, condivisione e trasparenza di tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riguardo alla gestione del Patrimonio e del Fondo Cassa, ai Rendiconti Eventi e ai Bilanci di Esercizio. Tutti gli Atti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione su semplice richiesta da inoltrarsi al Consiglio Direttivo. Ciascun Socio potrà estrarre copia integrale o parziale dei Libri Sociali, previo versamento all'Associazione delle spese di riproduzione.
Art. 16 – Divieti
È fatto divieto di distribuire in favore di Soci o di terzi in genere, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. È fatto divieto di riconoscere al Presidente e ai Componenti del Consiglio Direttivo compensi diretti e/o indiretti a fronte delle cariche rispettivamente ricoperte. Agli stessi dovranno essere riconosciuti i soli rimborsi delle spese eventualmente sostenute in ragione dell'incarico, opportunamente documentate. Analogamente, dovranno essere riconosciuti i rimborsi delle spese in favore dei singoli Soci che abbiano effettuato a vario titolo anticipazioni per conto dell'Associazione, sempreché le stesse risultino documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. È fatto divieto al Presidente e/o ai componenti del Consiglio Direttivo di ricevere incarichi a titolo oneroso dall'Associazione per forniture di merci e/o prestazioni di servizi di qualsiasi natura. È fatto divieto di ricoprire la carica di Presidente a legali rappresentati di Enti Associati e/o partner istituzionali e/o economici dell'Associazione. È fatto divieto di ricoprire la carica di Presidente o di Consigliere del Consiglio Direttivo a: Soci non aventi diritto di voto; persone fisiche che ricoprano cariche elettive politico-istituzionali a qualsiasi livello; persone fisiche, esercenti economici e/o legali rappresentanti e/o Soci di altre Associazioni e/o Enti in genere che - a giudizio dell'Assemblea - possano risultare portatori di interessi in conflitto con l'Associazione, con il perseguimento dei suoi scopi, con la sua apoliticità e apartiticità e con l'assenza di scopo di lucro che informa strettamente le sue attività. È' fatto divieto di scissione dell'Associazione.
Art. 17 – Modifica dello Statuto
Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati iscritti nel Libro dei Soci e aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 18 - Scioglimento, Trasformazione, Fusione
Lo Scioglimento anticipato dell'Associazione e/o la sua trasformazione e/o fusione ai sensi dell'art. 42 bis c.c., devono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Soci Iscritti nel Libro dei Soci aventi diritto di voto. In caso di Scioglimento dovrà essere nominato un Liquidatore, scelto dalla Assemblea anche tra non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. All'atto dello Scioglimento l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo da devolversi ad altra Associazione e/o Ente aventi finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 19 – Disposizioni Finali
Al fine del corretto computo dei voti, qualora l'applicazione dei valori frazionari infra indicati dovesse dare luogo a risultati decimali, il risultato dovrà essere sempre arrotondato all'unità per difetto. Per tutto quanto non espressamente contemplato e disciplinato dal Verbale di Costituzione dell'Associazione e dalle norme del presente Statuto, si applicheranno le norme del Codice Civile di cui al Libro I, Titolo II, Capo III (Delle associazioni non riconosciute e dei comitati) nonché le norme di cui al Libro I, Titolo II, Capo II (Associazioni riconosciute e delle Fondazioni) in quanto compatibili, nonché tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di Associazioni non riconosciute.