La Sezione Turismo e Internazionalizzazione ricorda che entro il 30 settembre 2026 le locazioni turistiche (imprenditoriali e non imprenditoriali), già registrate in DMS – DIGITAL MANAGEMENT SYSTEM – PUGLIA alla data del 30.09.2025, sono tenute a presentare la Scia e la Cia in base a quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 10 quater della legge regionale 1 dicembre 2017 n. 49 e ss. mm. e ii. . In dettaglio, le Scia / Cia dovranno essere rese, al SUAP del Comune territorialmente competente, dai gestori dalle attività di locazione turistica / locazione breve imprenditoriali / non imprenditoriali iscritte al DMS Puglia precedentemente alla data del 30.09.2025, e comunque per le quali non è stata resa precedente segnalazione / comunicazione di inizio attività ed in possesso di codice CIR / CIN. L’articolo 5 della Legge Regionale n.15/2025 , pubblicata sul Burp n.6 straordinario del 30.09.2025, ha apportato significative modifiche alla Legge Regionale 1 dicembre 2017 n.49 , recante “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”. In particolare, il comma 8 dell’articolo 10 quater della legge regionale 1 dicembre 2017 n. 49 e ss. mm. e ii. prescrive che “Le strutture in qualsiasi forma già avviate alla data di approvazione della presente norma dovranno procedere alla Scia o Cia entro il termine di 365 giorni decorrente dall’entrata in vigore del presente articolo. In caso contrario, si applicheranno le sanzioni previste per attività svolta senza Scia o Cia”.
Pertanto, la Scia / Cia dovranno essere rese, al SUAP del Comune territorialmente competente, dai gestori dalle attività di locazione turistica / locazione breve imprenditoriali / non imprenditoriali iscritte al DMS Puglia precedentemente alla data del 30.09.2025, e comunque per le quali non è stata resa precedente segnalazione / comunicazione di inizio attività ed in possesso di codice CIR / CIN, entro il termine di 365 giorni a decorrere dalla predetta data. La Sezione Turismo e Internazionalizzazione, con determinazione dirigenziale n.217 del 03.10.2025 , ha approvato e resi disponibili appositi moduli da utilizzare per ottemperare al suddetto obbligo. Inoltre, il comma 11 dell’articolo 10 bis della legge regionale 1 dicembre 2017 n. 49 e ss. mm. e ii. prevede che “I soggetti che esercitano l’attività di locazione turistica, imprenditoriale o non imprenditoriale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva”.

































